L.R. Emilia-Romagna 15/2001
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dell’Emilia-Romagna disciplina classificazione acustica dei territori comunali, piani di risanamento, documentazione di impatto e clima acustico, autorizzazioni per attività rumorose, controlli e sanzioni. Prevede termini iniziali ormai scaduti per i criteri regionali e per l’adeguamento dei Comuni e delle imprese, ma resta utile per la disciplina di fondo e per gli effetti transitori e sanzionatori nei casi ancora rilevanti.
Disposizioni regionali per la tutela dall'inquinamento acustico
Disposizioni regionali per la tutela dall'inquinamento acustico
La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, gli strumenti di prevenzione, contenimento e risanamento dell’inquinamento acustico in attuazione della legge quadro statale. Regola classificazione acustica, piani comunali e d’impresa, documentazione di impatto e clima acustico, autorizzazioni per attività rumorose, controlli, sanzioni e norme transitorie.
Finalità e quadro di riferimento
La legge ha la finalità di tutelare la salute e salvaguardare l’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore. Per le definizioni si rinvia integralmente alla legge statale quadro sull’inquinamento acustico.
Classificazione acustica del territorio comunale
I Comuni devono classificare il proprio territorio in zone omogenee per applicare i valori limite previsti dalla normativa statale. Possono inoltre individuare aree di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, fissando valori più bassi, con esclusione dei servizi pubblici essenziali.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, doveva fissare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge i criteri e le condizioni per la classificazione comunale. Le aree contigue, interne al territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, non possono differire di oltre 5 dBA; se sorgono conflitti tra Comuni contermini, la Provincia promuove un accordo, con eventuali passaggi a intese tra Province o tra Regioni nei casi interregionali.
Procedura di approvazione e varianti della classificazione acustica
I Comuni devono approvare la classificazione acustica entro quattordici mesi dalla pubblicazione della direttiva regionale prevista dalla legge. La procedura prevede adozione del Consiglio comunale, deposito per sessanta giorni per le osservazioni, acquisizione del parere ARPA e approvazione finale con trasmissione alla Provincia entro trenta giorni.
I Comuni già dotati di classificazione ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 devono trasmetterla alla Provincia e adeguarla entro lo stesso termine di quattordici mesi, seguendo la medesima procedura. Le varianti si approvano con la stessa disciplina.
Rapporto con la pianificazione urbanistica
I Comuni devono verificare la coerenza degli strumenti urbanistici con la classificazione acustica nell’ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. In mancanza della classificazione, il Piano Strutturale Comunale assume il valore e gli effetti della stessa, salvo la disciplina transitoria prevista dalla legge.
Piani comunali di risanamento acustico
Il Comune deve adottare un piano di risanamento quando non sia possibile rispettare il divieto di forte disomogeneità tra aree contigue per pregresse destinazioni d’uso del territorio, oppure quando si superino i valori di attenzione. Il Consiglio comunale approva il piano entro un anno dalla classificazione acustica, sulla base della legge quadro statale e degli eventuali criteri regionali, con parere ARPA.
Se successivamente vengono accertati superamenti dei valori di attenzione, il Comune deve approvare o aggiornare il piano entro centottanta giorni. Il piano urbano del traffico e gli strumenti urbanistici generali devono adeguarsi ai suoi obiettivi e contenuti; il piano è poi trasmesso alla Provincia.
Relazione sullo stato acustico del territorio
I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono predisporre una relazione sullo stato acustico secondo modalità e termini della legge quadro statale, per definire gli obiettivi di qualità. La prima relazione, per i Comuni che adottano il piano di risanamento, si allega al piano stesso e viene trasmessa alla Provincia.
Interventi di risanamento e finanziamenti
Il Programma regionale per la tutela dell’ambiente individua obiettivi e priorità delle azioni di tutela dall’inquinamento acustico da attuare tramite i piani di risanamento, compresi gli ambiti di intervento indicati dalla normativa regionale sul programma ambientale. Le Province individuano gli interventi prioritari nei piani comunali e concedono i contributi.
Risanamento delle infrastrutture di trasporto
Per le infrastrutture lineari di interesse regionale e locale, la Regione deve fissare criteri per la predisposizione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore e per individuare tempi e modalità di raggiungimento degli obiettivi di risanamento. Può inoltre stipulare intese e accordi con i gestori delle infrastrutture e concorre alla definizione delle priorità per le infrastrutture di interesse nazionale secondo il decreto ministeriale richiamato dalla legge.
