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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39923/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto che il credito iscritto a ruolo era stato definito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, sulla base di estratto di ruolo conforme attestante il pagamento integrale. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, non ha provveduto, ritenendo che il contenuto della definizione agevolata assorbisse il costo del processo pendente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per IRPEF e IVA 2002, emessa in dipendenza di una cartella di pagamento e di un avviso di accertamento divenuti definitivi e non impugnati. Il contribuente, già socio accomandante della società debitrice, aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, mentre la commissione regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando integralmente la pretesa fiscale. Nel ricorso per cassazione il contribuente proponeva un unico motivo, ma nel testo della decisione non ne è riportato il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità, a seguito di interlocuzione della Corte sulla possibile definizione della lite, l'agente della riscossione e l'Agenzia hanno depositato memoria, dando atto dell'intervenuta definizione agevolata del credito iscritto a ruolo e dell'integrale pagamento del dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016

    La definizione agevolata del credito iscritto a ruolo, con integrale pagamento del dovuto, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.

  • Cass. Sez. 6, Ord. n. 24083 del 03/10/2018

    Richiamata per il principio secondo cui il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, escludendo la liquidazione delle spese.

  • Cass. Sez. L, Ord. n. 11540 del 02/05/2019

    Richiamata in senso conforme sul mancato provvedimento sulle spese in caso di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il credito tributario oggetto di controversia è definito mediante procedura agevolata e risulta l'integrale pagamento del dovuto, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di definizione agevolata del debito iscritto a ruolo, la Corte può non provvedere sulle spese di lite, poiché il costo del processo è assorbito dalla definizione stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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