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Legge

L.R. Emilia-Romagna 21/2001

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 21/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) come organismo pagatore regionale per aiuti, contributi e premi UE finanziati da FEAGA e FEASR, disciplinandone organi, funzioni, personale, bilancio e rapporti con Regione, Province e Comunità montane. È prevista anche l’operatività in materia di controlli su programmi europei e una norma transitoria prima del riconoscimento dell’organismo pagatore.

Istituzione dell'AGREA per l'Emilia-Romagna

Istituzione dell’AGREA per l’Emilia-Romagna

La legge istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, dotandola di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Il provvedimento disciplina l’assetto, le funzioni e i rapporti operativi dell’Agenzia nell’ambito della Regione Emilia-Romagna.

Funzioni di organismo pagatore e attività connesse

AGREA svolge le funzioni di organismo pagatore regionale per gli aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati dal FEAGA e dal FEASR. In tale ambito garantisce alla UE il corretto svolgimento delle procedure di erogazione e provvede a:

  • emanare il nulla osta all’erogazione degli importi autorizzati;
  • eseguire i pagamenti;
  • contabilizzare i pagamenti.

L’Agenzia può inoltre svolgere attività di controllo su programmi e progetti finanziati con fondi europei, inclusi POR, programmi di Cooperazione Territoriale Europea e programmi nazionali, nei limiti delle competenze regionali e secondo le regole dei relativi fondi. Può anche esercitare, nei limiti previsti dai regolamenti applicabili, funzioni proprie dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit.

Competenze regionali e rapporti con Province e Comunità montane

La Giunta regionale impartisce le direttive cui l’Agenzia deve conformarsi. Regione, Province e Comunità montane, per gli aiuti, contributi e premi di rispettiva competenza, svolgono di norma il ricevimento delle domande e l’istruttoria, utilizzando il sistema informatico di AGREA, e autorizzano i pagamenti richiedendo il nulla osta dell’Agenzia.

I rapporti con Province e Comunità montane sono regolati da apposita convenzione secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Le funzioni di controllo successivo e sanzionatorie restano in capo agli enti competenti secondo la disciplina richiamata dalla legge.

Ulteriori incarichi e convenzioni

Alla sola AGREA possono essere affidate, tramite convenzione e nel rispetto delle norme di finanza e contabilità, anche le funzioni di esecuzione dei pagamenti e della relativa contabilizzazione per altri aiuti destinati all’agricoltura e allo sviluppo rurale erogati da Regione, Province e Comunità montane. La Regione può inoltre affidarle attività istruttorie di competenza dell’Autorità di Gestione relative a interventi di sviluppo rurale e l’adozione dei relativi atti.

Organi dell’Agenzia e direzione

Gli organi dell’Agenzia sono il Direttore e il Revisore unico. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti con comprovata esperienza e competenza in posizioni di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale.

Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato, subordinato o autonomo, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il compenso è definito dalla Giunta regionale sulla base dei parametri della dirigenza pubblica apicale o dei valori medi di mercato.

L’incarico è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo incarichi o cariche conferiti dalla Regione Emilia-Romagna. In caso di gravi motivi o violazioni di legge, disposizioni comunitarie o dei principi di buon andamento e imparzialità, la Regione risolve il contratto e sostituisce il Direttore.

Poteri del Direttore

Il Direttore rappresenta legalmente l’Agenzia ed esercita tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare:

  • adotta i regolamenti di organizzazione e contabilità, il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, trasmettendoli alla Giunta regionale per l’approvazione e alla commissione consiliare competente per informazione;
  • adotta manuali e modelli procedimentali per ciascuna tipologia di erogazione;
  • dispone l’utilizzo delle risorse finanziarie gestite dall’Agenzia;
  • compie gli ulteriori atti necessari alla gestione.

Può inoltre stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nell’ambito delle competenze dell’Agenzia.

Revisore unico

Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori legali e resta in carica quattro anni. Esamina gli atti dell’Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e segnala tempestivamente eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

Ogni sei mesi trasmette una relazione al Direttore, alla commissione consiliare per le attività produttive e alla Giunta regionale sull’andamento della gestione finanziaria e sulla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alla legge e ai principi contabili. L’indennità annua lorda è fissata dalla Giunta regionale.

Personale e supporto organizzativo

Il fabbisogno di personale subordinato è coperto mediante dipendenti della Regione distaccati presso l’Agenzia. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, determina il limite massimo di spesa e incrementa la propria dotazione organica adeguando il tetto di spesa.

Per le funzioni di controllo sui fondi europei l’Agenzia può assumere ulteriori unità di personale a tempo determinato, a carico dei relativi fondi e nei limiti dei regolamenti applicabili. Il Direttore può inoltre stipulare contratti di prestazione d’opera professionale, anche coordinata e continuativa, e contratti di lavoro temporaneo. Per tali rapporti e per le relative gare l’Agenzia può avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti.

Bilancio, esercizio finanziario e certificazione

L’esercizio finanziario dura un anno ma ha decorrenze diverse a seconda della gestione:

  • dal 1° gennaio al 31 dicembre per le risorse di cui alla disciplina regionale ordinaria;
  • dal 16 ottobre al 15 ottobre dell’anno successivo per FEAGA, FEASR e relativi cofinanziamenti;
  • dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli altri fondi gestiti.

Il bilancio preventivo annuale per la gestione ordinaria è adottato entro il 31 ottobre dell’anno precedente, mentre il conto consuntivo è adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo. Per la gestione FEAGA/FEASR e per eventuali attività affidate con convenzione sono previsti bilanci separati formulati in termini di sola cassa.

I conti annuali relativi all’attività di organismo pagatore per spese a carico di FEAGA e FEASR sono certificati ai sensi della normativa statale richiamata.

Risorse finanziarie e tesoreria

Costituiscono entrate proprie dell’Agenzia:

  • i fondi UE destinati al finanziamento o cofinanziamento della struttura dell’organismo pagatore e i rimborsi forfettari per il funzionamento;
  • il contributo ordinario regionale per il funzionamento;
  • i contributi straordinari regionali per specifiche attività;
  • le somme assegnate da Province e Comunità montane per funzioni affidate in convenzione.

Non rientrano tra le entrate proprie e sono gestite separatamente le somme destinate a essere erogate a terzi come aiuti, premi o contributi cofinanziati, nonché le somme assegnate per le funzioni convenzionate di cui sopra. Tali somme sono tenute in conti infruttiferi distinti presso la tesoreria, intestati come indicato dalla legge.

L’Agenzia, tramite procedura ad evidenza pubblica, stipula una convenzione con un istituto di credito per la tesoreria oppure può avvalersi della convenzione di tesoreria regionale già in essere.

Raccordi operativi e flussi informativi

AGREA fornisce ad AGEA tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa UE. Attiva inoltre collegamenti telematici con il Ministero competente in materia di bilancio e programmazione economica e con la Banca d’Italia.

Per l’esercizio delle proprie funzioni, compresi compiti e controlli, utilizza i dati e i servizi di AGEA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dei servizi informatici regionali e di altri servizi informatici di supporto.

Norma transitoria e entrata in vigore

In attesa del riconoscimento dell’organismo pagatore, la Regione individua AGREA quale organismo regionale di cui AGEA può avvalersi per le funzioni previste dalla normativa statale richiamata.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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