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Legge

L.R. Emilia-Romagna 12/2001

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1989, N. 1

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 12/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Emilia-Romagna n. 12/2001 aggiorna la L.R. 3/1999 su demanio idrico, canoni, autorizzazioni provvisorie e viabilità, oltre a una modifica puntuale alla L.R. 1/1989 sull’ARNI. Prevede anche norme transitorie per i procedimenti già avviati e decorre dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche a disciplina regionale su ambiente, viabilità e trasporti

Modifiche alla disciplina regionale su ambiente, viabilità e trasporti

La legge interviene principalmente sulla L.R. Emilia-Romagna 21 aprile 1999, n. 3, in materia di ambiente, demanio idrico, viabilità e trasporti, e modifica anche la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 sull’ARNI. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Emilia-Romagna.

Demanio idrico: canoni, riscossione e gestione transitoria

Per le aree e pertinenze del demanio idrico, i canoni di concessione sono determinati secondo la normativa statale vigente fino all’adozione di una disciplina regionale specifica. In via transitoria, e fino alla determinazione definitiva del canone, la Regione introita le somme già dovute allo Stato per l’utilizzo dei beni del demanio idrico in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite.

La Regione può inoltre affidare a soggetti esterni, in possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità e secondo la normativa sugli appalti pubblici di servizi:

  • la riscossione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni del demanio idrico;
  • la formazione, l’aggiornamento e la gestione informatizzata degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni.

Prelievo idrico e autorizzazioni provvisorie

In caso di sospensione del procedimento, la Regione può rilasciare un’autorizzazione provvisoria al prelievo dell’acqua necessaria allo svolgimento dell’attività, per la durata della sospensione e fino alla conclusione del procedimento sulle domande presentate. Tale autorizzazione non attribuisce alcun diritto al rilascio della concessione definitiva.

Il titolare dell’autorizzazione provvisoria deve corrispondere annualmente alla Regione un canone calcolato secondo i criteri dell’art. 152 della L.R. n. 3/1999.

Canoni e spese istruttorie in materia idrica

La Giunta regionale può rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.

Sono inoltre soppressi alcuni passaggi della disciplina previgente sui canoni. È stabilito che, dalla decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112/1998, il contributo previsto dall’art. 7 del T.U. n. 1775/1933 è ricompreso nelle spese istruttorie.

Anche i contributi o canoni previsti per determinate fattispecie possono essere rideterminati, anche in diminuzione, per particolari categorie di utenti o specifiche tipologie di utilizzo.

Viabilità: funzioni regionali, rete di interesse regionale e competenze provinciali

La disciplina sulla viabilità individua l’oggetto delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità di interesse regionale, ferme restando le funzioni riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112/1998.

La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete di strade e autostrade di interesse regionale, in particolare:

  • pianificazione nell’ambito del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;
  • programmazione triennale dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione;
  • coordinamento delle funzioni provinciali, anche mediante indirizzi tecnici su progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, sicurezza, catasto strade, sistemi informativi e monitoraggio del traffico;
  • redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e le reti ciclabili integrate.

Per le autostrade di interesse regionale, la Regione cura l’approvazione delle concessioni di costruzione e gestione, la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione mediante concessione, nonché il controllo sulle concessionarie per lavori, piani finanziari, tariffe e convenzioni. Queste disposizioni possono essere estese anche a specifiche tratte della rete regionale non autostradale, previo accordo con le Province nell’ambito della Conferenza Regione-Autonomie Locali.

La rete di interesse regionale è individuata e modificata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali. In attesa della deliberazione consiliare, si considera rete di interesse regionale la “grande rete” e la “rete di base principale” previste dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, incluse le strade trasferite dallo Stato.

Le strade e relative pertinenze già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete nazionale sono trasferite al demanio delle Province competenti, con esclusione dei tratti interni delle strade che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Sulla rete trasferita, le Province esercitano le funzioni di:

  • gestione e vigilanza;
  • programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
  • progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • fissazione e riscossione delle tariffe per licenze, concessioni e pubblicità lungo le strade;
  • progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale.

