Regolamento (UE) 2020/1534
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 della Commissione del 21 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping sulle conserve di mandarini provenienti dalla Cina. La Commissione conclude che, in caso di abrogazione delle misure, il dumping persisterebbe o si reitererebbe e che la loro soppressione comporterebbe con ogni probabilità anche la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Il provvedimento fissa dazi specifici per società, richiede una fattura commerciale valida per l’applicazione delle aliquote individuali e disciplina alcune ipotesi particolari, come il danno alle merci prima dell’immissione in libera pratica e l’inserimento di nuovi esportatori cooperanti.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di mandarini, tangerini, satsuma, clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nell’articolo 1. Il regolamento riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Sono previste aliquote individuali per specifiche società e per i produttori esportatori che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione; per le altre imprese si applica il dazio residuale.
Dazio antidumping definitivo sulle conserve di mandarini originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 della Commissione mantiene un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati, in particolare mandarini e prodotti affini, originari della Repubblica popolare cinese. Il provvedimento interviene a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e si fonda sulla conclusione della Commissione secondo cui il dumping è proseguito nel periodo d’inchiesta e vi è un rischio concreto di persistenza o reiterazione, con ulteriore rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Procedura e contesto del riesame
Le misure originarie erano state istituite dal regolamento (CE) n. 1355/2008, annullate dalla Corte di giustizia il 22 marzo 2012, quindi reistituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 e mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014. Il riesame è stato aperto in seguito a una domanda presentata da Fenaval per conto di produttori che rappresentavano il 100 % della produzione totale dell’Unione. La Commissione ha esaminato il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 e il periodo in esame dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2019.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato coincide con quello dell’inchiesta iniziale: mandarini, tangerini e satsuma, clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza zuccheri o altri dolcificanti, oggi classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90. La Commissione ha ritenuto che il prodotto in esame, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto e venduto nell’Unione abbiano le stesse caratteristiche fisiche e gli stessi usi di base, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Metodologia di accertamento del dumping
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno cinese a causa dell’esistenza di distorsioni significative. Il valore normale è stato quindi costruito sulla base di costi e prezzi di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. Per le materie prime è stato impiegato il Global Trade Atlas, per lavoro ed energia l’istituto turco di statistica, e per SGAV e profitto dati finanziari di una società turca (FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.).
Distorsioni significative nell’economia cinese
La Commissione ha ricostruito in modo ampio il contesto economico della RPC, rilevando un intervento pubblico sostanziale nell’economia, la guida del PCC, la forte presenza dello Stato nelle imprese e nei mercati finanziari, la pianificazione industriale e distorsioni in materia di diritto fallimentare, patrimoniale, lavoro e accesso al credito. In particolare, ha ritenuto che tali distorsioni incidano anche sul settore delle conserve di mandarini e sui fattori produttivi utilizzati, inclusi acciaio, agrumi, zucchero, energia, lavoro e finanziamenti. Le contestazioni della CCC e del gruppo Yiguan sulla compatibilità con il diritto OMC e sulla pertinenza della politica agricola comune sono state respinte.
Persistenza del dumping e margini riscontrati
Nel periodo di riesame le importazioni cinesi sono proseguite a livelli significativi. Per il gruppo Yiguan, che ha collaborato, la Commissione ha calcolato un margine di dumping medio ponderato del 184 % rispetto al prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto; per i produttori non collaboranti il margine è stato del 206 %. La Commissione ha concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di persistenza o reiterazione del dumping
La Commissione ha considerato la notevole capacità produttiva cinese e la capacità inutilizzata, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione. La Cina è il principale produttore mondiale di conserve di mandarini e dispone di capacità inutilizzate rilevanti, mentre il mercato UE resta il terzo mercato di esportazione per i produttori cinesi. La perdita di esportazioni verso gli Stati Uniti, colpiti da dazi supplementari del 25 %, è stata valutata come fattore che potrebbe orientare ulteriori volumi verso l’Unione. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto probabile la persistenza o la reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.
Situazione dell’industria dell’Unione e pregiudizio
La Commissione ha rilevato che l’industria dell’Unione, composta dai due produttori cooperanti, non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame, pur restando fragile. Le vendite, la quota di mercato e la produzione sono rimaste relativamente stabili o in calo moderato, mentre redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito sono migliorati, con una redditività quasi tornata al livello di riferimento del 6,8 %. La Commissione ha quindi escluso un pregiudizio notevole attuale, ma ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di cessazione dei dazi.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La soppressione delle misure esporrebbe l’industria dell’Unione a una forte pressione sui prezzi e sui volumi, dato che i prezzi cinesi sarebbero inferiori del 9-11 % a quelli dell’industria dell’Unione in assenza di dazi antidumping. La Commissione ha simulato che una riduzione di 6 200 tonnellate di vendite/produzione potrebbe aumentare il costo unitario del 7,1 %, portando i produttori europei in perdita. Considerata la capacità inutilizzata cinese e la fragilità dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha esaminato l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, prendendo in considerazione industria dell’Unione, importatori e utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento dei dazi è nell’interesse dell’industria europea e che non risultano elementi sufficienti per ritenere che gli effetti negativi su importatori e utilizzatori supererebbero i benefici delle misure. Non sono emersi validi motivi contrari al mantenimento delle misure.
Regole applicative e antifrode
Per garantire l’effettiva applicazione dei dazi individuali, le società beneficiarie di aliquote specifiche devono presentare una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione predeterminata. L’articolo 1, paragrafo 2, fissa anche un dazio per tutte le altre società. Il regolamento richiama la possibilità di inchieste antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base in caso di significativi aumenti delle esportazioni di società con aliquote più basse. È inoltre prevista la continuità dell’aliquota individuale in caso di cambio di denominazione della società, previa domanda alla Commissione.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e mantenimento delle misure
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito del riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già in vigore sui prodotti in esame. La Commissione conclude che le misure devono essere mantenute perché la scadenza comporterebbe con ogni probabilità persistenza o reiterazione del dumping e reiterazione del pregiudizio.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto in esame è costituito da mandarini, compresi tangerini e satsuma, clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza zuccheri o altri dolcificanti, originari della RPC. I prodotti sono classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 e ai codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 e 2008309069.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
L’articolo 1, paragrafo 2, prevede dazi specifici per società: 531,2 EUR/tonnellata per Yichang Rosen Foods Co., Ltd; 361,4 EUR/tonnellata per Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd; 489,7 EUR/tonnellata per Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd; 499,9 EUR/tonnellata per Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd; 499,6 EUR/tonnellata per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono inclusi nel campione elencati nell’allegato; 531,2 EUR/tonnellata per tutte le altre società.
Condizione per l’applicazione dell’aliquota individuale
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3, con firma, data, nome e funzione del responsabile dell’entità che emette la fattura. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota per 'tutte le altre società'.
Adeguamento per merci danneggiate e regole doganali generali
Se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e il prezzo effettivamente pagato o pagabile è adeguato ai fini del valore in dogana ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’importo del dazio è ridotto in misura corrispondente. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Nuovi produttori esportatori cooperanti
L’articolo 3 consente di aggiungere nuovi produttori esportatori alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, con conseguente applicazione dell’aliquota media ponderata di 499,6 EUR/tonnellata, se essi dimostrano cumulativamente di non aver esportato il prodotto nell’UE durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1 ottobre 2006 - 30 settembre 2007), di non essere collegati a produttori esportatori soggetti alle misure e di aver esportato effettivamente nell’UE o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione significativa dopo la fine del periodo di riesame.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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