Sentenza n. 1739/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del-OMISSIS- Dirigente Servizio Vigilanza Edilizia Privata Comune Torino
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alla demolizione integrale di un edificio assentito per ristrutturazione, alla realizzazione di nuove opere strutturali e di movimento terra e alla costruzione di una tettoia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, deducendo violazione degli artt. 10, 15, 22, 31 e 34 d.P.R. 380/2001, dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, perplessità, contraddittorietà e manifesta illogicità. Sosteneva, in primo luogo, che le opere fossero state eseguite durante il periodo triennale di validità del permesso di costruire e che fosse quindi ancora possibile presentare varianti in corso d'opera. Deduceva inoltre che la demolizione integrale dell'edificio e le difformità rispetto al progetto fossero state rese necessarie da un pericolo di cedimento o collasso della struttura emerso durante i lavori. Contestava infine l'indeterminatezza e l'ineseguibilità dell'ordine di ripristino, assumendo che non vi fossero differenze sostanziali rispetto alle preesistenze e che non fosse possibile ricostruire quanto demolito. Con una seconda censura, riferita alla tettoia, sosteneva che il manufatto fosse una struttura precaria e temporanea, funzionalmente collegata al cantiere e quindi non soggetta a permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante che le opere fossero state eseguite nel periodo di validità del permesso di costruire: la possibilità di presentare una variante non legittima l'esecuzione unilaterale di trasformazioni frontalmente contrastanti con i titoli edilizi e paesaggistici, né esclude l'obbligo comunale di reprimere l'abuso. La demolizione integrale con nuove fondazioni, pilastri, solai, scavi e riporti è stata qualificata come sostituzione edilizia e nuova costruzione, eccedente la ristrutturazione assentita e incompatibile con la disciplina urbanistica e vincolistica dell'area, sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e paleontologici e caratterizzata da pericolosità geomorfologica. Le esigenze tecniche e di sicurezza addotte dal ricorrente sono state giudicate indimostrate e comunque non idonee a giustificare lo stravolgimento dell'intervento autorizzato: il privato avrebbe dovuto sospendere i lavori e presentare le necessarie modifiche progettuali. È stata inoltre respinta la censura sull'indeterminatezza dell'ordine, poiché l'ordinanza descriveva analiticamente le opere abusive e indicava le norme violate; l'ordine di demolizione, una volta accertato l'abuso, ha natura vincolata. Quanto alla tettoia, il TAR ha rilevato che la struttura metallica, l'ingombro non trascurabile, l'occupazione stabile di una parte dell'area destinata a cielo libero e posti auto e l'incidenza permanente sull'assetto del territorio escludevano la precarietà. Il manufatto è stato quindi qualificato come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, legittimamente rimosso in assenza del titolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento repressivo deve consentire la ricostruzione delle ragioni dell'intervento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata anche per relationem mediante il richiamo al referto tecnico.
art. 10 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di una nuova costruzione, inclusa la tettoia qualificata come manufatto edilizio incidente stabilmente sul territorio, richiede il permesso di costruire.
art. 15 d.P.R. 380/2001
La pendenza del termine di validità del permesso non consente di eseguire opere difformi dal titolo né impedisce la repressione degli abusi; l'eventuale variante deve essere presentata dall'interessato.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
Consente la sospensione dei lavori abusivi, misura preliminare adottata dal Comune nel procedimento repressivo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Impone la demolizione e il ripristino per interventi eseguiti in assenza di titolo o in variazione essenziale; l'ordine è atto vincolato fondato sull'accertamento dell'abuso.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
Le opere realizzate in variazione essenziale al permesso, in area vincolata, sono state assoggettate alla disciplina repressiva prevista per gli interventi abusivi.
art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. 380/2001
La tettoia è stata qualificata come intervento di nuova costruzione, in quanto manufatto fuori terra con incidenza permanente sull'assetto del territorio.
art. 3, comma 1, lettera e.1), d.P.R. 380/2001
Comprende la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e ha costituito il parametro normativo per qualificare come nuove costruzioni sia le opere principali sia la tettoia.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La disciplina della segnalazione certificata non è stata ritenuta idonea a legittimare opere che, per consistenza e qualificazione, richiedevano il permesso di costruire.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto applicabile la demolizione per opere qualificabili come variazioni essenziali e nuove costruzioni abusive.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il Comune non deve verificare d'ufficio la sanabilità prima di ordinare la demolizione; l'accertamento di conformità è attivabile su iniziativa dell'interessato.
art. 6 l. Regione Piemonte n. 19/1999
È stato richiamato quale disciplina regionale rilevante per la qualificazione delle opere come variazioni essenziali in area vincolata.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico gravante sull'area concorre a escludere la legittimità della demolizione e ricostruzione eseguita in difformità dai titoli.
Massime di principio
- La pendenza del termine di validità del permesso di costruire non legittima l'esecuzione di opere difformi dal titolo né impedisce l'adozione dell'ordinanza di demolizione; l'eventuale variante in corso d'opera deve essere previamente presentata dal titolare del permesso e non può sanare unilateralmente trasformazioni già eseguite.
- In presenza di opere edilizie palesemente difformi dai titoli rilasciati o realizzate senza titolo, l'amministrazione comunale non è tenuta a verificare d'ufficio la loro sanabilità prima di adottare l'ordine di demolizione, poiché l'accertamento di conformità è rimesso all'iniziativa dell'interessato.
- La demolizione integrale e la ricostruzione di un edificio, accompagnate da nuove fondazioni, scavi, riporti e opere strutturali, costituiscono trasformazioni eccedenti la ristrutturazione edilizia quando la disciplina urbanistica e vincolistica dell'area ammette soltanto interventi più limitati; le esigenze tecniche sopravvenute non consentono al privato di sostituire unilateralmente il progetto autorizzato.
- L'ordine di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo o in variazione essenziale è un atto vincolato fondato sull'accertamento dell'abuso; è sufficientemente determinato quando descrive analiticamente i manufatti abusivi e indica le disposizioni violate.
- La precarietà di una tettoia o di altro manufatto non dipende soltanto dalla sua eventuale utilizzazione durante il cantiere, ma dalle caratteristiche oggettive, dalla consistenza, dalla stabile occupazione dell'area e dall'incidenza permanente sull'assetto del territorio; un manufatto con tali caratteristiche è una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
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