L.R. Emilia-Romagna 25/2001
NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Emilia-Romagna, piani comunali di delocalizzazione di immobili distrutti, non ripristinabili o gravemente danneggiati dalle calamità dell’ottobre-novembre 2000, con cofinanziamento regionale e contributi integrativi ai privati. Prevede termini procedurali per studi preliminari e piani, accordo di programma per l’approvazione, benefici anche per la sistemazione autonoma temporanea e decadenze per chi non aderisce ai piani.
Delocalizzazione di immobili colpiti dalle calamità dell’ottobre-novembre 2000 in Emilia-Romagna
Delocalizzazione degli immobili colpiti dalle calamità del 2000 in Emilia-Romagna
La legge della Regione Emilia-Romagna interviene per favorire la delocalizzazione di immobili danneggiati dagli eventi calamitosi dell’ottobre e novembre 2000, soprattutto in aree golenali e in aree a rischio idrogeologico o a elevato rischio idraulico. La disciplina integra i benefici statali già previsti in materia di protezione civile e ricostruzione.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento sostiene la rimozione dagli insediamenti più esposti di unità immobiliari:
- ubicate in aree golenali;
- ubicate in aree a rischio idrogeologico;
- ricadenti nelle aree a elevato rischio idraulico perimetrate nel Piano straordinario PS267.
L’intervento riguarda gli immobili distrutti, non ripristinabili e, per le aree golenali, anche quelli gravemente danneggiati. La legge opera solo nel territorio regionale e solo per gli eventi calamitosi dell’ottobre e novembre 2000.
Interventi finanziabili e ruolo dei Comuni
La Regione promuove piani di delocalizzazione di iniziativa comunale e ne cofinanzia la predisposizione e l’attuazione. I contributi regionali sono destinati a:
- studio preliminare e piano di delocalizzazione;
- acquisizione delle aree necessarie;
- realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali.
I contributi per gli studi preliminari sono erogati al Comune secondo modalità fissate dalla Giunta regionale dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa; quelli per l’attuazione seguono l’accordo di programma che approva il piano.
Contributi ai privati e spese ammissibili
La legge prevede contributi integrativi rispetto ai benefici statali, concessi in conto interessi attualizzati o in conto capitale, per favorire la partecipazione dei proprietari al piano di delocalizzazione.
Per gli immobili ad uso di abitazione principale il contributo può coprire fino al 100% di:
- demolizione dell’immobile distrutto, non ripristinabile o gravemente danneggiato;
- ripristino ambientale dell’area di pertinenza;
- acquisto, recupero o nuova costruzione di una nuova unità abitativa nell’ambito del piano, entro il limite della superficie utile abitabile dell’immobile non recuperato e comunque entro 200 mq.
Per gli immobili abitativi non adibiti ad abitazione principale il contributo può arrivare fino al 75%, con gli stessi limiti di tipologia e superficie.
Per gli immobili produttivi sono finanziabili:
- demolizione dell’immobile non recuperato;
- ripristino ambientale dell’area di pertinenza;
- acquisto, recupero o nuova costruzione dell’insediamento produttivo;
- trasferimento di attrezzature e impianti.
Sistemazione autonoma dei nuclei familiari evacuati
Ai nuclei familiari che partecipano al piano e risultano evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili è riconosciuto un contributo mensile fino a lire 600.000, pari a euro 309,87, integrativo rispetto al contributo statale. Il beneficio dura al massimo tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Effetti della mancata partecipazione al piano
Se i contributi statali e regionali coprono oltre l’80% delle spese ammissibili, i privati danneggiati che non partecipano al piano decadono dagli eventuali benefici relativi a future calamità naturali sugli stessi immobili, secondo il richiamo alla disciplina statale sulla prevenzione del rischio idrogeologico.
Procedura: studio preliminare e selezione
I Comuni interessati, colpiti dagli eventi del 2000 e per i quali sia stata dichiarata l’emergenza, possono presentare alla Regione uno studio preliminare entro il 31 maggio 2002.
Lo studio deve indicare, tra l’altro:
- gli immobili da delocalizzare, distinti per uso abitativo principale, abitativo non principale e produttivo;
- le unità immobiliari o aree idonee per la nuova localizzazione;
- una prima stima dei costi e delle risorse pubbliche e private attivabili;
- i soggetti proprietari interessati che abbiano formalmente aderito;
- l’ammontare dei contributi concedibili, distinguendo quota statale e quota regionale.