Le Province esercitano inoltre le ulteriori funzioni attribuite dalla legislazione vigente agli enti proprietari delle strade, introitandone i proventi e destinandoli alle attività di gestione, manutenzione e nuovi interventi.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le Province devono trasmettere alla Regione una relazione sullo stato della viabilità di interesse regionale, comprensiva degli interventi appaltati o completati nell’anno precedente.

Programma triennale di intervento sulla rete viaria

Il programma triennale è lo strumento attraverso cui la Regione definisce:

  • modalità e criteri di riparto dei finanziamenti, inclusa una quota adeguata per la manutenzione straordinaria;
  • interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione e le relative priorità;
  • soggetti destinatari dei finanziamenti.

La Giunta regionale predispone il programma sulla base delle risorse disponibili, degli obiettivi del Piano Regionale Integrato dei Trasporti e delle esigenze indicate dalle Province, sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali. Il Consiglio regionale lo approva e, se necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta.

Accordi interregionali e interprovinciali

La Regione promuove accordi con altre Regioni per coordinare la programmazione delle reti stradali e autostradali di interesse interregionale; a tali accordi partecipano anche le Province interessate.

Analoghi accordi possono essere promossi per garantire caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale e per la progettazione, costruzione e manutenzione di opere rilevanti di interesse interregionale.

Per gli interventi su strade di interesse regionale che coinvolgono più Province, la Regione promuove specifici accordi con le Province interessate, indicando opere da realizzare, modalità progettuali e rispettivi obblighi.

Classificazione delle strade

La classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse regionale, restano esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L.R. n. 35/1994.

Fondo unico regionale-provinciale per la viabilità

È istituito un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato alla Regione e dalle risorse aggiuntive regionali, nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio.

Le risorse del fondo sono destinate a:

  • riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria regionale, anche in cofinanziamento con lo Stato o mediante finanza di progetto;
  • manutenzione straordinaria aggiuntiva rispetto a quella finanziata con trasferimenti statali diretti alle Province;
  • opere sul demanio provinciale rese necessarie da eventi eccezionali o calamitosi;
  • studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
  • catasto delle strade, rilevazioni del traffico, monitoraggio dell’incidentalità e delle condizioni di utilizzo;
  • rete regionale di centrali per la rilevazione ed elaborazione dei dati sul traffico.

Le risorse per riqualificazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria sono assegnate ed erogate alle Province secondo modalità e procedure definite dalla Giunta regionale. Le risorse per interventi eccezionali o calamitosi sono trasferite alla Provincia interessata con delibera della Giunta. Le risorse per studi, monitoraggi e reti dati sono gestite direttamente dalla Regione, anche tramite convenzioni con le Province.

Contributi per opere stradali comunali e spese di funzionamento

La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale. La Giunta approva il riparto; le Province provvedono ad assegnare ed erogare i fondi ai Comuni proprietari delle strade.

I fondi possono essere assegnati ed erogati anche alle Comunità montane e alle forme associative dei Comuni cui siano state conferite funzioni di manutenzione stradale. Le Province devono trasmettere annualmente alla Regione l’elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

Per riequilibrare il personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale assegna alle Province una quota delle risorse finanziarie statali attribuite alla Regione per il personale non trasferito, destinata allo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità.

Abrogazioni e disciplina transitoria in materia di viabilità

Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione avviati prima dell’entrata in vigore della legge, relativi a tali disposizioni, sono conclusi secondo la disciplina previgente.

Per i contributi per opere stradali previsti dalla precedente versione dell’art. 167 della L.R. n. 3/1999, i procedimenti di concessione ed erogazione non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi secondo le regole previgenti.

Trasporti: autorizzazione alle ditte

L’autorizzazione in materia di trasporti è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente oppure, se la sede legale è fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

ARNI: composizione della Commissione amministratrice

Per l’Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI), la Commissione amministratrice elegge fra i propri membri un Vice Presidente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le disposizioni transitorie preservano la validità di alcune autorizzazioni e la conclusione dei procedimenti già pendenti secondo la normativa previgente.

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