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Legge

L.R. Emilia-Romagna 26/2001

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 26/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna disciplina interventi per il diritto allo studio, l’apprendimento permanente, borse di studio, servizi scolastici e integrazione degli alunni con disabilità. Prevede programmazione triennale regionale, competenze di Province e Comuni, conferenze di concertazione e norme finanziarie/transitorie. Abroga la L.R. n. 10/1999; la disciplina transitoria vale solo per procedimenti in corso fino ai primi indirizzi triennali.

Diritto allo studio e all'apprendimento permanente

Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, gli interventi a sostegno del diritto allo studio e dell’apprendimento permanente, in raccordo con la normativa statale sul sistema nazionale di istruzione. L’obiettivo generale è rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali che limitano l’accesso ai percorsi scolastici e formativi.

Finalità e impostazione generale

La disciplina regionale si fonda su alcuni principi guida:

  • effettività del diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo;
  • promozione di interventi di Regione ed enti locali nel rispetto delle competenze amministrative già attribuite ai Comuni e del quadro legislativo statale;
  • partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti locali, degli enti di formazione professionale, dell’associazionismo e delle parti sociali alla programmazione degli interventi.

Ambito degli interventi previsti

La legge riguarda azioni volte a:

  • promuovere e qualificare gli interventi per il diritto allo studio a favore degli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie scolastiche e della libertà di insegnamento e di scelta educativa delle famiglie;
  • realizzare servizi e interventi differenziati per ampliare la partecipazione ai sistemi dell’istruzione e della formazione, compresa l’educazione degli adulti;
  • raccordare istituzioni e servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
  • riequilibrare l’offerta scolastica e formativa, con priorità ai territori e ai gruppi sociali con bassi livelli di scolarità o in condizioni di particolare disagio logistico;
  • sostenere il successo scolastico e formativo.

Tipologie di intervento

Gli interventi si articolano in due grandi categorie: servizi e misure per facilitare accesso e frequenza, e progetti per migliorare la qualità dell’offerta formativa.

Tra gli interventi di accesso e frequenza rientrano:

  • fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole superiori;
  • servizi di mensa;
  • servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
  • servizi residenziali;
  • sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
  • borse di studio.

I progetti per la qualità dell’offerta educativa riguardano in particolare:

  • utilizzo scolastico e formativo di strutture culturali, sportive e scientifiche, nonché supporti didattici e strumentali per innovazione e sperimentazione, con attenzione alle tecnologie multimediali;
  • iniziative per continuità e coerenza fra i diversi gradi di scuola e per la collaborazione scuola-famiglia;
  • interventi per migliorare la qualità dell’offerta nelle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli enti locali, inclusi qualificazione e aggiornamento del personale e raccordo con nidi e servizi integrativi;
  • azioni di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica.

Riparto delle competenze tra Regione, Comuni e Province

La legge distribuisce le funzioni tra i diversi livelli istituzionali.

La Regione esercita funzioni di:

  • programmazione;
  • indirizzo;
  • coordinamento;
  • sperimentazione.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva indirizzi triennali che determinano complessivamente le risorse regionali e ne coordinano l’impiego con quelle statali e degli enti locali. In tale sede può essere modificata anche la soglia di reddito per le borse di studio.

La Giunta regionale approva il riparto dei fondi alle Province per gli interventi previsti e le relative modalità attuative.

Gli enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla normativa statale, nel quadro degli indirizzi triennali e degli atti regionali di indirizzo. Le Province elaborano e approvano il programma degli interventi del territorio, con il concorso dei Comuni e delle scuole, e trasmettono alla Regione una relazione annuale su utilizzo dei fondi e raggiungimento degli obiettivi.

Borse di studio

La Regione prevede borse di studio per gli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono, in disagiate condizioni economiche e residenti in Emilia-Romagna, sia per le scuole del sistema nazionale di istruzione sia per i corsi di formazione professionale di agenzie accreditate.

La disciplina distingue due fasce economiche:

  • priorità, anche senza documentazione di spesa, per famiglie con situazione economica annua non superiore a 30 milioni di lire nette, pari a 15.493,71 euro, per un nucleo di tre componenti, con adeguamenti in base alla composizione familiare;
  • per famiglie con situazione economica compresa tra tale soglia e 60 milioni di lire nette, pari a 30.987,41 euro, borse di studio di pari importo a sostegno delle spese per l’istruzione.

La Giunta regionale individua beneficiari e importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola e per fasce di reddito. Stabilisce inoltre le modalità con cui le Province, d’intesa con i Comuni, provvedono all’assegnazione, potendo avvalersi delle scuole.

Interventi per gli alunni e studenti con disabilità o deficit

La Regione e gli enti locali promuovono interventi per garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione nel sistema scolastico e formativo dei soggetti in situazione di handicap, nonché di chi, per deficit fisici, psichici o sensoriali, rischi ostacoli nel percorso educativo e formativo.

Gli interventi sono attivati nel quadro di accordi di programma fra enti locali, organi scolastici e Aziende USL, per coordinare i servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.

In particolare:

  • i Comuni, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato, assicurano accesso e frequenza mediante trasporto speciale, materiale didattico e strumentale, e personale aggiuntivo idoneo a favorire autonomia e comunicazione;
  • le Aziende USL curano certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato, effettuano le verifiche per il suo aggiornamento e forniscono consulenza e supporto al personale docente, educativo e socio-assistenziale.

Destinatari degli interventi

Gli interventi si applicano a:

  • frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole dell’infanzia;
  • frequentanti corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio o certificazioni di competenze;
  • frequentanti corsi di formazione professionale di base e superiore organizzati da soggetti accreditati.

Partecipazione, concertazione e monitoraggio

Per la definizione e la valutazione degli interventi è prevista annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.

La Giunta attiva inoltre sedi di concertazione con particolare riferimento a:

  • Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili;
  • Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione;
  • Commissione regionale tripartita;
  • enti di formazione professionale accreditati;
  • associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Forum del Terzo settore.

Regione ed enti locali devono inoltre assicurare monitoraggio e controllo sulla destinazione delle risorse.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante appositi capitoli del bilancio regionale, da dotare delle necessarie risorse in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Abrogazioni e regime transitorio

La legge abroga la L.R. 25 maggio 1999, n. 10, relativa al diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nonché tutte le disposizioni incompatibili.

Per i procedimenti di programmazione e assegnazione dei benefici già in corso alla data di entrata in vigore della legge, e fino all’approvazione dei primi indirizzi triennali, continua ad applicarsi la disciplina regionale abrogata. Dopo tale fase transitoria opera integralmente il nuovo assetto previsto dalla legge.

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