Sentenza n. 866/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 3456/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 2299/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 18.12.2024, NOTIFICATA IL 17.01.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 9.809,25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva liquidato € 9.809,25 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, chiedendo l'ordine al Ministero di pagare la somma liquidata, gli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha provveduto spontaneamente all'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando l'intervenuta ottemperanza in corso di causa alla sentenza civile azionata. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né adottato un ulteriore ordine di pagamento. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'iniziativa giudiziale si era resa necessaria per ottenere l'adempimento, e sono state distratte in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione, effettuata secondo i parametri del D.M. 55/2014, è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito estintivo della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
- L'intervenuta esecuzione del giudicato durante il giudizio non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: queste possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, valutando se l'inadempimento abbia reso necessaria la proposizione del ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere per ottemperanza sopravvenuta, la liquidazione delle spese può essere ridotta rispetto ai parametri ordinari in considerazione della semplicità, della serialità dell'attività difensiva e dell'esito della controversia.
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