Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1334/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: i) della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate “Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo”, nel Comune di Morcone (BN) e “Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell’Olmo”, nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN) - Avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., di cui alla nota del 12 marzo 2024 MIC|MIC SABAP-CE_UO9\12/03/2024|0005134-P; ii) della “Relazione Descrittiva” e delle “Norme Tecniche di Attuazione”, costituenti parti integranti della suddetta proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; iii) del decreto n. 494 del 6 settembre 2024 del Ministro della Cultura – Segretariato Regionale per la Campania - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, pubblicato nella Serie Generale della G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2024 e nel B.U.R. Campania n. 66 del 23 settembre 2024, con il quale l’area denominata «Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo» nel Comune di Morcone (BN) e «Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell’Olmo» nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN)» - come individuata nell’allegato elaborato grafico «allegato B» (parimenti impugnato) - è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 1, lettere c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; iv) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuti, ivi espressamente inclusi, ove occorrer possa, v) l’«allegato C» alla dichiarazione di notevole interesse pubblico (controdeduzioni alle osservazioni, ai sensi dell'art. 139, comma 5. del d.l.vo n. 42 del 2004); vi) la nota prot. 15465 del 23 luglio 2024, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha trasmesso alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V ed al Segretariato Regionale le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, di cui allo specifico «allegato C», che forma parte integrante del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202405234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di notevole interesse pubblico e relativa disciplina d'uso concernenti aree nei Comuni di Morcone e Santa Croce del Sannio, inclusi la proposta, il decreto ministeriale di vincolo, le norme tecniche di attuazione e le controdeduzioni alle osservazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni tutorie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, che aveva presentato un'istanza di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico regionale per un impianto eolico da 30 MW nel Comune di Morcone, ha impugnato la proposta e il decreto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico adottato ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2004. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 136-142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, sproporzionalità, violazione del giusto procedimento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il vincolo fosse stato imposto per impedire tout court la realizzazione degli impianti eolici, senza adeguata considerazione del contesto e senza comparazione con l'interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili. Con il secondo motivo ha denunciato l'irragionevolezza e l'illogicità della dichiarazione, ritenendo che essa introducesse un divieto generalizzato e aprioristico degli impianti da fonti rinnovabili e che mancasse una completa vestizione del vincolo mediante prescrizioni d'uso. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, delle direttive europee sulle energie rinnovabili, degli artt. 9, 42 e 117 Cost., dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e delle Linee guida nazionali del 10 settembre 2010, sostenendo la prevalenza o comunque la necessaria ponderazione dell'interesse alla transizione energetica rispetto alla tutela paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico implichi una valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione, sindacabile solo in presenza di un percorso argomentativo travisante, incongruo rispetto alla tecnica applicata o oggettivamente inattendibile. Nel caso concreto, la relazione paesaggistica e gli allegati al decreto descrivevano in modo articolato le caratteristiche naturali, agrarie, storiche, archeologiche, percettive e demoetnoantropologiche dell'area, inclusa la presenza del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela e di ulteriori elementi di interesse storico e paesaggistico. Il procedimento risultava adeguatamente istruito, essendo documentati l'avvio, la pubblicazione della proposta, le comunicazioni, il parere regionale, le osservazioni degli interessati e le relative controdeduzioni; alcune osservazioni della ricorrente erano state parzialmente accolte mediante modifiche alla disciplina d'uso. Il giudice ha escluso che l'estensione dell'area determinasse di per sé illegittimità, poiché l'interesse paesaggistico può essere unitario anche quando i singoli beni presentino caratteristiche differenti. Ha inoltre ritenuto legittime le prescrizioni che vietano, con le eccezioni previste, gli impianti eolici, in quanto coerenti con la conservazione dei valori tutelati; la dichiarazione di vincolo può infatti accompagnarsi a prescrizioni d'uso fino al divieto di determinate trasformazioni. Ha escluso anche la carenza di vestizione del vincolo, poiché le norme tecniche individuavano, per ciascuna zona, gli interventi vietati e quelli ammessi. Infine, ha affermato che la promozione delle fonti rinnovabili da parte della normativa nazionale ed europea non impedisce l'imposizione di vincoli paesaggistici in aree ritenute meritevoli di tutela, dovendosi perseguire un equilibrio tra transizione energetica, tutela del paesaggio e contenimento del consumo di suolo. Le spese sono state integralmente compensate; nulla è stato disposto nei confronti della Regione Campania, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004

    Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: ... c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

    Consente di dichiarare di notevole interesse pubblico un complesso unitario di immobili caratterizzato da valori estetici e tradizionali; la valutazione può riguardare anche un'area vasta, purché l'interesse paesaggistico tutelato sia unitario.

  • art. 138 d.lgs. 42/2004

    Disciplina la proposta e il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, compreso il coinvolgimento regionale previsto dal procedimento.

  • art. 139 d.lgs. 42/2004

    Richiede la pubblicazione della proposta e consente ai soggetti interessati di presentare osservazioni, che devono essere esaminate nell'istruttoria e controdedotte.

  • art. 140 d.lgs. 42/2004

    Rileva per l'adozione del provvedimento definitivo di dichiarazione di notevole interesse pubblico e per la relativa motivazione.

  • art. 143, comma 2, lettera b), d.lgs. 42/2004

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina paesaggistica e alle prescrizioni d'uso; il motivo è stato respinto.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Attribuisce rilievo pubblico agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma tale disciplina non impedisce l'imposizione di un vincolo paesaggistico adeguatamente motivato.

  • art. 7-bis, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Invocato per il rilievo pubblico delle opere energetiche da fonti rinnovabili; non determina la prevalenza automatica dell'interesse energetico sulla tutela paesaggistica.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato con riferimento ai principi di buon andamento, imparzialità e tipicità; non è stato ravvisato alcun vizio nell'esercizio del potere di tutela paesaggistica.

  • art. 9 Cost.

    Fondamento costituzionale della tutela del paesaggio, che legittima valutazioni tecnico-discrezionali e prescrizioni d'uso anche interdittive.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Impongono il rispetto dei principi dell'azione amministrativa e dell'obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto tali requisiti soddisfatti dalla relazione, dagli allegati e dall'istruttoria svolta.

Massime di principio

  • La dichiarazione di notevole interesse pubblico prevista dall'art. 136, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2004 può riguardare anche un'area di ampia estensione, quando la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione individui un interesse paesaggistico unitario, pur in presenza di beni o porzioni territoriali con caratteristiche specifiche differenti.
  • Il giudizio tecnico-discrezionale posto a fondamento dell'imposizione del vincolo paesaggistico è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando il percorso motivazionale risulti travisante, incongruo rispetto alle regole tecniche applicate o oggettivamente inattendibile; la mera contrapposizione di una diversa valutazione plausibile non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità.
  • La dichiarazione di notevole interesse pubblico può contenere prescrizioni d'uso che vietino integralmente determinate trasformazioni o impianti, quando il divieto sia coerente con i valori paesaggistici individuati e sia inserito in una disciplina d'uso articolata per le diverse zone dell'area vincolata.
  • La promozione nazionale ed europea delle fonti energetiche rinnovabili non esclude né rende automaticamente illegittima l'imposizione di un vincolo paesaggistico: gli interessi energetici e paesaggistici devono essere coordinati, senza che il riconoscimento della pubblica utilità degli impianti FER determini una prevalenza automatica sull'interesse alla conservazione del paesaggio.
  • La motivazione del vincolo paesaggistico è adeguata quando descrive in modo concreto i caratteri naturali, agrari, storici, archeologici, percettivi e antropologici dell'area, illustra l'iter istruttorio e dà conto delle osservazioni degli interessati e delle relative controdeduzioni.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.