Regolamento (UE) 2020/1542
Regolamento (UE) 2020/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l’adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo mirato il regolamento (UE) n. 1303/2013 per abbassare il tasso del prefinanziamento annuale dal 2021 al 2023. La finalità è alleggerire la pressione sugli stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione, migliorando al contempo la prevedibilità dei pagamenti e la pianificazione finanziaria. La modifica è limitata all'articolo 134, paragrafo 2, e sostituisce il tasso previsto per il 2020 con nuovi tassi per il periodo 2021-2023.
Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per ridurre il tasso di prefinanziamento annuale dei fondi strutturali e d'investimento europei per il periodo 2021-2023.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi e alle risorse disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013, cioè alle disposizioni comuni e generali relative ai fondi strutturali e d'investimento europei. La modifica incide specificamente sul prefinanziamento annuale previsto dall'articolo 134, paragrafo 2, con effetti per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, nell'ambito dell'Unione europea e con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 sul prefinanziamento annuale
Il regolamento interviene in modo puntuale sul quadro comune dei fondi strutturali e d'investimento europei, modificando il regolamento (UE) n. 1303/2013. La ratio dichiarata è di ridurre il livello del prefinanziamento annuale, ritenuto troppo elevato rispetto alle effettive esigenze di gestione finanziaria dei programmi operativi, soprattutto per gli esercizi 2021-2023.
Finalità della modifica
I considerando indicano due obiettivi principali:
- alleggerire la pressione sugli stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione per il triennio 2021-2023;
- migliorare la prevedibilità delle esigenze di pagamento, favorendo una pianificazione finanziaria più trasparente e un profilo dei pagamenti più razionale.
Modifica dell'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013
L'articolo 1 sostituisce il quinto trattino dell'articolo 134, paragrafo 2, e introduce un nuovo periodo di applicazione per il tasso di prefinanziamento annuale:
- nel 2020: 3 %;
- dal 2021 al 2023: 2 %. La modifica riguarda dunque esclusivamente la misura del prefinanziamento annuale, senza incidere su altri aspetti della disciplina dei fondi.
Entrata in vigore e carattere vincolante
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Riduzione del prefinanziamento annuale
L'articolo 1 modifica l'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il quinto trattino è sostituito prevedendo che nel 2020 il prefinanziamento annuale sia pari al 3 %; inoltre è aggiunto un nuovo trattino che fissa al 2 % il prefinanziamento annuale per il periodo dal 2021 al 2023.
Finalità della modifica
Dai considerando emerge che il prefinanziamento annuale era ritenuto eccessivamente elevato rispetto alle esigenze di gestione finanziaria dei programmi operativi. La riduzione è adottata per alleviare la pressione sugli stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione per gli esercizi 2021-2023 e per rendere più prevedibili le esigenze di pagamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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