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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1524

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524 della Commissione del 19 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea

Normativa europea32020R1524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante dalla Repubblica di Corea e istituisce un dazio antidumping definitivo del 15,8 %. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso di causalità e interesse dell’Unione, respingendo le principali contestazioni dell’esportatore coreano. Sono inoltre riscossi definitivamente i dazi provvisori già depositati, con svincolo degli importi eventualmente eccedenti il dazio definitivo.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di carta termica pesante originaria della Repubblica di Corea, definita come carta termica di peso superiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg e diametro pari o superiore a 40 cm, con o senza rivestimento di fondo, rivestita di sostanza termosensibile, con o senza rivestimento superficiale, classificata nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809900020, 4811590020 e 4811900020). Il dazio si applica alle importazioni di Hansol Paper Co., Ltd e, per estensione, a tutte le altre società non specificamente menzionate. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono esclusi dall’aliquota individuale i prodotti fabbricati da società diverse da quelle espressamente indicate, che ricadono nella categoria "tutte le altre società".

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta termica pesante originarie della Repubblica di Corea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524 conclude l’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione sulle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea. La Commissione conferma che le importazioni in questione sono state oggetto di dumping e che hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, con conseguente istituzione di un dazio antidumping definitivo pari al 15,8 %.

Contesto procedurale

L’inchiesta è stata aperta il 10 ottobre 2019 su denuncia della European Thermal Paper Association, presentata per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di carta termica pesante dell’Unione. La Commissione precisa di aver condotto le fasi istruttorie previste dal regolamento (UE) 2016/1036: divulgazione provvisoria e finale, possibilità di osservazioni scritte, audizioni e verifiche delle informazioni fornite dalle parti interessate. Le importazioni non sono state registrate, poiché non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

Prodotto interessato e periodo dell’inchiesta

Il prodotto in esame è la carta termica di peso superiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg e diametro pari o superiore a 40 cm, con o senza rivestimento di fondo e con o senza rivestimento superficiale, rivestita di sostanza termosensibile. Il prodotto è classificato nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00, corrispondenti ai codici TARIC 4809900020, 4811590020 e 4811900020.

L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, mentre l’analisi delle tendenze rilevanti per il pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2016 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.

Determinazione del dumping

La Commissione conferma il valore normale già accertato nel regolamento provvisorio. Quanto al prezzo all’esportazione, accoglie parzialmente le osservazioni di Hansol Paper Co., Ltd in relazione alle vendite tramite l’importatore collegato Hansol Europe B.V.: in applicazione analogica dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo è ricostruito partendo dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, con deduzione delle SGAV e di un congruo margine di profitto.

La Commissione modifica il criterio di ripartizione di talune voci SGAV e accoglie anche l’eccezione sul margine di profitto, sostituendo il profitto provvisoriamente utilizzato con quello già adottato in un precedente caso relativo alla carta termica leggera, poiché l’unico importatore cooperante risultava in realtà un utilizzatore. A seguito di tali rettifiche, il margine di dumping definitivo resta comunque pari al 15,8 % per Hansol Paper Co., Ltd e per tutte le altre società.

Pregiudizio, undercutting e contrazione dei prezzi

La Commissione conferma le conclusioni provvisorie sul pregiudizio e respinge le obiezioni del produttore esportatore circa il metodo di confronto dei prodotti. Per garantire un confronto equo, la struttura degli NCP è stata raggruppata per intervalli di grammatura; la Commissione ritiene che ciò sia coerente con il metodo di calcolo per tonnellata e con il bisogno di una corrispondenza rappresentativa tra i prodotti esportati e quelli venduti dall’industria dell’Unione.

Sulle basi istruttorie definitive, la Commissione conferma un undercutting significativo e rileva anche una contrazione dei prezzi. In particolare, nel periodo in esame i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 14 %, mentre il costo di produzione è aumentato del 23 %; l’industria non è riuscita a trasferire integralmente tali aumenti di costo a causa della pressione esercitata dalle importazioni coreane oggetto di dumping, cresciute dell’83 % nel periodo in esame. Ne è derivato un forte deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione.

Livello di eliminazione del pregiudizio

Ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione utilizza come riferimento un profitto dell’industria dell’Unione realizzato nel 2016, ritenuto più rappresentativo di condizioni di concorrenza normali rispetto a quello del 2017, già influenzato dalle importazioni coreane. Accoglie parzialmente l’argomentazione del denunciante su uno dei produttori dell’Unione, ritenendo dimostrata la rinuncia ad almeno uno degli investimenti pianificati, con conseguente aumento del profitto di riferimento.

