Cassazione Penale, Sentenza n. 6785/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede delle cose sottratte (art. 625, n.7 cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per carenza e illogicità nella ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto applicabile tale aggravante nonostante la sussistenza dell'aggravante della destrezza (circostanza che, secondo il ricorrente, sarebbe incompatibile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo infondato poiché il Tribunale di Savona, in primo grado, aveva già escluso l'aggravante della destrezza e riconosciuto solo l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; la Corte d'appello ha quindi correttamente confermato tale impostazione. La Corte ha altresì osservato che la sopravvenuta introduzione della procedibilità a querela per il furto (d.lgs. n.150/2022) non produce effetti utili nel giudizio di legittimità quando il ricorso è inammissibile. Per queste ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma quantificata in via equitativa di euro tremila.
Norme richiamate
art. 625, n. 7, cod. pen.
Individua l'aggravante per il furto consistente nell'esposizione alla pubblica fede delle cose sottratte; è stata ritenuta applicabile nel caso concreto dalla Corte territoriale e confermata dalla Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorrente ha fondato su tali disposizioni il proprio motivo, che però la Corte ha ritenuto infondato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la sintesi del motivo di ricorso; il motivo è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il ricorrente, in caso di inammissibilità, di sostenere le spese del procedimento di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente a tali spese.
art. 2, comma 1, lett. I), d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede; la Corte ha rilevato che, benché la norma abbia modificato la procedibilità, tale circostanza è improduttiva di effetti nel giudizio di legittimità quando il ricorso è inammissibile.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n.176/2020) e successive proroghe
Disposizioni che regolano il trattamento del procedimento in udienza camerale; il procedimento è stato trattato secondo tali modalità.
Sentenza Sez. 4, n. 2658 dell'11/01/2023 (depositata 23/01/2023)
Precedente della Cassazione richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, esclude la necessità di attendere il decorso del termine per l'esercizio della querela introdotta nel frattempo; applicato nel caso di specie per escludere effetti pratici della nuova condizione di procedibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato il principio per disporre il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado ha già escluso una circostanza aggravante incompatibile con un'altra, la Cassazione difficilmente potrà riformare la valutazione a meno che non emerga un errore di diritto o di motivazione specifico e dimostrabile.
- L'introduzione, nelle more del giudizio, di nuove condizioni di procedibilità (es. trasformazione in reati procedibili a querela) non produce effetti utili nel giudizio di legittimità quando il ricorso è dichiarato inammissibile: l'inammissibilità impedisce la costituzione del rapporto processuale necessario per valutare tali questioni procedurali.
- Per ottenere l'accoglimento di un motivo basato su vizio di motivazione è necessario che il ricorrente indichi in modo chiaro e circostanziato le incongruenze logiche o le omissioni nella motivazione, non limitandosi ad affermazioni generiche di illogicità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'imposizione di somme a titolo di ammenda; pertanto, prima di proporre ricorso per cassazione è opportuno valutare realisticamente la fondatezza del motivo e le possibili conseguenze economiche.
- Quando si contestano circostanze aggravanti concorrenti o incompatibili, è utile richiamare i punti di fatto e le valutazioni probatorie del giudice di merito per mostrare dove sarebbe intervenuta una specifica violazione di legge o una illogicità manifesta nella ricostruzione.
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