Sentenza n. 1164/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 27 giugno 2025 prot. 73255/2025 a firma del responsabile del Servizio 2 Area economica finanziaria della città di Anzio con la quale è stato ordinato “di lasciare libera da ogni cosa, entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’area di mq 596,08 (foglio 34, particelle nn. 240-280-1130 Anzio Lungomare delle Sirene n. 8); con avvertenza che, trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà d’ufficio al ripristino dello stato dei luoghi, con addebito delle relative spese sostenute a carico del trasgressore”; - di ogni atto preliminare, prodromico, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato anche allo stato non conosciuto, ivi inclusa, poiché menzionata nel provvedimento impugnato, la nota rubricata al prot. gen. 80403, con la quale il Comune ha provveduto a chiedere al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’avvio delle procedure al fine di accertare la corretta collocazione del confine demaniale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi e di sgombero di un'area di 596,08 mq., con divieto di collocarvi lettini, ombrelloni e altri beni
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato di liberare entro cinque giorni l'area catastalmente individuata come foglio 34, particelle 240, 280 e 1130, prospiciente un immobile destinato a residence. L'area era stata ritenuta potenzialmente ricompresa nel demanio marittimo e nella concessione balneare rilasciata a una confinante. La ricorrente ha dedotto: la nullità dell'atto per carenza assoluta di potere e per elusione dell'ordinanza possessoria emessa dal Tribunale di Velletri; la violazione dell'art. 32 del codice della navigazione, assumendo che il Comune non avesse il potere di rideterminare o accertare unilateralmente il confine demaniale; l'incompetenza assoluta del dirigente, ritenendo che l'atto avesse natura di ordinanza contingibile e urgente adottabile dal Sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 4, TUEL; l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza e il difetto di motivazione; la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria. La società ha sostenuto che la documentazione catastale, il decreto di trasferimento, la relazione del CTU e l'estratto SID attestavano la natura privata dell'area. Il Comune ha difeso l'atto richiamando le criticità segnalate dalla Guardia Costiera circa la collocazione della dividente demaniale e la pendenza di una richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'accertamento del confine, senza che il procedimento di delimitazione fosse stato ancora avviato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sul profilo assorbente dell'insussistenza dei presupposti e del difetto di istruttoria, annullando l'ordinanza. Ha rilevato che non era stata effettuata alcuna nuova delimitazione del confine demaniale, né erano stati svolti sopralluoghi idonei ad accertare errori nella delimitazione delle particelle rivendicate come private. La documentazione prodotta dalla ricorrente era stata inoltre valorizzata dal giudice civile nell'ordinanza del 15 maggio 2025, che aveva escluso, in sede sommaria, che la concessione demaniale della confinante interessasse le particelle in uso alla società. Secondo il TAR, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo previsto dall'art. 32 del codice della navigazione è una facoltà dell'amministrazione, esercitabile in presenza di un ragionevole dubbio sull'esatto confine, ma, quando l'amministrazione intenda superare un'incertezza oggettiva mediante un ordine di sgombero, deve previamente svolgere lo speciale procedimento con contraddittorio. Nel caso concreto non emergeva alcuna incertezza oggettiva idonea a giustificare il divieto di utilizzare l'area privata: le criticità risultavano riferibili piuttosto alla possibile occupazione di proprietà privata da parte della concessionaria. In ogni caso, il Comune avrebbe dovuto attendere la definizione del procedimento di delimitazione, che non risultava neppure iniziato, prima di intimare lo sgombero. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati per assorbimento. Il Comune di Anzio è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 32 codice della navigazione
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo è una facoltà dell'amministrazione, esercitabile in presenza di un ragionevole dubbio sull'esatto confine; prima di adottare un ordine di sgombero fondato sull'incertezza del confine, l'amministrazione deve procedere alla delimitazione secondo lo speciale procedimento previsto, con adeguato contraddittorio.
art. 54, comma 4, TUEL
La ricorrente ha richiamato la disposizione per sostenere l'incompetenza del dirigente rispetto a un'ordinanza ritenuta extra ordinem, ma il TAR non ha esaminato il motivo, avendo accolto il ricorso per insussistenza dei presupposti e difetto di istruttoria.
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato scrutinato per assorbimento.
Massime di principio
- L'amministrazione non può adottare un ordine di sgombero o un divieto di utilizzazione di un'area privata sulla base di una mera e non verificata contestazione circa la possibile appartenenza dell'area al demanio marittimo.
- Quando l'amministrazione intende fondare un ordine di sgombero sull'incertezza del confine demaniale, deve previamente accertare l'esistenza di un ragionevole e oggettivo dubbio e, prima di comprimere la fruizione del bene, attendere la definizione dello speciale procedimento di delimitazione previsto dall'art. 32 del codice della navigazione.
- La documentazione catastale e gli altri titoli prodotti dal privato, se non adeguatamente confutati da elementi oggettivi emersi dall'istruttoria amministrativa, impediscono di ritenere legittimamente dimostrata l'occupazione di area demaniale e rendono viziato per difetto di istruttoria il provvedimento restrittivo.
- Se le criticità segnalate riguardano piuttosto la possibile occupazione di un'area privata da parte del concessionario demaniale confinante, esse non possono giustificare un ordine rivolto al proprietario privato di liberare la propria area.
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