Cassazione Civile, Ordinanza n. 01136/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1998, con immissione anticipata dei promissari acquirenti nel possesso del bene e mancata stipula del definitivo. Nel merito, la venditrice aveva chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti; questi avevano chiesto in via riconvenzionale l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., deducendo l'inadempimento della promittente venditrice e, quanto alla qualità del bene, la presenza di vizi redibitori con conseguente riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. Dopo la precedente ordinanza di cassazione n. 5651/2023, che aveva accolto solo un motivo relativo all'extrapetizione sulla condanna al rilascio dell'immobile e aveva rigettato il resto, i promissari acquirenti hanno proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore percettivo della Corte di cassazione: il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato in una versione diversa da quella depositata, con sette motivi anziché otto, e la Corte avrebbe esaminato la versione depositata anziché quella notificata; secondo i ricorrenti, la difformità era stata segnalata in memoria ex art. 380-bis c.p.c. e avrebbe potuto condurre a un esito diverso, poiché nella versione notificata mancavano o erano diversi alcuni passaggi rilevanti, anche con richiamo all'art. 1492 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che non vi fosse errore percettivo revocatorio, perché il precedente giudizio aveva esaminato il ricorso effettivamente depositato in cancelleria; l'eventuale mancata considerazione del contenuto della memoria difensiva integra, semmai, un errore di diritto e non un errore di fatto. Inoltre ha escluso la decisività dell'asserito errore: se il ricorso depositato fosse stato davvero radicalmente diverso da quello notificato, l'impugnazione originaria sarebbe stata improcedibile e i ricorrenti non avrebbero interesse alla revocazione; se invece le censure fossero sostanzialmente le stesse, esse erano già state esaminate e rigettate. La Corte ha anche osservato che le difformità tra le due versioni del ricorso erano comunque irrilevanti, perché riferite a parti descrittive o a censure non decisive, e ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. per assenza di indici sicuri di mala fede. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore della resistente, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa solo per un errore percettivo del giudice, non per l'omesso esame o la erronea valutazione giuridica del contenuto di una memoria o di una censura.
art. 2932 c.c.
È richiamato come rimedio domandato dai promissari acquirenti per ottenere una pronuncia costitutiva in sostituzione del contratto definitivo non concluso.
art. 1492 c.c.
È evocato dai ricorrenti come norma sulla garanzia per vizi e sulla riduzione del prezzo, ma la Corte rileva che ogni riferimento a tale profilo era comunque irrilevante perché la relativa questione risultava assorbita e non decisa nel merito.
art. 380-bis c.p.c.
La memoria depositata ai sensi di questa norma può segnalare difformità o profili di errore, ma il suo omesso apprezzamento non integra di per sé errore di fatto revocatorio.
art. 369 c.p.c.
La Corte osserva che, se il ricorso depositato fosse stato davvero diverso da quello notificato, il problema sarebbe stato di improcedibilità dell'impugnazione, non di errore revocatorio decisivo.
art. 100 c.p.c.
L'interesse alla revocazione manca quando, anche ipotizzando l'errore denunciato, l'esito non potrebbe comunque essere diverso.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è rigettata perché la manifesta inammissibilità del ricorso non basta, da sola, a provare mala fede o colpa grave.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un vero errore di percezione su un fatto processuale esistente o inesistente, e non può consistere nell'omessa valutazione giuridica di una memoria o nella scelta del giudice di ritenere irrilevanti determinate deduzioni.
- La difformità tra ricorso notificato e ricorso depositato non integra automaticamente errore di fatto decisivo: se la diversità è radicale, il problema è di procedibilità dell'impugnazione; se la diversità è solo formale o comunque non altera le censure sostanziali, manca la decisività richiesta per la revocazione.
- Un errore è revocatoriamente rilevante solo se è decisivo, cioè se la sua eliminazione avrebbe necessariamente condotto a un esito diverso; in difetto di tale nesso, il rimedio è inammissibile.
- Il mancato esame di un passaggio difensivo contenuto in una memoria è, di regola, una censura di legittimità o di motivazione, non un errore percettivo, specie quando il provvedimento impugnato dà atto dell'avvenuto deposito della memoria stessa.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere desunta automaticamente dalla sola inammissibilità dell'impugnazione, occorrendo elementi ulteriori che evidenzino mala fede o colpa grave.
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