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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/525

Regolamento delegato (UE) 2021/525 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo ampio gli allegati II e III del regolamento biocidi, rivedendo le prescrizioni informative per principi attivi e biocidi. L’intervento mira a recepire metodi di prova più moderni, privilegiare approcci in vitro e ridurre il ricorso a test su vertebrati, oltre a rafforzare le valutazioni su genotossicità, tossicità riproduttiva, neurotossicità, immunotossicità e interferenza endocrina. Sono inoltre chiariti requisiti documentali, criteri di efficacia, regole per i microrganismi e disposizioni transitorie sulle domande già presentate e sull’applicazione anticipata.

Modifica le prescrizioni informative e i metodi di prova degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di approvazione dei principi attivi e alle domande di autorizzazione dei biocidi presentate nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. Incide sui fascicoli relativi a principi attivi, biocidi e, per alcuni profili, ai microrganismi e alle sostanze non attive contenuti nei biocidi; riguarda l’Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE. Restano salve le domande presentate prima del 15 aprile 2022, che sono valutate secondo le prescrizioni vigenti alla data di presentazione, mentre i richiedenti possono optare volontariamente per l’applicazione anticipata dal 15 aprile 2021.

Regolamento delegato (UE) 2021/525 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi

Il regolamento aggiorna in modo esteso il quadro informativo richiesto per l’approvazione dei principi attivi e l’autorizzazione dei biocidi. L’intervento è motivato dall’esigenza di incorporare metodi di prova più moderni, migliorare la qualità dei fascicoli e ridurre, per quanto possibile, la sperimentazione su animali vertebrati, in coerenza con il regolamento biocidi e con i criteri endocrini già introdotti a livello UE.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012, cioè le prescrizioni in materia di informazione rispettivamente per i principi attivi e per i biocidi. La disciplina incide sia sulle domande di approvazione dei principi attivi sia sulle domande di autorizzazione dei biocidi, includendo requisiti specifici per sostanze non attive, microrganismi, principi attivi generati in situ e articoli trattati.

Sono previste regole transitorie: le domande presentate prima del 15 aprile 2022 restano valutate secondo i requisiti applicabili alla data di presentazione. In deroga, i richiedenti possono applicare volontariamente i nuovi requisiti dal 15 aprile 2021.

Finalità della modifica normativa

Dai considerando emerge che la revisione serve a:

  • tener conto di nuovi metodi per ottenere informazioni tossicologiche più affidabili;
  • privilegiare i test in vitro rispetto ai test in vivo per ridurre la sperimentazione su vertebrati;
  • integrare una strategia di prova per le proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
  • chiarire e razionalizzare requisiti duplicativi o ridondanti;
  • consentire l’uso della versione più aggiornata dei metodi di prova prima dell’aggiornamento formale del regolamento (CE) n. 440/2008.

Consultazioni preliminari e completezza del fascicolo

Il regolamento rafforza la fase pre-istruttoria. Il richiedente deve avviare una consultazione con il potenziale organismo di valutazione prima della domanda; può inoltre consultare l’autorità competente che valuterà il fascicolo, in particolare sui test sui vertebrati che intende eseguire. Le consultazioni e il loro esito devono essere documentati e allegati alla domanda.

L’obiettivo è rendere il fascicolo più completo e coerente con i requisiti dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Metodi di prova e fonti normative

Per i test presentati ai fini dell’approvazione o dell’autorizzazione, il regolamento ribadisce l’uso dei metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008, comprese le versioni rivedute ancora non inserite formalmente in tale atto. Se un metodo non è adeguato o non è previsto, il richiedente può usare altri metodi scientificamente idonei, ma deve motivarne l’idoneità nella domanda.

Per i nanomateriali è richiesto un supplemento di motivazione specifica:

  • va dimostrata l’idoneità scientifica del metodo per i nanomateriali;
  • devono essere illustrati eventuali adattamenti tecnici effettuati per tenere conto delle caratteristiche del materiale.

