Sentenza n. 257/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento – previa tutela cautelare - del diniego del visto d’ingresso in Italia, notificato il 25/11/2024 - a seguito di nulla osta al lavoro emesso dal SUI di Vicenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato, nonostante il previo nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso notificato il 25 novembre 2024, intervenuto dopo il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello unico per l’immigrazione di Vicenza, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 3415 del 17 giugno 2025, l’amministrazione competente ha riesaminato la posizione e ha rilasciato il visto precedentemente negato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché il rilascio del visto ha attribuito al ricorrente il bene della vita integralmente coincidente con il petitum del ricorso. Pur non pronunciandosi nel merito sulla legittimità originaria del diniego, il Collegio ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, secondo il criterio della soccombenza virtuale: il visto è stato rilasciato soltanto dopo la proposizione del ricorso e in esito al riesame conseguente alla tutela cautelare e al remand disposto ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita integralmente coincidente con il petitum azionato.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può condurre a un riesame della posizione da parte dell’amministrazione; nel caso concreto, il rilascio del visto è seguito al remand disposto in sede cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, l’amministrazione adotta un atto o tiene un comportamento che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita oggetto del ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di una decisione sul merito della legittimità dell’atto originariamente impugnato.
- Il rilascio del provvedimento amministrativo richiesto dopo la proposizione del ricorso e in esito a un riesame sollecitato dalla tutela cautelare giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il ricorso abbia determinato o contribuito al conseguimento del bene della vita.
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