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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24552/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (fino a €7.950,29) per il reato di truffa ex art. 640 c.p., deducendo: 1) mancanza del fumus commissi delicti, sostenendo che le somme percepite le erano dovute per precedenti rapporti di lavoro (in particolare con la ditta Mondello) e che non poteva trarre beneficio dalla ditta Donato e quindi non essere parte della truffa; 2) assenza del periculum in mora, contestando la motivazione del giudice circa il rischio di dispersione del denaro e richiamando principi di legittimità (sentenza "Ellade") per richiedere una rappresentazione concreta e attuale del pericolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che il ricorso contro provvedimenti cautelari reali è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p. e che non può sostituirsi al giudice di merito in una rivalutazione probatoria salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente inadeguata. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile il tentativo di rimettere in discussione la valutazione del Tribunale del riesame circa il fumus: il Tribunale aveva valutato gli elementi indiziari (assenza di capacità imprenditoriale della ditta Donato, incompatibilità tra cariche e mancanza di licenze, discrepanze nelle posizioni lavorative) con motivazione logica e completa. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica: la motivazione congiunta del decreto di sequestro e dell'ordinanza del riesame esposita dal giudice ha spiegato, senza illogicità, il rischio che la disponibilità delle somme da parte dell'indagata pregiudichi l'efficacia della confisca, anche in ragione della natura fungibile del denaro. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che delinea il reato di truffa, che è il capo di imputazione a fondamento del sequestro preventivo; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto ma ricorda il contesto del procedimento.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è possibile solo per violazione di legge; la Corte lo interpreta come limite al sindacato di merito, consentendo invece il controllo quando la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e all'eventuale ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 25932/25933 del 29/5/2008, Ivanov/Malgioglio) e altre pronunce di legittimità

    Richiamata per precisare l'ambito del controllo di legittimità sui provvedimenti di sequestro: il ricorso in Cassazione può valutare vizi di motivazione estremi (assenza totale o motivazione meramente apparente) ma non riconsiderare pacificamente la valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice del riesame.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); non è il canale per una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • Per ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione bisogna dimostrare che la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente, meramente apparente o affetta da vizi così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Le censure sul fumus commissi delicti devono evidenziare l'assenza di qualsiasi elemento di fatto idoneo a sostenere l'indizio; la mera proposta di una diversa lettura delle prove è inammissibile se il giudice di merito ha motivato in modo logico e coerente.
  • La prova del periculum in mora richiede una rappresentazione concreta e attuale del rischio di dispersione o sottrazione dei beni; tuttavia, la natura fungibile del denaro agevola la configurabilità del pericolo e il giudice di merito può fondare la decisione su tali considerazioni se adeguatamente motivate.
  • Chi propone ricorso deve curare la precisione delle censure: argomentazioni generiche o rimandi a principi di diritto senza contestazioni puntuali alla motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammenda.

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