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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41209/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione derivante da custodia cautelare disposta il 16/07/2010 per accuse di estorsione e associazione per delinquere (art. 416 c.p. citato in capo alle indagini). L'arresto si fondava su intercettazioni, sommarie informazioni delle vittime e attività investigativa dei Carabinieri che collegavano il Terlizzi a un gruppo che esigeva pagamenti per servizi di guardiania. In sede di merito il Tribunale di Bari ha assolto l'imputato il 19/02/2020 (divenuta irrevocabile il 04/07/2020) per insussistenza del fatto, per la reticenza delle vittime che non hanno confermato le dichiarazioni rese in fase di indagine. Il Giudice della riparazione, invece, ha rigettato la domanda ritenendo sussistente colpa grave del ricorrente: frequentazioni ambigue con soggetto noto per collegamenti malavitosi (Farella), collaborazione nel servizio di guardiania, riscossioni in contanti senza documentazione e contiguità percepibile tale da ingenerare l'apparenza di coinvolgimento.

La decisione

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha confermato che la Corte territoriale ha valutato correttamente, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., la sussistenza di colpa grave del Terlizzi: condotte di connivenza e contiguità con il Farella, percepibili oggettivamente come indicatrici di coinvolgimento nell'attività estorsiva, hanno impedito il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. È stata sottolineata la valutazione autonoma del giudice della riparazione e il criterio oggettivo della prevedibilità (id quod plerumque accidit). In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma relativa al reato di associazione per delinquere citata nel capo di imputazione originario; nella vicenda l'accusa di associazione è stata esclusa ma la contestazione costituisce il contesto fattuale delle indagini.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina l'azione di riparazione per ingiusta detenzione; interpretato dalla Corte come parametro per la verifica autonoma della sussistenza di dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo, con valutazione oggettiva della prevedibilità della misura cautelare.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Giurisprudenza richiamata per affermare l'autonomia del giudice della riparazione e il criterio di valutazione della colpa grave in sede di riparazione.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice della riparazione deve valutare autonomamente gli elementi per verificare la presenza di cause che escludono il diritto all'indennizzo.

  • Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020 (Abbruzzese)

    Precedente che individua come colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la condotta di chi, consapevole dell'attività criminale altrui, tenga comportamenti percepibili come indicativi di contiguità.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente (ex ante) se la condotta dell'individuo abbia, oggettivamente, favorito la rappresentazione di un coinvolgimento criminale: l'assoluzione nel processo penale non impedisce automaticamente l'esclusione dell'indennizzo.
  • La 'colpa grave' che esclude l'indennizzo è valutata con criterio oggettivo (id quod plerumque accidit) e riguarda comportamenti macroscopicamente imprudenti o negligenti che potevano prevedibilmente determinare l'intervento dell'Autorità giudiziaria.
  • Frequentazioni o connivenze con soggetti notoriamente malavitosi, svolgere funzioni che consolidano un'apparenza di partecipazione all'attività illecita o ricevere pagamenti in contanti e senza documentazione possono concorrere a configurare una contiguità percepibile rilevante ai fini della colpa grave.
  • Il giudice della riparazione non deve provare il reato, ma stabilire se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito: è quindi decisivo l'effetto apparenziale della condotta sulla percezione esterna e sull'attività investigativa.
  • Per aumentare le chance di ottenere la riparazione, chi è stato detenuto dovrebbe documentare la mancanza di comportamenti di contiguità e l'assenza di elementi che potessero oggettivamente ingenerare il sospetto di partecipazione a fatti delittuosi (es. prove di regolarità contrattuale, fatturazione, assenza di rapporti con soggetti notoriamente criminali).

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