Cassazione Civile, Ordinanza n. 00191/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La società ricorrente aveva concesso in locazione per 60 mesi tre carrelli elevatori. Dopo circa 20 mesi dall'inizio dell'esecuzione, la conduttrice aveva comunicato l'intenzione di interrompere il rapporto e aveva cessato di pagare i canoni. La locatrice aveva quindi chiesto l'accertamento della risoluzione per fatto imputabile alla controparte, la condanna al risarcimento dei danni secondo la clausola penale pattuita, oltre a un distinto ristoro per i danni subiti dai beni e per il maggior utilizzo orario rispetto a quanto concordato. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva riformato la decisione solo in parte, riducendo la penale. In cassazione la locatrice ha dedotto, con il primo motivo, che la riduzione della penale fosse stata disposta sulla base di fatti privi di riscontro istruttorio, in particolare l'asserito utile ricollocamento commerciale dei beni, senza considerare che i canoni incassati coprivano solo poco più della metà del prezzo di acquisto e che i carrelli erano stati restituiti danneggiati, con conseguente minor valore. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione per contraddittorietà e apoditticità, perché la Corte territoriale aveva affermato che la clausola penale non prevedeva riduzioni convenzionali, trascurando che era invece previsto un meccanismo di adeguamento progressivo pari alla metà dei canoni residui fino alla scadenza del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di cui sopra, ritenendo fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva ridotto la penale senza considerare correttamente la clausola contrattuale, che già prevedeva un meccanismo di riduzione automatica commisurato alla metà dei canoni non ancora corrisposti per la durata residua del rapporto. Inoltre, la motivazione della riduzione era soltanto apparente, poiché fondata sull'asserita possibilità di riallocare i beni presso terzi dopo la loro riapprensione, senza indicare quale prova fosse stata acquisita, né se tale circostanza fosse concretamente verificata e rilevante ai fini della quantificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del relatore nel procedimento in camera di consiglio non partecipata.
art. 132 c.p.c.
Evocato indirettamente attraverso il vizio di motivazione apparente e mancante della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c.
La ricorrente ha censurato la sentenza per vizio motivazionale, qualificato dalla Corte come deducibile nel caso esaminato.
Massime di principio
- La riduzione giudiziale di una clausola penale richiede una motivazione effettiva e non apparente, fondata su elementi di fatto specifici e riscontrati in atti; non è sufficiente un'affermazione apodittica circa vantaggi che la parte creditrice avrebbe potuto conseguire.
- Quando una clausola penale prevede già un meccanismo convenzionale di quantificazione o riduzione automatica, il giudice deve tenerne conto espressamente nella valutazione della misura eventualmente ulteriore da attribuire, senza sovrapporre criteri estranei o incoerenti rispetto al regolamento pattizio.
- La motivazione è viziata se assume come decisiva una circostanza fattuale (ad esempio la riallocazione del bene a terzi) senza spiegare se e da quale prova essa sia emersa e in che misura sia concretamente rilevante ai fini della liquidazione del danno.
Come è indicizzato
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