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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01552/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un'esecuzione immobiliare il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura per asserita mancanza di una documentazione ipocatastale completa ex art. 567 c.p.c. Il creditore procedente aveva proposto reclamo contro l'ordinanza di estinzione e il reclamo era stato accolto in appello, poiché la documentazione depositata era stata ritenuta sufficiente a coprire l'intero ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento; la presunta soluzione di continuità temporale era stata considerata solo apparente, dipendendo da una diversa identificazione catastale del medesimo immobile. La società esecutata ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 567, commi 2 e 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente reputato completa la documentazione ipocatastale e aveva impropriamente attribuito al giudice dell'esecuzione una discrezionalità nel richiedere o meno il titolo di provenienza ultraventennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., rilevando che la ricorrente non si è confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei fatti e della prova documentale. La censura investiva inoltre un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, per quanto attinente al richiamo giurisprudenziale sulla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, si dirigeva contro un argomento svolto ad abundantiam e quindi privo di autonoma portata decisoria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.c.

    reclamo ex art. 630 c.p.c.

    individua il rimedio esperibile avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione della procedura esecutiva.

  • art. 567 c.p.c.

    disciplina il deposito della documentazione ipocatastale nell'espropriazione immobiliare; la Corte di merito ha ritenuto che la documentazione fosse completa per l'intero ventennio, mentre la Cassazione non entra nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve contenere motivi specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, ma in concreto mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale deciso con ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    richiamata per ribadire che il sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto è ammesso solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Cass. n. 15597/2019

    citata dalla Corte d'appello in un passaggio ritenuto ad abundantiam e non decisivo ai fini della ratio decidendi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o della prova.
  • La censura formulata come violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, salvo i limitati vizi deducibili nei confini del giudizio di legittimità.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una autonoma ratio decidendi relativa alla completezza della documentazione richiesta dalla legge, le ulteriori osservazioni del giudice di merito svolte ad abundantiam non incidono sulla tenuta della sentenza e non sono utilmente aggredibili se la ratio principale resta intatta.
  • Nell'espropriazione immobiliare, la valutazione circa la completezza della documentazione ipocatastale va apprezzata in concreto con riferimento al bene pignorato e alle sue vicende ventennali, ma la contestazione in cassazione deve colpire specificamente l'accertamento compiuto dal giudice del merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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