Cassazione Civile, Ordinanza n. 14472/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva stipulato con una banca un contratto di cessione di crediti in data 1 marzo 1994, deducendo che la cessione fosse stata pattuita a garanzia di un'apertura di credito concessa dall'istituto. La società sosteneva che la banca, quale cessionaria a scopo di garanzia, avesse tenuto una condotta contraria a correttezza e buona fede: sarebbe rimasta inerte nel promuovere azioni recuperatorie e conservative verso il debitore ceduto e avrebbe ostacolato iniziative surrogatorie assunte dalla stessa cedente, con conseguente perdita definitiva dei crediti ceduti. Nel giudizio di merito la società aveva chiesto la nullità, l'annullamento o in subordine la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni, e aveva poi reiterato in appello la censura sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca, contestando l'idea che nel contratto di cessione a garanzia il cessionario non fosse gravato da obblighi di attivazione. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, avendo la parte depositato per errore la sentenza di primo grado anziché quella di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che non era stata depositata, nei termini di legge, la copia autentica della sentenza d'appello impugnata, come prescritto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il controllo del fascicolo ha mostrato che la produzione telematica riguardava la sentenza di primo grado e non quella di appello. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
copia autentica della sentenza o della decisione impugnata
il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato entro il termine previsto è un onere a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, verificabile d'ufficio dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
in caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un adempimento essenziale e tempestivo, imposto a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- L'onere di deposito del provvedimento impugnato è soggetto a controllo officioso da parte della Corte di cassazione, che può rilevarne la mancanza indipendentemente dalle difese delle parti.
- Se il ricorrente deposita un provvedimento diverso da quello impugnato, l'adempimento non si considera assolto e il ricorso è improcedibile.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e può determinare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti.
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