Cassazione Penale, Sentenza n. 8782/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione della decisione del 10/10/2018; il ricorrente contestava che la ricognizione/esecuzione dei beni confiscati avesse effettuato ablazioni anche su beni non pertinenti ai reati per i quali era stato condannato (appropriazione indebita e calunnia), ma posti sotto sequestro in relazione ad altri reati poi archiviati (es. polizze Allianz, immobili a Capistrello). Sosteneva che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare singolarmente la legittimità delle ablazioni e che la confisca non poteva estendersi a beni non pertinenti; richiamava inoltre la giurisprudenza sul tema della "pena illegale" come possibile rimedio esecutivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero le stesse già proposte e giudicate (inammissibili) con la sentenza n.14761/2018, perciò non riapribili in sede esecutiva. Ha confermato che la confisca disposta è divenuta irrevocabile e che la decisione del giudice della cognizione aveva inteso la confisca sull'intero compendio sottoposto a sequestro; ha precisato che la confisca è misura reale andante oltre la nozione di "pena" e che la giurisprudenza sul rimedio esecutivo per la "pena illegale" non estende i poteri del giudice dell'esecuzione a una generale revisione del merito delle statuizioni di cognizione. Nessuna delle ipotesi eccezionali che permetterebbero un sindacato più ampio in sede esecutiva (norme incostituzionali applicate alla determinazione della pena, palesi errori che configurino pena non prevista o abnorme, questioni attinenti alla libertà personale) si è riscontrata nel caso; il ricorso è dunque infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen. (comma 1)
La confisca è stata richiamata come disciplina di riferimento per la misura disposta in sede di cognizione; la Corte sottolinea che la confisca, come statuizione, è stata pronunciata dal giudice della cognizione e poi resa irrevocabile
art. 625-bis cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla possibilità di ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte osserva che non risulta esercitato un rimedio straordinario ai sensi di tale norma che potesse incidere sulla questione
Sez. U. n. 47766 del 26/6/2015 (giurisprudenza)
Richiamata nella motivazione come fonte della linea interpretativa che consente rimedi esecutivi in casi eccezionali di "pena illegale"; la Corte chiarisce però che tale linea è limitata e non consente un sindacato esecutivo ordinario sul merito
Sez. U. n. 42858/2014 (giurisprudenza)
Citata in riferimento ai limiti del sindacato esecutivo e alle ipotesi straordinarie per la revisione della sanzione; usata per delimitare l'ambito della competente azione del giudice dell'esecuzione
Sez. U. n. 18821 del 24/10/2013 (giurisprudenza)
Riferimento alla giurisprudenza CEDU e al principio secondo cui la tensione costituzionale attorno alla libertà personale giustifica rimedi esecutivi speciali; qui la Corte distingue la materia della confisca da quella della libertà personale
Cass. sent. n. 14761/2018 (giudicato di legittimità precedente)
Decisione precedente che ha dichiarato inammissibile il ricorso sugli aspetti sostanziali, annullando solo la pena accessoria dell'interdizione perpetua; la Corte di Cassazione attuale ritiene le questioni dell'esecutivo coincidere con quelle già trattate e quindi precluse
Massime di principio
- Se questioni sostanziali sono state già trattate e dichiarate inammissibili in sede di cassazione, il giudice dell'esecuzione non può riaprire il merito: l'attività esecutiva è tendenzialmente ricognitiva, non riesame del giudicato.
- La confisca, come misura reale, non è equiparabile alla "pena" nel senso che legittima solo eccezionalmente un sindacato ampliato in sede esecutiva; i rimedi ispirati alla dottrina della "pena illegale" sono limitati e giustificati soprattutto dalla tutela della libertà personale.
- Per ottenere lo svincolo di beni sequestrati per reati diversi da quelli di condanna è necessario provare l'assenza di pertinenzialità e l'autonoma disponibilità; la mera contesa sul fatto che il sequestro originario riguardava altri reati non apre automaticamente la strada alla restituzione se la confisca in cognizione è stata estesa e resa irrevocabile.
- Il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato, ma non può effettuare una "rivisitazione" del giudizio di merito sancito in via definitiva; per criticare statuizioni definitive è necessario aver esperito i rimedi straordinari e ordinari previsti nei termini e modi di legge.
- Quando si ritiene sussistere un errore di fatto o di diritto rilevante e non previamente dedotto, occorre valutare l'opportunità dei rimedi straordinari (es. ricorso per errore di fatto) prima di affidarsi al sindacato esecutivo.
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