Principi attivi generati in situ e identità del principio attivo

Nell’allegato II vengono introdotte precisazioni per i principi attivi generati in situ. La documentazione deve consentire l’identificazione del principio attivo e, se del caso, dei precursori. Se non è tecnicamente possibile o scientificamente necessario fornire una certa informazione, il richiedente deve indicarne chiaramente le ragioni.

Tra gli elementi richiesti rientrano:

  • formula molecolare e strutturale, se definibile;
  • informazioni su tutte le sostanze chimiche generate, previste e non previste;
  • descrizione delle vie di sintesi e degli schemi di reazione;
  • profilo analitico di almeno cinque campioni rappresentativi, con indicazione del tenore del principio attivo e di ogni componente superiore a 0,1% p/p, inclusi i residui del precursore.

Efficacia e osservazioni sugli effetti indesiderati

Per i principi attivi e i biocidi viene chiarito il contenuto dei dati di efficacia. I dati devono dimostrare:

  • l’attività intrinseca del principio attivo per l’uso previsto;
  • le proprietà biocide conferite all’articolo, se vengono formulate indicazioni sugli articoli trattati.

Le evidenze possono comprendere protocolli standard, prove di laboratorio o di campo, standard di rendimento o dati analoghi riferiti a prodotti di confronto adeguati.

Le osservazioni sugli effetti collaterali non desiderabili o non previsti devono riguardare gli organismi non bersaglio o gli oggetti/materiali da proteggere.

Irritazione, corrosione e sensibilizzazione cutanea e oculare

Le sezioni su irritazione/corrosione cutanea, danni oculari e sensibilizzazione cutanea sono riscritte in chiave graduale. La valutazione deve partire dai dati disponibili sull’uomo, sugli animali e da metodi non animali; seguono test in vitro e, solo se necessario, test in vivo.

Per principi attivi e biocidi sono indicati casi in cui non è necessario effettuare i test, ad esempio quando:

  • i dati disponibili consentono già la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • la sostanza o miscela è un acido forte o una base forte;
  • è spontaneamente infiammabile all’aria o a contatto con acqua/umidità;
  • vi sono elementi conclusivi da studi di tossicità acuta dermica.

Per la sensibilizzazione cutanea, i test in vitro devono coprire i tre eventi fondamentali: interazione con proteine della pelle, risposta infiammatoria nei cheratinociti e attivazione delle cellule dendritiche. Il saggio LLNA su topo è il metodo privilegiato per gli in vivo.

Sono previste clausole di equivalenza per studi già conclusi o avviati prima del 15 aprile 2022.

Genotossicità, tossicità riproduttiva, neurotossicità, cancerogenicità e immunotossicità

Il regolamento aggiorna in profondità la sezione tossicologica:

  • per la genotossicità in vivo, se un test in vitro dà esito positivo e non esistono dati affidabili di uno studio appropriato in vivo, va eseguito uno studio di genotossicità cellulare somatica in vivo;
  • il precedente riferimento al test della sintesi non programmata del DNA viene superato e sostituito da un riferimento a uno studio appropriato di genotossicità cellulare somatica in vivo;
  • per la tossicità riproduttiva, se non è disponibile uno studio su due generazioni, deve essere effettuato uno studio esteso su una generazione (OCSE 443);
  • vengono introdotte prescrizioni specifiche per la neurotossicità dello sviluppo, con riferimento anche alla linea guida OCSE 426;
  • vengono razionalizzati i dati clinici e medici nella sezione 8.12;
  • per neurotossicità, immunotossicità e ulteriori studi meccanicistici, l’eventuale esigenza di nuovi test dipende dall’insieme delle evidenze disponibili.

Sono inoltre previste condizioni di esenzione in presenza di dati sufficienti, classificazioni già conclusive o adeguate misure di gestione del rischio.

