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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2174

Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime UE sulle spedizioni di rifiuti per recepire modifiche della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE, concentrate soprattutto sui rifiuti di plastica. Introduce nuovi codici e rimuove o sostituisce voci esistenti, distinguendo tra rifiuti plastici pericolosi, non pericolosi e miscele ammesse, con effetti su notifiche, autorizzazioni e divieti di esportazione. Aggiorna inoltre l’elenco delle linee guida per la gestione ecologicamente corretta ai fini dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, in particolare per adeguare la disciplina ai nuovi codici e alle nuove classificazioni dei rifiuti di plastica e aggiornare le linee guida sulla gestione ecologicamente corretta.

Ambito di applicazione

Si applica alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento (CE) n. 1013/2006, con effetti rilevanti per spedizioni all’interno dell’Unione europea, esportazioni dall’Unione verso paesi terzi e importazioni nell’Unione da paesi terzi. Incide su soggetti coinvolti nei trasferimenti transfrontalieri di rifiuti, inclusi produttori, detentori, spedizionieri, destinatari e autorità competenti, con particolare attenzione ai rifiuti di plastica pericolosi e non pericolosi. Le nuove classificazioni e gli obblighi aggiornati decorrono, per la parte indicata dall’articolo 1, paragrafo 1, dal 1o gennaio 2021; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Restano rilevanti le esclusioni espresse per alcuni rifiuti di plastica di consumo e per i flussi già adeguatamente classificati in voci specifiche.

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti

Il regolamento delegato (UE) 2020/2174 interviene sul regolamento (CE) n. 1013/2006 per adeguare il diritto dell’Unione alle modifiche approvate in sede di Convenzione di Basilea e di OCSE, con particolare riguardo ai rifiuti di plastica. La finalità è assicurare coerenza tra classificazioni internazionali e disciplina UE, mantenendo al contempo il livello di controllo sulle spedizioni transfrontaliere e fornendo certezza giuridica per i flussi intra-Unione.

Contesto normativo e finalità

I considerando evidenziano che la conferenza delle parti della Convenzione di Basilea ha introdotto nuove voci per i rifiuti di plastica pericolosi e non pericolosi, con entrata in vigore dal 1o gennaio 2021, e che il Comitato per la politica ambientale dell’OCSE ha adottato modifiche correlate all’appendice 4 della decisione OCSE. Il regolamento UE recepisce tali evoluzioni per le spedizioni di rifiuti dall’Unione verso paesi terzi, dalle importazioni nell’Unione e, con adattamenti specifici, per i movimenti tra Stati membri.

Ambito materiale e soggettivo

Il provvedimento riguarda le spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e incide sulle categorie di rifiuti collocate negli allegati relativi all’elenco verde, all’elenco ambra e agli allegati della Convenzione di Basilea richiamati nel sistema UE. In pratica, rileva per tutti gli operatori coinvolti nel trasferimento di rifiuti: produttori, detentori, intermediari, spedizionieri, destinatari e autorità competenti. Il focus è sui rifiuti di plastica, ma il regolamento aggiorna anche i riferimenti tecnici generali contenuti nell’allegato VIII.

Modifiche agli allegati I C, III, III A, IV, V e VII

L’articolo 1 stabilisce la modifica degli allegati I C, III, III A, IV, V e VII e la sostituzione dell’allegato VIII. Nell’allegato I C, punto 25, lettera e), viene precisato come indicare i codici quando essi sono inseriti negli allegati III A, III B, IV (EU48) o IV A.

Nell’allegato III, che elenca i rifiuti soggetti ai soli obblighi generali di informazione ex articolo 18, il titolo è riformulato come elenco verde. Viene sostituita la lettera a) della parte I per riallineare i rinvii alla Convenzione di Basilea e, soprattutto, viene introdotta la voce EU3011 per i rifiuti di plastica spediti all’interno dell’Unione, in luogo della voce B3011 della Convenzione di Basilea, non applicabile ai movimenti intra-UE. La voce EU3011 copre rifiuti plastici quasi privi di contaminazione e di altri rifiuti, composti quasi esclusivamente da specifici polimeri non alogenati, resine polimerizzate o prodotti di condensazione e alcuni polimeri fluorurati; i rifiuti di consumo sono esclusi. Nella parte II viene inoltre soppresso il testo relativo ai rifiuti solidi in plastica e ai polimeri di cloruro di vinile.

Regole speciali per le miscele di rifiuti plastici intra-UE

Con l’inserimento del punto 4 nell’allegato III A, il regolamento disciplina le miscele di rifiuti classificate in alcune sottovoci della voce EU3011, limitandone l’inclusione all’interno dell’allegato ai soli fini delle spedizioni all’interno dell’Unione. Sono ricomprese, in particolare, le miscele riferite ai polimeri non alogenati, alle resine polimerizzate o prodotti di condensazione e ai perfluoroalcossi alcani.

