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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46191/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per estorsione in concorso (con aggravante per la qualità di pubblico ufficiale dello Spallino) e al risarcimento di C 35.000 alla parte civile. I motivi di ricorso contestavano: nullità della notificazione via PEC al domiciliatario; errata qualificazione giuridica del fatto (si prospettava esercizio arbitrario delle proprie ragioni, truffa o abuso d'ufficio anziché estorsione); insussistenza dell'aggravante ex art. 61, n. 9) cod. pen.; insufficiente motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; illogicità della liquidazione del danno civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto fondata la validità della notificazione via PEC al difensore anche quale domiciliatario; ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione in concorso, avendo il comportamento (minacce e prospettazione di sequestro/sanzioni) determinato nel corriere Turchi il timore che lo costrinse a lasciare la merce senza l'assegno; ha escluso le qualificazioni alternative (esercizio arbitrario delle proprie ragioni, truffa, abuso d'ufficio) sulla base dei criteri giurisprudenziali distintivi; ha ritenuto applicabile l'aggravante ex art. 61, n. 9) perché la qualità di pubblico ufficiale dello Spallino ha agevolato la commissione del reato; ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche (giudizio di merito non sindacabile) e ha confermato la liquidazione del danno in favore della parte civile a complessivi C 35.000,00. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 179, lett. c) cod. proc. pen.

    La notificazione via PEC al difensore "anche quale domiciliatario" non determina nullità; l'invio in unica copia al difensore domiciliatario è valido.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione: la Corte ha confermato la qualificazione di estorsione quando la minaccia (anche se fondata su un pericolo immaginario) è percepita come tale dalla vittima e la sua volontà è coartata.

  • art. 393 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: distingue dall'estorsione per il diverso elemento psicologico (convinzione ragionevole di esercitare un diritto vs piena consapevolezza dell'ingiustizia).

  • art. 640 cod. pen. (e secondo comma, n. 2))

    Truffa (anche "vessatoria"): si distingue dall'estorsione perché il danno è prospettato come possibile/erroneo e la vittima agisce in stato di errore, non per costrizione percepita come proveniente dall'agente.

  • art. 323 cod. pen.

    Abuso d'ufficio: non applicabile quando il pubblico ufficiale agisce al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, anche se la condotta è connessa a ragioni attinenti al suo servizio.

  • art. 61, n. 9) cod. pen.

    Aggravante per aver commesso il fatto con abuso della qualità di pubblico ufficiale: applicabile anche se la sola qualità soggettiva ha agevolato la commissione del reato.

  • art. 69-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito può negare le attenuanti facendo un giudizio motivato di fatto non sindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione e valutazione delle circostanze attenuanti/aggrovanti: il giudice del merito può fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi che contestano inosservanza o erronea applicazione di legge penale o vizi motivazionali devono essere fondati per essere accolti; qui sono stati ritenuti infondati.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando i motivi risultano manifestamente infondati; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato i ricorrenti alle spese.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Riferimento al domicilio eletto presso il difensore: la notificazione al difensore quale domiciliatario è equiparata a notifica anche per l'imputato ai fini della validità.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC inviata al difensore che figura anche come domiciliatario dell'imputato è valida: l'invio in unica copia non comporta nullità automatica.
  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre accertare l'elemento psicologico: se l'agente è convinto di avere un diritto ragionevole, può configurarsi esercizio arbitrario; se è consapevole dell'ingiustizia e mira a un profitto, si configura estorsione.
  • La differenza tra estorsione e truffa (anche 'vessatoria') si basa su come è prospettato il pericolo: se la minaccia è attribuibile all'agente e ha effetto coercitivo sulla vittima, si tratta di estorsione anche se il pericolo è immaginario.
  • L'aggravante per la qualità di pubblico ufficiale (art. 61, n. 9) cod. pen.) può operare anche quando la qualità è stata semplicemente 'spesa' per incutere timore e così agevolare il reato, non essendo richiesto un nesso funzionale profondo tra i poteri e l'illecito.
  • L'abuso d'ufficio non è integrato se il pubblico ufficiale agisce al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, anche se l'intervento è connesso a questioni personali o extracurricolari.
  • La concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito: la motivazione del diniego, se coerente e fondata su elementi idonei, è difficilmente sindacabile in cassazione.
  • La liquidazione del danno civile può includere elementi patrimoniali (mai riscosso), l'attualizzazione degli stessi e danno non patrimoniale determinato equitativamente; il giudice d'appello deve però motivare la misura scelta.

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