Interferenza con il sistema endocrino

Uno degli assi centrali del regolamento è la valutazione dell’interferenza endocrina. La nuova disciplina richiede una valutazione fondata su più livelli, a partire dai dati sui mammiferi e da altri dati pertinenti, inclusi studi in vitro e in silico e un riesame sistematico della letteratura.

Se i dati sono indicativi di proprietà endocrine o risultano incompleti sui parametri chiave, possono essere richiesti ulteriori studi per chiarire:

  • il modo o meccanismo d’azione;
  • gli effetti nocivi potenzialmente rilevanti sull’uomo o sugli animali.

Sono richiamati o elencati, tra gli altri, studi e saggi OCSE/OPPTS relativi a recettori estrogenici e androgenici, steroidogenesi, aromatasi, saggio uterotrofico, saggio di Hershberger e sviluppo puberale nei ratti.

Per i principi attivi che possono finire negli alimenti o nei mangimi, deve essere considerata la via orale e devono essere eseguiti studi per via orale negli animali.

Requisiti ecotossicologici e ambiente acquatico

La parte ambientale è aggiornata soprattutto per la tossicità sui pesci e per l’interferenza endocrina negli organismi acquatici. Per la tossicità a breve termine sui pesci si deve applicare un approccio a soglia; se la sostanza è scarsamente solubile in acqua, va considerata la possibilità di un test a lungo termine.

La tossicità a lungo termine sui pesci deve essere dimostrata con esemplari esposti nelle prime fasi di vita. Per l’interferenza endocrina in ambito ecotossicologico sono previsti studi specifici su:

  • pesci, con possibile ricorso a MEOGRT e FLCTT;
  • anfibi, con possibile ricorso alla prova LAGDA.

Anche qui vale un approccio basato sulle informazioni già disponibili e sugli studi in vivo validi già esistenti.

Regole speciali per i biocidi con microrganismi

Nell’allegato III, titolo 2, le prescrizioni per i biocidi contenenti microrganismi sono ristrutturate. Vengono richieste informazioni quantitative e qualitative dettagliate sulla composizione del biocida, inclusi microrganismi, principio attivo, sostanze non attive e altri componenti rilevanti.

Sono introdotti requisiti specifici su:

  • tenore del microrganismo attivo e dei metaboliti/tossine pertinenti;
  • identità e tenore delle impurezze, degli additivi e dei microrganismi contaminanti;
  • profilo analitico dei lotti;
  • metodo di produzione e controllo qualità;
  • metodi di identificazione e di analisi del microrganismo così come prodotto;
  • metodi di monitoraggio per determinare e quantificare i residui, vitali o non vitali.

Sono inoltre soppresse alcune righe non più pertinenti o ridondanti.

Prescrizioni per sostanze non attive e miscela nei biocidi

Per le sostanze non attive che destano preoccupazione, il regolamento chiarisce che i richiedenti utilizzano le informazioni disponibili da REACH, ma possono essere tenuti a fornire informazioni aggiuntive se quelle disponibili non bastano a valutare il pericolo, in particolare per l’identificazione delle proprietà di interferenza endocrina.

Per prodotti o miscele, le sezioni tossicologica ed ecotossicologica consentono di fare affidamento sui dati dei componenti quando questi siano sufficienti, non si prevedano effetti sinergici e si possa già concludere sulla classificazione e sull’eventuale interferenza endocrina. In difetto, restano possibili test specifici su prodotto o miscela.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 aprile 2022. Tuttavia, i richiedenti possono applicare volontariamente i nuovi requisiti dal 15 aprile 2021.

Per le domande presentate prima del 15 aprile 2022, la valutazione avviene secondo le prescrizioni in materia di informazione vigenti alla data di presentazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento biocidi

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II e dell’allegato III del regolamento (UE) n. 528/2012 secondo gli allegati I e II del regolamento delegato. Le modifiche incidono sulle parti introduttive e sulle tabelle dei requisiti informativi per principi attivi e biocidi.