Elenco ambra, nuove voci AC300 e EU48 e rapporti con Basilea/OCSE

L’allegato IV, dedicato ai rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, è ridenominato elenco ambra. La parte I viene riscritta per chiarire che rientrano in tale regime i rifiuti figuranti negli allegati II e VIII della Convenzione di Basilea, richiamati nell’allegato V del regolamento UE. Viene inoltre precisato che la voce A3210 della Convenzione non si applica tal quale e che si applica invece la voce AC300 della parte II. Per i movimenti intra-UE, la voce Y48 della Convenzione non si applica e viene sostituita dalla voce EU48, relativa ai rifiuti di plastica non contemplati da AC300 o EU3011 e alle relative miscele non comprese nell’allegato III A, punto 4.

Nella parte II dell’allegato IV è inserita la voce AC300, relativa ai rifiuti di plastica, comprese le miscele, contenenti o contaminati con costituenti dell’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di pericolo dell’allegato III. Questa voce è funzionalmente collegata alla nuova voce EU48 e alla corrispondente voce A3210 nell’allegato V.

Allegato V: elenco A, elenco B e nuovi codici plastici

L’allegato V, che riporta gli elenchi della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE, è profondamente rivisto. Nell’elenco A della parte 1 viene aggiunta la voce A3210 per i rifiuti di plastica pericolosi, compresi quelli contaminati da costituenti dell’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di pericolo. Nell’elenco B della stessa parte, la voce B3010 è soppressa e prima della voce B3020 viene inserita la voce B3011, dedicata ai rifiuti di plastica destinati a riciclo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri rifiuti, con elencazione dettagliata dei polimeri ammessi e delle miscele PE/PP/PET, a condizione che ciascun materiale sia destinato a riciclo separato e che la miscela sia idonea al recupero in modo ecologicamente corretto. I rifiuti di consumo sono esclusi.

Nella parte 3, elenco A, vengono inserite le voci Y46 e Y47 e riformulata la voce Y48 sui rifiuti di plastica, che esclude i rifiuti pericolosi e include, con le stesse condizioni di purezza, composizione e destinazione al riciclo, i rifiuti plastici non pericolosi ammissibili. Le note a piè di pagina chiariscono che il riciclaggio/recupero avviene tramite operazione R3 dell’allegato IV, sezione B, eventualmente preceduta da selezione o da deposito temporaneo limitato, purché documentati contrattualmente o ufficialmente.

Il testo spiega inoltre che i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi perché ritenuti non pericolosi e quindi non soggetti al divieto di esportazione dell’articolo 36; il codice AC300 è invece soppresso perché confluisce nella nuova voce A3210.

Controlli documentali e allegato VII

Nell’allegato VII, casella 10, viene aggiunta la menzione “vii) Altro (precisare)”, con funzione di rafforzare la tracciabilità delle informazioni che accompagnano le spedizioni soggette ai controlli previsti dal regolamento.

Linee guida per la gestione ecologicamente corretta

L’allegato VIII è sostituito con un elenco aggiornato di linee guida e documenti di orientamento ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1013/2006. L’elenco comprende direttive tecniche della Convenzione di Basilea su diversi flussi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, linee guida OCSE per specifici flussi, linee guida IMO sul riciclaggio delle navi e direttive OIL in materia di sicurezza e salute nella demolizione delle navi. Il rinvio serve a orientare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nelle operazioni transfrontaliere.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la parte sostanziale relativa alle modifiche degli allegati si applica dal 1o gennaio 2021, per allinearsi alla data di efficacia delle modifiche internazionali della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I C, III, III A, IV, V e VII secondo l’allegato I del regolamento e la sostituzione integrale dell’allegato VIII con il testo dell’allegato II.

Nuova disciplina dei rifiuti di plastica nell’elenco verde e nell’elenco ambra

Negli allegati III e IV sono introdotti e rimodulati i codici EU3011, EU48 e AC300 per i rifiuti di plastica non pericolosi e per quelli contenenti costituenti tali da presentare caratteristiche di pericolo. Sono aggiornati i riferimenti alla Convenzione di Basilea e alla decisione OCSE, con distinzione tra spedizioni all’interno dell’Unione e flussi con paesi terzi.

Divieti di esportazione e procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte

Per i rifiuti di plastica destinati a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, dal 1o gennaio 2021 le esportazioni e le importazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE sono vietate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’allegato V.

Nuove regole per le spedizioni intra-UE di rifiuti di plastica non pericolosi

Poiché l’Unione ha presentato notifica ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione di Basilea, le modifiche sulle voci B3011 e Y48 non sono recepite tal quali per i movimenti tra Stati membri. Tuttavia, per certezza del diritto, sono introdotte nuove voci negli allegati III, III A e IV che consentono di mantenere in larga misura i controlli intra-UE sui rifiuti di plastica non pericolosi.

Aggiornamento dell’allegato VIII sulle linee guida di gestione ecologicamente corretta

L’allegato VIII è sostituito con un elenco aggiornato di linee guida e documenti di orientamento adottati in sede Convenzione di Basilea, OCSE, IMO e OIL, da utilizzare ai fini dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. L’articolo 1, paragrafo 1, si applica dal 1o gennaio 2021, in linea con l’entrata in vigore delle modifiche internazionali richiamate.

Come è indicizzato

Materierifiutiambientespedizioni transfrontalieregestione dei rifiuticommercio internazionale

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