Cassazione Penale, Sentenza n. 3787/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sostenendo che al ricorrente non è contestata l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, pertanto non opererebbero presunzioni cautelari; il Tribunale avrebbe dovuto considerare il tempo intercorso tra la condotta e l'esecuzione della misura e il fatto che è contestato un solo episodio ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: l'ordinanza impugnata è stata notificata il 15/09/2021, il ricorso è stato depositato il 24/09/2021 presso la cancelleria del Tribunale di Roma (ufficio non competente) ed è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Messina l'8/10/2021, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorso è stato respinto per inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina la composizione del tribunale in sede di riesame; qui citato per indicare che il Tribunale di Messina era costituito ai sensi di tale norma.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sui delitti relativi agli stupefacenti; indica la fattispecie materiale contestata per l'episodio singolo attribuito al ricorrente.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sulle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; richiamata dal difensore per sostenere che al ricorrente non è contestata l'associazione e dunque non operano presunzioni cautelari collegate all'associazione stessa.
art. 311, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di dieci giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso le decisioni del tribunale del riesame e prescrive le modalità di presentazione presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; la corte ha ritenuto che, per la tempestività, rileva la data di arrivo alla cancelleria competente.
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per chiarire che non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmettere gli atti ad ufficio diverso, e quindi la presentazione presso uffici diversi comporta il rischio di inammissibilità per tardività.
Sezioni Unite, Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro decisioni cautelari deve essere presentato alla cancelleria del tribunale che ha deciso e che la data rilevante per la tempestività è la ricezione da parte dell'ufficio competente.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali nel caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre la condanna alle spese.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare l'indisponibilità dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità quando ciò impedisca di evitare la sanzione; ha inciso sulla valutazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Per i ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari del tribunale del riesame è essenziale depositare l'atto direttamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento; la data rilevante è quella di arrivo alla cancelleria competente, non la data di deposito presso altro ufficio.
- La presentazione del ricorso ad un ufficio diverso da quello competente espone al rischio di inammissibilità per tardività anche se il deposito avviene entro il termine: occorre rispettare espressamente la modalità prevista dall'art. 311 cod. proc. pen.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per tardività non è automaticamente esclusa la condanna a spese e a sanzione pecuniaria, salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tale onere è gravoso e raramente superabile.
- Sostanzialmente, questioni sostanziali relative all'adeguatezza della misura cautelare (es. rilevanza del mancato addebito di associazione, del tempo intercorso o della contestazione di un singolo episodio) restano valutabili nel merito, ma non possono essere esaminate se il ricorso è pretermesso per vizi formali o procedurali di tempestività/presentazione.
- In situazioni analoghe è consigliabile verificare immediatamente la competenza dell'ufficio di deposito e, in caso di dubbi sulla tempestività, utilizzare strumenti che producano prova certa dell'avvenuto invio e/o consultare tempestivamente il difensore per evitare inammissibilità per motivi formali.
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