Consultazioni preliminari e completezza del fascicolo

Viene rafforzato l’obbligo di consultazione preliminare con il potenziale organismo di valutazione prima della presentazione della domanda. Il richiedente deve documentare consultazioni ed esiti e allegare la relativa documentazione; ciò serve a migliorare la qualità del fascicolo e il corretto svolgimento della valutazione.

Metodi di prova e ricorso a versioni aggiornate

I test devono essere eseguiti, di regola, secondo i metodi del regolamento (CE) n. 440/2008 o sue versioni rivedute ancora non integrate. Se un metodo è inadeguato o non presente, sono ammessi metodi scientificamente adeguati, da giustificare nella domanda; per i nanomateriali va motivata anche l’idoneità specifica e gli eventuali adattamenti tecnici.

Adeguamenti per principi attivi generati in situ

Nell’allegato II sono introdotte o chiarite prescrizioni specifiche per l’identificazione dei principi attivi generati in situ e dei loro precursori, inclusi formula molecolare/strutturale quando possibile, schema di reazione, profilo analitico di almeno cinque campioni rappresentativi e informazioni sui componenti sopra lo 0,1% p/p.

Efficacia e osservazioni sugli effetti collaterali

Le regole sull’efficacia richiedono dati a sostegno dell’attività intrinseca del principio attivo e, per gli articoli trattati, delle proprietà biocide conferite all’articolo. Le osservazioni sugli effetti collaterali indesiderabili o non previsti devono riferirsi agli organismi non bersaglio o agli oggetti/materiali da proteggere.

Approccio graduale e riduzione dei test su vertebrati

In numerose sezioni viene imposto un approccio a gradini che privilegia dati esistenti, test in vitro, metodi in chemico, read-across e altri metodi non sperimentali; i test in vivo sono considerati solo se quelli alternativi non sono applicabili o non sono sufficienti per classificazione e valutazione del rischio.

Requisiti tossicologici specifici

Sono aggiornate le prescrizioni su irritazione/corrosione cutanea e oculare, sensibilizzazione cutanea, genotossicità in vivo, tossicità per la riproduzione, neurotossicità, cancerogenicità, immunotossicità e ulteriori studi meccanicistici. Sono introdotti riferimenti a linee guida OCSE aggiornate e criteri più precisi per decidere quando gli studi non sono necessari.

Interferenza con il sistema endocrino

Vengono introdotti e dettagliati requisiti specifici per la valutazione dell’interferenza endocrina, basati su un insieme di dati sui mammiferi e, se necessario, su ulteriori studi specifici per chiarire meccanismo d’azione ed effetti nocivi. Sono previsti anche studi mirati per pesci e anfibi, oltre a test in vitro e in silico elencati in modo esemplificativo.

Sezione ecotossicologica e tossicità ambientale

Sono aggiornati i requisiti per la tossicità a breve e lungo termine sui pesci, con ricorso all’approccio a soglia e, per sostanze poco solubili, valutazione di studi di lungo termine. Per l’interferenza endocrina nell’ambiente sono previsti studi su pesci e anfibi e una logica di valutazione basata sulle informazioni già disponibili.

Regole specifiche per i biocidi con microrganismi

Nell’allegato III, titolo 2, sono riviste le informazioni richieste per i biocidi contenenti microrganismi: specificazione dell’ingrediente attivo, tenore e identità di metaboliti/tossine pertinenti, impurezze e contaminanti, profilo analitico dei lotti, metodi di produzione e controllo qualità, metodi di identificazione e monitoraggio dei residui.

Disposizioni transitorie e applicazione differita

L’articolo 2 prevede che le domande presentate prima del 15 aprile 2022 siano valutate secondo i requisiti informativi applicabili alla data di presentazione. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 15 aprile 2022, con facoltà di applicazione volontaria anticipata dal 15 aprile 2021 per i requisiti degli allegati modificati.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza dei prodotti chimicitutela dell’ambientesperimentazione animalesostanze chimiche e valutazione del rischio

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