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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47169/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati avevano proposto appello avverso la sentenza di primo grado; la Corte di appello lo aveva dichiarato inammissibile perché l'atto di appello originale risultava privo della sottoscrizione del difensore e non era possibile ricavare la paternità dell'atto. Il difensore ha invece dimostrato che l'atto era stato depositato mediante posta elettronica certificata (PEC) in data 2 luglio 2021 e sottoscritto telematicamente, ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'art. 24 del d.l. n. 137/2020 (convertito dalla legge n. 176/2020) e successive proroghe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la presentazione dell'impugnazione tramite PEC fosse ammessa dalla normativa emergenziale (commi 6-bis e ss. dell'art. 24 d.l. 137/2020 nella formulazione vigente) e che la Corte di appello avesse errato nel dichiarare inammissibile l'appello per mancata sottoscrizione. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma sulla inammissibilità dell'impugnazione per mancata osservanza dei requisiti formali; la Corte di cassazione ha ritenuto che non potesse essere invocata per escludere un atto depositato regolarmente via PEC secondo la normativa emergenziale.

  • art. 24 d.l. n. 137/2020 (convertito legge n. 176/2020), commi 6-bis - 6-decies

    La disposizione emergenziale consente, per il periodo di vigenza, il deposito tramite PEC di qualsiasi atto di impugnazione (anche cautelare). La Corte ha interpretato questi commi in senso estensivo, includendo le impugnazioni presentate telematicamente tra gli atti validi.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito legge n. 15/2022)

    Ha prorogato l'efficacia delle disposizioni emergenziali sull'uso della PEC sino al 31 dicembre 2022; la Corte ha ritenuto applicabile tale proroga al caso di specie.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Fattispecie di ammissibilità del ricorso per violazione di norme processuali; è la norma invocata per dedurre l'erronea applicazione dell'art. 591 in relazione alla normativa emergenziale.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021 (Sinatra, Rv. 281529-01)

    Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021

    Precedente che ha confermato l'ampia applicazione dell'art. 24 d.l. 137/2020 ai fini del deposito telematico delle impugnazioni; la Corte lo richiama per assorbire il caso nel medesimo indirizzo interpretativo.

Massime di principio

  • Durante i periodi di vigenza delle disposizioni emergenziali (art. 24 d.l. 137/2020 e successive proroghe) il deposito di impugnazioni tramite PEC è ammissibile e vale come modalità di presentazione dell'atto, anche se mancante la sottoscrizione tradizionale.
  • Se l'appello risulta privo di una firma autografa, il giudice d'appello deve verificare se esistono elementi probatori (ricevute PEC, attestazioni di sottoscrizione telematica, procurazioni) che comprovino la paternità e il corretto deposito telematico prima di dichiararne l'inammissibilità.
  • È fondamentale conservare e produrre le ricevute di invio/consegna PEC e ogni documentazione attestante la sottoscrizione telematica; tali prove possono ribaltare contestazioni formali sulla validità dell'impugnazione.
  • Le disposizioni emergenziali sono state interpretate in senso estensivo dalla giurisprudenza: comprendono qualsiasi tipo di atto di impugnazione (anche cautelare), salvo diversa espressa previsione normativa.
  • In caso di rifiuto ingiustificato di ammettere un atto depositato via PEC, il rimedio è il ricorso per cassazione per violazione delle norme processuali (art. 606 c.1 lett. c), con possibile annullamento e rinvio.

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