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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1543

Regolamento (UE) 2020/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la procedura di disimpegno

Normativa europea32020R1543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via emergenziale sul regime di disimpegno previsto dal regolamento (UE) n. 514/2014, per tener conto degli effetti della pandemia di COVID-19 sulla capacità degli Stati membri di spendere e certificare tempestivamente le risorse. La principale modifica consiste nell’allineare il termine per il disimpegno a quello per la presentazione della domanda di pagamento del saldo annuale, così da consentire una maggiore flessibilità nella chiusura annuale dei programmi. Viene inoltre corretta la tempistica degli impegni di bilancio relativa alle dotazioni aggiuntive assegnate nel 2018 e nel 2019.

Modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 per allineare e rinviare la procedura di disimpegno dei programmi nazionali del Fondo asilo, migrazione e integrazione e del Fondo sicurezza interna, in risposta alla pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi nazionali finanziati nell’ambito del regolamento (UE) n. 514/2014, quindi alle dotazioni del Fondo asilo, migrazione e integrazione e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità, la gestione delle crisi, le frontiere esterne e i visti. Riguarda gli Stati membri beneficiari di tali programmi e incide sulla gestione dei relativi impegni di bilancio, delle domande di pagamento del saldo annuale e del disimpegno. La modifica opera per gli impegni di bilancio dal 2015 al 2020, includendo specifiche regole per le dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2018 e nel 2019. Il regolamento è applicabile direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica della procedura di disimpegno del regolamento (UE) n. 514/2014

Il regolamento interviene in un contesto eccezionale determinato dalla pandemia di COVID-19, che ha inciso sulla migrazione, sulla sicurezza e sulla gestione delle frontiere, aggravando al contempo le difficoltà di liquidità degli Stati membri. L’obiettivo dichiarato è consentire un uso più pieno delle risorse dei programmi nazionali finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione e dal Fondo sicurezza interna, senza pregiudicare la chiusura dei programmi prevista al 31 dicembre 2023.

Finalità e contesto dell’intervento

Il legislatore dell’Unione ritiene necessario introdurre una maggiore flessibilità per gli Stati membri, al fine di fronteggiare la crisi senza precedenti e massimizzare l’impiego delle risorse disponibili. Il regolamento è adottato con procedura legislativa ordinaria e con urgenza, anche in deroga al periodo di otto settimane previsto per il ruolo dei parlamenti nazionali, richiamando il principio di sussidiarietà e di proporzionalità.

Ambito materiale e soggetti interessati

La modifica riguarda il regolamento (UE) n. 514/2014, ossia il quadro generale di attuazione del Fondo asilo, migrazione e integrazione e dello strumento finanziario del Fondo sicurezza interna. Ne risultano interessati gli Stati membri che attuano programmi nazionali nell’ambito di tali strumenti, con riferimento alla gestione degli impegni di bilancio, ai prefinanziamenti e alle domande di pagamento del saldo annuale.

Allineamento del termine per il disimpegno con quello delle domande di pagamento

La modifica centrale consiste nella riscrittura dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014. In base alla nuova disciplina, il disimpegno opera se, entro il 15 febbraio dell’anno successivo al secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio, oppure entro il 1° marzo nel caso di proroga eccezionale del termine per la domanda di pagamento ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, non risultino presentati il prefinanziamento iniziale e annuale di cui all’articolo 35 e la domanda di pagamento conforme all’articolo 44, paragrafo 1.

Calcolo del disimpegno

Ai fini del disimpegno, la Commissione deve calcolare l’importo aggiungendo un sesto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020. La soluzione normativa mira a rendere coerente il ciclo di presentazione delle domande di pagamento con il controllo del disimpegno.

Adeguamento delle dotazioni aggiuntive 2018 e 2019

Per consentire l’utilizzo integrale delle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali, il regolamento stabilisce che, per gli importi attribuiti nel 2018, l’impegno di bilancio è effettuato nel 2019, mentre per quelli attribuiti nel 2019 l’impegno è effettuato nel 2020. Si tratta di un correttivo tecnico volto a riallineare la contabilizzazione degli impegni alle assegnazioni supplementari.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della procedura di disimpegno

Sostituisce l’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014. I programmi nazionali sono soggetti a disimpegno se, entro il 15 febbraio dell’anno successivo al secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio, oppure entro il 1° marzo qualora la Commissione proroghi eccezionalmente il termine per la domanda di pagamento ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, non siano accompagnati da un prefinanziamento iniziale e annuale ai sensi dell’articolo 35 e da una richiesta di pagamento presentata conformemente all’articolo 44, paragrafo 1. In tal caso gli importi sono disimpegnati.

Coordinamento tra disimpegno e domanda di pagamento

Allinea il termine del disimpegno con quello per la presentazione della domanda di pagamento del saldo annuale, così da consentire alla Commissione di tenere conto della domanda presentata dallo Stato membro il 15 febbraio o, se prorogato, il 1° marzo, ai fini della verifica del disimpegno.

Metodo di calcolo del disimpegno

Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l’importo aggiungendo un sesto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.

Impegni di bilancio per le dotazioni aggiuntive 2018 e 2019

Per gli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2018, l’impegno di bilancio è effettuato nel 2019. Per gli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2019, l’impegno di bilancio è effettuato nel 2020.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemigrazionesicurezza internagestione dei fondi uebilancio ue

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