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Ordinanza

Ordinanza n. 3902/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202603371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Soprintendenza relativa al procedimento paesaggistico e nota del Comune relativa alle pratiche di condono edilizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota della Soprintendenza del 24 marzo 2026 e la nota del Comune del 2 aprile 2026, nell’ambito di due procedimenti di condono edilizio relativi a un immobile situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 24 gennaio 1953. Nel corso dei procedimenti risultano adottati due decreti sindacali del 1999 recanti autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina allora vigente. La controversia riguarda, in particolare, la natura e gli effetti delle pregresse autorizzazioni paesaggistiche e la possibilità di considerare definitivamente concluso il relativo procedimento, ovvero la necessità di una nuova autorizzazione. Dagli atti sono emerse posizioni non univoche della Soprintendenza: una nota del 27 marzo 2025 aveva affermato che, non essendo stati annullati i decreti sindacali dall’Amministrazione statale nel termine previsto dalla legge, il procedimento paesaggistico si sarebbe concluso con il definitivo rilascio delle autorizzazioni; una successiva nota del 24 marzo 2026 ha invece richiamato una precedente nota del 27 novembre 2024, rappresentando che il procedimento sarebbe stato archiviato per mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta nel 1999 e che sarebbe necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica.

La decisione

Il TAR non ha deciso allo stato né la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti scritti dalle amministrazioni resistenti, anche ai fini della domanda cautelare, poiché la vicenda involge valutazioni di natura tecnico-discrezionale e dagli atti risultano ricostruzioni amministrative non coerenti. Ha ordinato alla Soprintendenza di chiarire: se i decreti sindacali del 1999 siano stati ricevuti dall’autorità statale ai fini dell’eventuale esercizio del potere di annullamento; se il mancato esercizio di tale potere abbia determinato il consolidamento delle autorizzazioni paesaggistiche; come coordinare la nota del 2025, che affermava il definitivo rilascio dei titoli, con la nota del 2026, che richiamava l’archiviazione del procedimento e la necessità di una nuova autorizzazione. Ha inoltre ordinato al Comune di precisare se la mancata definizione delle istanze di condono dipenda esclusivamente dalla co-decisione della Soprintendenza o anche da ulteriori ostacoli. Alle amministrazioni è stato assegnato termine fino al 15 luglio 2026 per depositare chiarimenti scritti. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 settembre 2026, con riserva di decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate nel provvedimento come base per gli incombenti istruttori.

  • art. 2 c.p.a.

    Il principio di reciproca collaborazione processuale giustifica la richiesta di chiarimenti alle amministrazioni.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR si riserva la decisione all’esito della fase cautelare e degli incombenti istruttori.

  • D.M. 24 gennaio 1953

    Atto richiamato quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sull’area in cui ricade l’immobile.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione cautelare, la controversia dipende dalla ricostruzione di valutazioni tecnico-discrezionali e dagli atti emergono posizioni amministrative non univoche, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori prima di decidere sulla domanda cautelare.
  • La pubblica amministrazione è tenuta, in applicazione del principio di reciproca collaborazione processuale, a fornire chiarimenti puntuali e coerenti sull’iter procedimentale pregresso e sul coordinamento tra atti amministrativi successivi di contenuto potenzialmente contraddittorio.
  • In una controversia relativa al consolidamento di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata da un’autorità comunale, è rilevante accertare l’effettiva ricezione dell’atto da parte dell’autorità statale competente e l’eventuale mancato esercizio, entro il termine previsto, del potere statale di annullamento.
  • Prima di stabilire se un procedimento di condono edilizio possa essere definito sulla base di una pregressa autorizzazione paesaggistica o richieda una nuova autorizzazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di chiarire sia lo stato del procedimento paesaggistico sia l’esistenza di ulteriori ostacoli alla conclusione della sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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