Cassazione Penale, Sentenza n. 25238/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di conferma della condanna per violazione della misura di sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011), denunciando violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p., per eccessiva asprezza della pena e per mancata motivazione del distacco rispetto al minimo edittale; in particolare lamentava che la Corte d'appello non avesse risposto alla doglianza sulla determinazione della pena base
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la valutazione della pena, valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità del ricorrente (pregiudicato e privo di segni di resipiscenza), elementi rilevanti ai fini dell'art. 133 c.p.; ha quindi escluso la rilevabilità in sede di legittimità di censure che si risolvono in normale sindacato di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata quale titolo della condotta contestata: violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Usata per individuare il fatto di reato per cui il ricorrente è stato condannato
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione e di diritto: la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché attengono a valutazioni di merito (quantificazione della pena e valutazioni sulla personalità) non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione o erronea applicazione di legge
art. 133 c.p.
Norma sul trattamento della pena e sulle circostanze attenuanti/contestuali: i giudici di merito hanno motivato la non concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena base valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, il che ha reso la valutazione non sindacabile in cassazione
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle spese e alla non esclusione automatica della condanna a favore della Cassa delle ammende: è stata ritenuta insussistente la ragione per esentare il ricorrente dalla somma dovuta in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Le censure sulla sola entità della pena sono spesso inammissibili in Cassazione se si risolvono in una divergenza di valutazione del merito: per avere successo bisogna dimostrare omissione della motivazione o errore di diritto concreto, non la semplice discrepanza valutativa
- Se i giudici di primo e secondo grado hanno motivato la non concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena richiamando la personalità dell'imputato e la gravità del fatto, la Cassazione non riesamina i fatti salvo vizi formali o di diritto
- Quando si contesta il distacco rispetto al minimo edittale è necessario indicare espressamente perché la motivazione data dai giudici sia manifestamente insufficiente o illogica; la mera affermazione di eccessiva asprezza non è sufficiente
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo specifici elementi che giustifichino l'esenzione
- Per impugnazioni fondate su apprezzamenti della personalità dell'imputato è utile raccogliere e documentare elementi concreti (es. collaborazione, segnali di ravvedimento, situazione personale nuova) che possano contrastare la valutazione negativa dei giudici di merito
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