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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Deliberazione della Giunta Regionale Molise n. 415 del 25 dicembre 2025, recante “Misure integrative del Piano straordinario regionale di gestione e contenimento della fauna selvatica”, con i relativi allegati, pubblicata all'albo pretorio dal 25.11.2025 al 9.12.2025; 2) del documento allegato alla DGR n. 415/2025 recante “Ulteriori misure di gestione e contenimento della fauna selvatica - Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica - art. 19-ter, l. 11 febbraio 1992 n. 157 e D.M. 13 giugno 2023”; 3) della Nota di riscontro del 31.12.2025 prot. n. 182349/2025 a firma del Direttore del Servizio della Regione Molise Area II Servizio “Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria” alla diffida della LAV del 4 dicembre 2025; 4) nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi i presupposti istruttori e/o i provvedimenti applicativi.

Giustizia amministrativa202600022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale Molise n. 415/2025 sulle misure integrative del piano straordinario regionale di gestione e contenimento della fauna selvatica, relativi allegati e nota di riscontro a una diffida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e ATC)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione regionale n. 415/2025, del documento allegato recante ulteriori misure di gestione e contenimento della fauna selvatica, della nota regionale di riscontro a una diffida e degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le singole censure, ma dà atto dell'ampio ventaglio di motivi dedotti e delle molteplici e approfondite controdeduzioni della difesa erariale. La domanda cautelare è stata valutata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. In sede di prima delibazione, ha ritenuto la controversia significativamente complessa, per l'ampiezza delle censure e la consistenza delle difese, tale da richiedere un esame approfondito e analitico non compatibile con la cognizione sommaria cautelare. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze delle ricorrenti mediante la sollecita definizione del merito, fissata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Il danno prospettato non è apparso caratterizzato da particolare attualità e urgenza, anche in ragione della natura programmatoria della deliberazione impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19-ter l. 11 febbraio 1992, n. 157

    La deliberazione impugnata richiama tale disposizione quale base normativa del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nella fase sommaria, con ponderazione comparativa degli interessi; la complessità della causa e l'assenza di particolare attualità e urgenza del danno hanno condotto al rigetto della sospensione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando la tutela cautelare può essere assicurata mediante una sollecita definizione del merito, il giudice può fissare direttamente l'udienza di merito; nel caso concreto l'udienza è stata fissata al 21 ottobre 2026.

Massime di principio

  • La complessità significativa delle questioni dedotte e la necessità di un esame approfondito e analitico possono giustificare il rigetto della domanda cautelare, quando tale esame non sia compatibile con la natura sommaria della fase cautelare.
  • La tutela cautelare può essere negata quando le esigenze del ricorrente risultino adeguatamente salvaguardabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Nella ponderazione cautelare, la natura meramente programmatoria dell'atto impugnato può incidere sulla valutazione dell'attualità e dell'urgenza del danno prospettato.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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