Cassazione Penale, Ordinanza n. 17608/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, relativa al reato di evasione, è quindi rimasta ferma, senza che la Cassazione abbia accolto le censure sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che riguardava il reato di evasione. L'unico motivo esaminato deduceva vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la doglianza investisse valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale il diniego delle attenuanti, richiamando anche la condotta serbata dopo il reato.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indica il reato oggetto del giudizio, cioè l'evasione, rispetto al quale era stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 62-bis c.p.
Le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sono state ritenute non fondanti in sede di legittimità perché la motivazione del giudice di merito è stata reputata logica, coerente e puntuale.
Massime di principio
- La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, a fronte di una motivazione del giudice di appello non illogica o contraddittoria.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest'ultimo abbia espressamente considerato gli elementi rilevanti, compresa la condotta successiva al reato.
- In presenza di una motivazione congrua e puntuale sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche, il ricorso che contesti solo l'apprezzamento degli elementi fattuali è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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