R.R. Emilia-Romagna 16/2001
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 23 "DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento attuativo della L.R. Emilia-Romagna n. 23/2000 sugli itinerari turistici enogastronomici. Definisce requisiti minimi, disciplinare, procedura di riconoscimento, gestione, logo e segnaletica, nonché compiti del Comitato tecnico regionale. È applicabile nell’ambito degli itinerari riconosciuti nella regione; prevede un periodo massimo di 18 mesi per l’adeguamento degli aderenti ai requisiti qualitativi.
Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna
Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna
Il regolamento dà attuazione alla L.R. 7 aprile 2000, n. 23 e disciplina requisiti, riconoscimento, gestione e immagine coordinata degli itinerari turistici enogastronomici nella Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è promuovere il turismo enogastronomico valorizzando aree rurali, produzioni di qualità e il relativo contesto culturale, ambientale, storico e sociale.
Finalità e ambito dell’istituto
Gli itinerari turistici enogastronomici sono strumenti di valorizzazione turistica del territorio e dei prodotti di qualità regionali. Possono riguardare anche territori contigui all’Emilia-Romagna, ma la presenza dei soggetti extraregionali non può superare il 30% degli aderenti complessivi.
Requisiti minimi dell’itinerario
Ogni itinerario deve rispettare una serie di condizioni strutturali e qualitative:
- deve valorizzare almeno un prodotto di qualità del territorio regionale individuato secondo la L.R. 23/2000 e gli standard dell’Allegato A;
- devono aderire almeno 25 soggetti, in rappresentanza equilibrata delle categorie previste dalla legge;
- le aziende agricole e quelle di produzione o trasformazione di prodotti agricoli di qualità devono costituire almeno il 50% dei soggetti privati aderenti;
- devono essere presenti almeno 25 punti di accoglienza, informazione e sosta per i visitatori.
Logo, segnaletica e obblighi informativi degli aderenti
Gli itinerari devono adottare un logo identificativo che includa il logo regionale. È inoltre prevista una segnaletica informativa lungo il percorso e presso le aziende aderenti, con denominazione dell’azienda e logo dell’itinerario.
I soggetti aderenti devono inoltre:
- fornire materiale informativo e illustrativo dell’itinerario e dei prodotti del territorio;
- esporre in luogo visibile la mappa del territorio interessato, con il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche;
- esporre nei locali aperti al pubblico copia del regolamento e la documentazione indicata dall’organismo di gestione.
Disciplinare di gestione e adeguamento agli standard
La realizzazione e gestione dell’itinerario è regolata dal disciplinare adottato dall’organismo di gestione e sottoscritto da tutti gli aderenti. Il disciplinare deve disciplinare, tra l’altro, l’impegno dell’organismo a far rispettare gli standard di qualificazione, le modalità di controllo, l’uso del logo, le visite del pubblico, l’informazione, il sistema di contabilizzazione dell’affluenza e le eventuali coperture assicurative.
Per gli aderenti che non possiedono ancora gli standard richiesti, il disciplinare deve prevedere un termine massimo di 18 mesi dall’accettazione della domanda di adesione per raggiungere i requisiti di qualità.
Procedura di riconoscimento degli itinerari
Il riconoscimento regionale è richiesto dal comitato promotore alla Regione – Direzione generale Agricoltura, con copia alla Provincia competente. La domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aderenti al comitato promotore e corredata da progetto di base, disciplinare, indicazione dei prodotti di qualità caratterizzanti e atto di impegno alla realizzazione dell’itinerario.
La Giunta regionale riconosce l’itinerario previo parere positivo del Comitato tecnico regionale e tenendo conto delle osservazioni delle Province interessate, entro 120 giorni dal deposito della domanda. Il riconoscimento può essere revocato se, a seguito dei controlli provinciali, vengono meno condizioni e requisiti richiesti. Anche le modifiche all’itinerario riconosciuto seguono la procedura prevista per il riconoscimento.
Itinerari già esistenti e contributi
Gli itinerari già costituiti che intendano ottenere il riconoscimento regionale devono adeguarsi ai requisiti e agli standard previsti dal regolamento e presentare la documentazione richiesta per il riconoscimento. In tal caso la Giunta decide entro 120 giorni dalla domanda, con il parere del Comitato tecnico e le osservazioni delle Province.
Gli itinerari riconosciuti in base a questa disciplina possono accedere ai contributi previsti dalla L.R. 23/2000 solo se non abbiano già beneficiato di finanziamenti per le medesime finalità.
Organismo di gestione e regole organizzative
L’organismo di gestione è il soggetto responsabile dell’itinerario. Il suo statuto deve consentire l’adesione di nuovi soggetti in possesso dei requisiti, prevedere un versamento annuale per l’autofinanziamento, attribuire un voto per ogni aderente e stabilire che le deliberazioni siano approvate a maggioranza semplice.
Personale di accompagnamento e animazione
Il personale di accompagnamento operante nell’ambito dell’itinerario, comprese guide, accompagnatori e animatori utilizzati dall’organismo di gestione o dai singoli aderenti, deve possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
Immagine coordinata e segnaletica ufficiale
Il regolamento approva il logo identificativo regionale degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna e la relativa segnaletica informativa, articolata in varie tipologie di cartelli e segnali. Ogni itinerario riconosciuto deve adottare un proprio logo, in cui sia inserito anche il logo regionale secondo le specifiche dell’Allegato B.
Gli organismi di gestione, previa autorizzazione, devono installare cartelli e segnali nel territorio dell’itinerario nel rispetto della normativa vigente. È inoltre prevista la possibilità per la Regione di registrare il logo regionale a livello nazionale e internazionale.
Comitato tecnico regionale
Il Comitato tecnico regionale, istituito ai sensi della L.R. 23/2000, ha sede presso la Regione Emilia-Romagna ed è presieduto dal componente designato dall’assessore competente in materia di agricoltura. Oltre ai compiti previsti dalla legge, verifica la conformità dei progetti ai requisiti, può richiedere alle Province controlli sulla permanenza dei requisiti e può collaborare alle verifiche provinciali.
Il Comitato può delegare le attività di verifica ai propri componenti e avvalersi di personale e strutture regionali o di strutture esterne specialistiche. I componenti esperti sono scelti tra i collaboratori della Regione, e agli esperti esterni può essere riconosciuto un compenso definito dalla Giunta regionale, oltre al rimborso spese nei limiti di legge.
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