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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50663/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della misura cautelare della custodia in carcere per l'imputazione provvisoria di rapina in concorso pluriaggravata. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio della motivazione nella valutazione della gravità indiziaria, prodotta in via esclusiva o prevalente dalle dichiarazioni del coindagato Rascar, ritenute prive di riscontri e in parte de relato, e in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa; osservava inoltre che i contatti telefonici e gli altri elementi evocati dal Tribunale erano posteriori alla rapina e non dimostravano la partecipazione ideativa, potendo al più indicare una connivenza non punibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. La Corte ha rilevato carenze e contraddittorietà nella motivazione del Tribunale, in particolare per l'eccessiva e non adeguatamente argomentata affidamento sulle dichiarazioni del coindagato Rascar (anche in parte de relato), la mancata valutazione coerente delle smentite rese dalla persona offesa e la mancata ricostruzione spazio-temporale degli elementi postumi (contatti e spostamenti) per dimostrare la responsabilità nell'ideazione della rapina. Ha richiamato il principio dell'esame unitario e non atomistico degli indizi e la regola del favor rei in caso di interpretazioni alternative plausibili della stessa prova.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4

    Le dichiarazioni di persone accusate o imputate che riguardino terzi devono essere valutate con particolare cautela: il giudice deve indicare le ragioni per ritenere la loro attendibilità e cercare elementi di riscontro; non è ammissibile fondare la gravità indiziaria unicamente su enunciazioni de relato prive di riscontro logico.

  • art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiama l'applicazione della regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione della gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari, ossia la necessità di motivazione adeguata sull'attendibilità delle dichiarazioni.

  • art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione di sintesi delle parti del ricorso che non sono decisive per la decisione; citata quale limite alla riproduzione integrale del motivo nel provvedimento.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare la competenza del giudice del rinvio e le modalità del nuovo giudizio dopo annullamento della decisione di riesame.

  • Cass. Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020 (Castagnella)

    Principio che impone il controllo della congruenza e adeguatezza della motivazione nel riesame delle misure cautelari e il divieto di valutazioni illogiche o inconsistenti degli elementi indiziari.

  • Cass. Sez. 3, n. 17527 dell'11/01/2019 (Inegbedion)

    Principio del favor rei: in caso di dubbi interpretativi su dati probatori, va privilegiata l'interpretazione più favorevole all'imputato, salvo che esistano elementi univoci contrari.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare si fonda prevalentemente su dichiarazioni di coindagati, il giudice deve indicare chiaramente e motivare i riscontri oggettivi che ne corroborano l'attendibilità; le dichiarazioni de relato richiedono particolare cautela.
  • La valutazione degli indizi deve essere globale e non atomistica: i singoli elementi vanno esaminati nel loro complesso per capire se, unitariamente, costituiscono gravi e univoci indizi di colpevolezza.
  • In presenza di interpretazioni alternative plausibili dei medesimi elementi probatori, si applica la regola del favor rei: occorre privilegiare l'interpretazione più favorevole all'imputato, a meno che non sia incompatibile con altri elementi univoci.
  • Contatti o comportamenti successivi al fatto non dimostrano automaticamente la partecipazione ideativa se non è chiarita la collocazione spazio-temporale e la riferibilità diretta di tali condotte al presunto reato.
  • Il giudice del riesame deve evitare contraddizioni interne nella motivazione: se evidenzia aspetti che richiedono approfondimento investigativo non può poi sostenere conclusioni di responsabilità senza aver compiutamente chiarito quei profili.

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