Piano di risanamento delle imprese
Le imprese devono verificare entro sei mesi dall’approvazione della classificazione acustica la conformità delle proprie sorgenti ai valori di legge. Se vi è superamento, devono predisporre e inviare al Comune, a pena di decadenza, un piano di risanamento con modalità e tempi di adeguamento.
Per le imprese con procedure EMAS o ISO 14001, le verifiche possono avvenire nell’ambito di tali procedure; se l’esito è negativo, l’adeguamento avviene nei termini di legge. Il piano va attuato entro ventiquattro mesi dalla presentazione, con comunicazione dell’avvenuto adeguamento entro quindici giorni; per interventi eccezionali e complessi il sindaco può prorogare il termine fino a ulteriori diciotto mesi. Le imprese già risanate ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 devono adeguarsi ai nuovi valori secondo la disciplina statale richiamata.
Documentazione di impatto acustico e clima acustico
La Giunta regionale deve fissare i criteri per la documentazione di impatto acustico e per la valutazione previsionale di clima acustico entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La documentazione di previsione di impatto acustico va allegata alle domande di concessione edilizia, agli altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione e alle licenze o autorizzazioni per attività produttive.
Sono previste modalità semplificate per attività produttive prive di macchinari o impianti rumorosi o senza significativi aumenti di traffico. Per trasformazioni e ampliamenti di imprese dotate di EMAS o ISO 14000, può valere la documentazione del sistema di gestione ambientale se contiene gli elementi richiesti. Se l’attività è soggetta a denuncia di inizio attività o atto equivalente, la documentazione resta presso il titolare ed è esibita su richiesta.
Quando i livelli previsti superano i limiti di immissione ed emissione, la documentazione deve indicare le misure per ridurre o eliminare le emissioni sonore. I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro centottanta giorni.
Autorizzazioni per attività temporanee e agricole
I Comuni rilasciano le autorizzazioni per attività temporanee, manifestazioni pubbliche e spettacoli temporanei o mobili anche in deroga ai limiti di legge, secondo i criteri regionali. Devono comunque garantire almeno il riposo notturno, salvo inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco. Le attività agricole temporanee e stagionali con macchinari mobili conformi alle norme tecniche di omologazione si intendono autorizzate.
Tecnico competente in acustica ambientale
La Provincia riconosce, su domanda dell’interessato, la figura del tecnico competente in acustica ambientale e pubblica l’elenco nominativo dei tecnici riconosciuti nel Bollettino ufficiale regionale.
Ordinanze contingibili e urgenti, controlli e potere sostitutivo
Nei casi di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, le autorità competenti possono disporre con provvedimento motivato misure temporanee di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, fino all’inibizione parziale o totale delle sorgenti.
Le Province, con l’ARPA, controllano le sorgenti sonore che interessano più Comuni; i Comuni esercitano i controlli amministrativi di propria competenza sempre avvalendosi dell’ARPA. La Regione esercita il potere sostitutivo in caso di persistente inattività degli enti locali.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per:
- mancata presentazione nei termini del piano di risanamento dell’impresa;
- mancato adeguamento ai limiti della classificazione acustica nei termini previsti;
- svolgimento di attività particolari senza autorizzazione comunale.
Le somme sono introitate dagli enti che irrogano le sanzioni; quelle riscosse dal Comune per le prime due ipotesi sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento. È inoltre prevista una sanzione specifica per l’esercente dell’aeromobile che superi le soglie di rumore risultanti dal sistema di monitoraggio; accertamento e irrogazione spettano ai Comuni territorialmente competenti.
Disciplina transitoria
Fino all’adeguamento della classificazione acustica, i Comuni già dotati di classificazione ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 approvano gli strumenti urbanistici in coerenza con essa. Nei Comuni privi di classificazione, gli strumenti urbanistici adottati prima dell’entrata in vigore della legge si approvano nel rispetto dei limiti del D.P.C.M. 1 marzo 1991; quelli adottati dopo l’entrata in vigore devono rispettare i criteri regionali previsti dalla legge.
Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG devono essere conformi alla stessa. Le previsioni del PRG vigente che determinano conflitti tra classi acustiche possono essere attuate solo con efficaci misure di contenimento dell’inquinamento acustico.
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