La Commissione respinge invece l’argomento relativo al sistema coreano di scambio delle quote di emissione, affermando che l’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base impone di considerare i costi ambientali futuri nel prezzo indicativo dell’industria dell’Unione, senza richiedere un adeguamento simmetrico del prezzo all’esportazione per il paese terzo. Gli adeguamenti complessivi riducono il livello di eliminazione del pregiudizio al 16,9 %.

Poiché nel periodo di comunicazione preventiva non era stata effettuata alcuna registrazione, la Commissione applica inoltre l’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base: rileva un aumento sostanziale delle importazioni durante le tre settimane del periodo di comunicazione preventiva rispetto al periodo dell’inchiesta e incrementa il margine di pregiudizio per riflettere il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio è così fissato al 17,6 %.

Misura definitiva e regola del dazio inferiore

La Commissione applica la regola del dazio inferiore: il dazio antidumping definitivo è pari al margine di dumping, poiché inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio. Ne deriva un’aliquota unica del 15,8 % sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Le aliquote individuali sono applicabili solo alle importazioni del prodotto fabbricato dalle entità giuridiche espressamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società, incluse quelle collegate ai soggetti nominati ma non espressamente indicati nel regolamento, sono assoggettate all’aliquota prevista per "tutte le altre società".

Riscossione dei dazi provvisori e disposizioni finali

Gli importi depositati in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2020/705, che aveva istituito il dazio provvisorio, sono riscossi in via definitiva. Gli importi eventualmente versati oltre il livello del dazio definitivo devono essere svincolati.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per eventuali rimborsi dovuti a sentenze della Corte di giustizia, viene richiamato l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il tasso di interesse applicabile.

Disposizioni principali

Apertura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 10 ottobre 2019 a seguito di denuncia presentata da European Thermal Paper Association per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale. La Commissione ha svolto divulgazioni provvisorie e finali, audizioni e verifiche, compreso un controllo incrociato presso l’unico importatore indipendente cooperante. Le importazioni non sono state registrate perché non ricorrevano le condizioni dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto interessato e periodo di indagine

Il prodotto in esame è la carta termica pesante come definita nel dispositivo. Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019; il periodo in esame per valutare le tendenze del pregiudizio va dal 1° gennaio 2016 alla fine del periodo dell’inchiesta.

Determinazione del dumping

La Commissione conferma il valore normale e, per il prezzo all’esportazione, accoglie in parte le osservazioni di Hansol sul criterio di ripartizione delle SGAV e sul margine di profitto dell’importatore collegato, sostituendo il profitto inizialmente utilizzato con quello già applicato in un precedente caso sulla carta termica leggera. Il margine di dumping definitivo è pari al 15,8 % per Hansol Paper Co., Ltd e al 15,8 % per tutte le altre società.

Pregiudizio e analisi dei prezzi

La Commissione conferma la valutazione del pregiudizio e respinge le critiche sul metodo di comparazione dei tipi di prodotto e sugli NCP. Rileva un undercutting significativo, pari al 5,1 % dopo le revisioni, nonché una contrazione dei prezzi: i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 14 % nel periodo in esame a fronte di un aumento del costo di produzione del 23 %, mentre le importazioni coreane oggetto di dumping sono aumentate del 83 %. Vengono confermati anche gli indicatori macro e microeconomici del pregiudizio.

Livello di eliminazione del pregiudizio e costi successivi all’importazione

Per il prezzo indicativo e il livello di eliminazione del pregiudizio la Commissione utilizza un profitto di riferimento basato sul 2016, con adeguamento successivo per un caso di rinuncia agli investimenti relativo a una delle imprese dell’Unione. Respinge la richiesta di considerare il sistema coreano di scambio delle quote di emissione ai fini dell’adeguamento per costi ambientali futuri. Il livello di eliminazione del pregiudizio scende al 16,9 % e viene poi aumentato al 17,6 % per riflettere l’aumento sostanziale delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base.

Misura definitiva applicata

In applicazione della regola del dazio inferiore, il dazio antidumping definitivo è fissato al 15,8 %, cioè al livello del margine di dumping, inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio del 17,6 %. Il dazio si applica al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Riscossione dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 sono riscossi definitivamente. Gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive devono essere svincolati.

Applicazione soggettiva e modifiche di ragione sociale

Le aliquote individuali si applicano solo alle entità giuridiche espressamente menzionate e alle importazioni del prodotto fabbricato da tali entità. Le importazioni di produttori non menzionati, incluse società collegate, sono soggette all’aliquota per "tutte le altre società". In caso di modifica della ragione sociale, la società interessata può chiedere il mantenimento della propria aliquota individuale presentando domanda alla Commissione con la documentazione necessaria.

Entrata in vigore e base normativa finanziaria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per eventuali rimborsi conseguenti a sentenze della Corte di giustizia, si richiama l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 in materia di tasso di interesse applicabile.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazio antidumpingcommercio internazionalepolitica commercialedogane

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