Sentenza n. 498/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 256/2025, depositata in data 15.04.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 211/2025, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 15.04.2025 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda del Prof. Luigi NARCISI, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l’importo di cui alla domanda (per €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Teramo relativa all'attribuzione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta docente per le annualità indicate nella pronuncia, per l'importo complessivo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Il ricorrente ha dedotto la formazione del giudicato, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, nonché il perfezionamento della notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere provveduto all'accredito di quanto dovuto, mentre il ricorrente ha dichiarato l'avvenuta integrale esecuzione della sentenza e ha chiesto la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito virtuale del ricorso e lo ha ritenuto fondato, rilevando l'esatta esecuzione sopravvenuta da parte dell'amministrazione. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e il perfezionamento della notificazione all'amministrazione, seguito dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la pronuncia.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono la condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza ottemperanda prevedeva la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando la pronuncia da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione debitrice e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione.
- L'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, ma non impedisce al giudice di esaminare virtualmente la fondatezza del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese.
- Quando l'amministrazione esegue spontaneamente e integralmente il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la fondatezza virtuale dell'azione giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
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