La Giunta regionale valuta gli studi entro i 120 giorni successivi, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i contributi regionali e invita il Comune alla sottoscrizione del protocollo d’intesa. La selezione privilegia gli interventi che producono:
- significativa riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- maggiore gravità del danno;
- maggiore fattibilità;
- maggiore cofinanziamento;
- migliore qualità del ripristino ambientale delle aree.
Piano di delocalizzazione e contenuti essenziali
Entro sei mesi dalla stipula del protocollo d’intesa, il Comune elabora il piano con il concorso dei privati partecipanti. Il piano ha natura di strumento urbanistico attuativo e deve disciplinare:
- gli immobili da acquistare o in corso di acquisizione da parte dei privati;
- gli insediamenti da recuperare o realizzare, con tipologie edilizie, destinazioni d’uso, opere pubbliche e dotazioni territoriali;
- demolizioni e ripristino ambientale;
- convenzioni per le aree non acquisite al patrimonio comunale;
- aree comunali da utilizzare e aree da espropriare, con valori di esproprio;
- costi e ripartizione tra i soggetti coinvolti;
- tempi di esecuzione;
- eventuali varianti agli strumenti territoriali e urbanistici, con studio degli effetti ambientali e territoriali.
Le aree di pertinenza degli immobili non recuperati sono totalmente inedificabili. Di regola, esse vengono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune dopo demolizione e ripristino ambientale; in alternativa, il piano può escludere l’acquisizione se il privato si obbliga, con convenzione, al ripristino ambientale e a usi compatibili con la sicurezza idraulica e idrogeologica, rinunciando ai benefici per future calamità.
Cessione delle aree e titoli edilizi
Per realizzare i nuovi immobili il Comune cede gratuitamente l’area urbanizzata necessaria, secondo gli indici urbanistici vigenti, per una unità equivalente a quella non recuperata e comunque non superiore a 200 mq di superficie utile abitabile. Su richiesta, può essere ceduta a titolo oneroso l’ulteriore area necessaria per un edificio di maggiori dimensioni.
Gli interventi sono attuati mediante concessione edilizia o altro titolo abilitativo previsto dalla legge e non sono soggetti al contributo concessorio per una quota massima corrispondente alla superficie o al volume dell’unità immobiliare non recuperata.
Approvazione del piano e accordo di programma
Il piano è approvato tramite accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi della disciplina sugli enti locali e sulla pianificazione territoriale. Partecipano Regione, Provincia, Comune, privati partecipanti ed eventuali altri soggetti attuatori.
L’accordo stabilisce:
- i finanziamenti regionali e gli altri impegni finanziari;
- il termine massimo per l’acquisto degli immobili da parte dei privati;
- il termine di inizio e di ultimazione dei lavori e quello delle eventuali espropriazioni;
- garanzie e sanzioni per l’inadempimento;
- ipotesi di recesso e relative condizioni.
Il decreto del Presidente della Regione che approva l’accordo dichiara la pubblica utilità delle opere e l’urgenza e indifferibilità dei lavori, anche per aree non interessate da opere pubbliche. Il decreto va pubblicato e notificato ai proprietari da espropriare; il Comune assegna poi gli immobili espropriati secondo il piano approvato.
Delocalizzazione nelle aree ad elevato rischio idraulico
Per gli immobili danneggiati ricadenti nelle aree del PS267, la Regione favorisce la delocalizzazione finanziando, con risorse proprie e statali, i piani comunali e concedendo contributi ai privati secondo la disciplina generale della legge. Si applica anche la decadenza prevista per chi non partecipa al piano quando ricorrono le condizioni di copertura finanziaria oltre l’80%.
Regime finanziario
Gli oneri sono coperti mediante appositi capitoli di bilancio regionale, integrati dai finanziamenti statali già previsti dalla normativa richiamata e dalle assegnazioni dell’ordinanza ministeriale del 18 ottobre 2000, n. 3090 e successive modifiche.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. I contributi mensili per l’autonoma sistemazione e la disciplina collegata agli eventi del 2000 hanno quindi un ambito temporale strettamente connesso a quella emergenza e risultano oggi riferiti a una vicenda ormai conclusa.
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