Sentenza n. 5/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto prot. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, del Questore di Firenze, notificato il -OMISSIS-, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (su istanza inoltrata il -OMISSIS-); - di ogni atto presupposto e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego per improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva già posseduto un permesso di soggiorno per motivi familiari e aveva presentato domanda di rinnovo. Dopo essersi recata in Cina nel 2021, dove era rimasta anche per le restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19 e per assistere la figlia appena nata, era rientrata in Italia senza visto di reingresso. La precedente domanda di rinnovo era stata respinta e, dopo una nuova denuncia di smarrimento del titolo, la ricorrente aveva presentato alla Questura di Firenze una nuova richiesta di rilascio o rinnovo del permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato improcedibile tale domanda, rilevando l'irregolarità del soggiorno e l'assenza del visto di reingresso. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, poiché il diniego non sarebbe stato vincolato; mancata valutazione dell'attività lavorativa regolare, del reddito prodotto e dei legami familiari in Italia; mancata considerazione delle difficoltà di rientro dalla Cina dovute alla pandemia e della necessità di assistere la figlia minore; violazione dell'art. 8 CEDU.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per fondatezza del primo motivo. Il diniego non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il giudice ha escluso che si trattasse di un atto vincolato, poiché la domanda riguardava un permesso di soggiorno per lavoro e l'amministrazione non aveva indicato, né nel provvedimento né in giudizio, cause automaticamente ostative al rilascio. L'omissione del contraddittorio procedimentale ha impedito alla Questura di valutare le circostanze dedotte dalla ricorrente, relative all'attività lavorativa, al reddito, ai legami familiari e alle ragioni dell'assenza dall'Italia. Il secondo motivo è stato assorbito, non essendo ancora state esaminate tali circostanze dall'amministrazione. Il TAR ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui le restrizioni cinesi alla libertà di spostamento legate alla pandemia sono venute meno soltanto dall'8 gennaio 2023, circostanza rilevante per la riedizione del potere. Il provvedimento impugnato è stato annullato, con caducazione automatica degli atti conseguenti e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è necessaria quando il provvedimento negativo non è vincolato e consente all'interessato di interloquire sulle circostanze rilevanti prima della decisione.
art. 8 CEDU
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il TAR non l'ha esaminata, essendo il secondo motivo assorbito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è necessaria quando l'amministrazione adotta un diniego nell'ambito di un potere non vincolato e non indica specifiche cause automaticamente ostative al rilascio del titolo richiesto.
- Un diniego non può essere qualificato come atto vincolato in assenza dell'indicazione, nel provvedimento o nel giudizio, della concreta operatività di una causa automatica di esclusione; in tal caso deve essere assicurato il contraddittorio procedimentale.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 assume rilievo quando impedisce all'amministrazione di valutare, prima della decisione, circostanze potenzialmente rilevanti dedotte dall'interessato, tra cui attività lavorativa, reddito, legami familiari e ragioni giustificative dell'assenza dal territorio nazionale.
- L'annullamento del diniego per omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta il rilascio automatico del titolo, ma impone la riedizione del potere amministrativo nel rispetto del contraddittorio e della valutazione delle circostanze rilevanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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