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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18531/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scala impugna la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, del decreto che aveva riesaminato e confermato l'attualità della pericolosità sociale qualificata e disposto l'esecuzione della misura di prevenzione a suo carico. Il ricorso alla Corte di Cassazione articola due motivi principali: (1) vizio di legge e di motivazione per mancata dimostrazione dell'attualità e concretezza della pericolosità sociale, lamentando che la Corte ha fatto prevalere il dato genetico (appartenenza al sodalizio) senza valutare positivi indicatori successivi quali il lungo periodo di carcerazione, il buon comportamento, la ricerca di occupazione e la mancanza di collegamenti attuali con ambienti criminali; inoltre contesta la valorizzazione negativa della mancata dissociazione e del ritorno alla residenza come elementi idonei a provare la permanenza del pericolo. (2) vizio di legge e di motivazione in relazione alla misura dell'obbligo di soggiorno (ritenuta la più afflittiva), per mancata giustificazione del nesso causale tra ruolo nell'organizzazione criminale e la limitazione della residenza al Comune di Napoli, nonché per mancata valutazione di misure meno gravose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, limitatamente al primo motivo, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia adeguatamente confrontata con il problema decisivo della "attualità" della pericolosità sociale dopo la lunga carcerazione e con gli elementi difensivi potenzialmente decisivi (buon comportamento carcerario, ricerca di lavoro, assenza di segnalazioni attuali). La motivazione della Corte partenopea è stata ritenuta apparentemente contraddittoria e insufficiente, perché non ha fornito risposte concrete agli argomenti della difesa. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, disponendo che il collegio di nuovo giudizio sia composto da magistrati diversi da quelli che hanno reso la pronuncia impugnata (per incompatibilità). Non è stato disposto rinvio a diversa sezione, in ragione della natura del decreto.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    disciplina del rito e della trattazione del ricorso

    regola la trattazione del ricorso; indicato per spiegare che il ricorso è stato trattato ai sensi dell'articolo

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b ed e)

    motivazioni dedotte in ricorso per cassazione

    i motivi di ricorso sono stati formulati sulla base delle fattispecie previste da queste lettere: violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione/omessa motivazione (lett. e), la Corte precisa i limiti di sindacabilità in Cassazione per i provvedimenti di prevenzione

  • d.lgs. 159/2011 (art. 1, art. 6, art. 8, art. 10 comma 3)

    normativa sulle misure di prevenzione personali

    art. 1: definisce il campo di applicazione; artt. 6 e 8: disciplinano rispettivamente le misure personali come l'obbligo di soggiorno e altre misure di prevenzione; art. 10, comma 3: ammette il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello "per violazione di legge", limitando il sindacato in Cassazione ai profili di illegittimità e a motivazioni inesistenti o apparenti

  • art. 623 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a)

    regole sul rinvio per nuovo giudizio

    utilizzato per stabilire che, data la natura di decreto, il rinvio non può essere a diversa sezione

Massime di principio

  • In sede di riesame o reimposizione di misure di prevenzione dopo un lungo periodo di detenzione il giudice deve accertare non solo la storicità delle condotte, ma soprattutto l'attualità della pericolosità sociale; la valutazione deve considerare l'evoluzione della personalità del proposto durante l'espiazione della pena.
  • Il buon comportamento carcerario, l'assenza di collegamenti attuali con ambienti criminali e gli atti concreti di reinserimento (es. ricerca di lavoro) sono elementi rilevanti che il giudice deve prendere in considerazione e confrontare esplicitamente con la prova ostativa; tali elementi non sono automaticamente decisivi ma non possono essere ignorati.
  • La motivazione dei provvedimenti di prevenzione deve rispondere puntualmente agli argomenti difensivi e non limitarsi a enunciati riduttivi: la mancata valutazione di elementi potenzialmente decisivi configura motivazione apparente o insufficiente e legittima l'annullamento.
  • L'obbligo di soggiorno, essendo tra le misure più afflittive, richiede una motivazione chiara sul nesso di adeguatezza e proporzionalità rispetto al ruolo attribuito nel contesto criminoso e la mancata considerazione di misure meno gravose può rendere la misura illegittima.
  • In Cassazione avverso i provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato alla violazione di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente; va pertanto dimostrato che mancò il necessario confronto con elementi potenzialmente decisivi.
  • Se un provvedimento è annullato per vizi di motivazione, il rinvio per nuovo giudizio richiede la composizione di un collegio diverso, per evitare incompatibilità con i magistrati che hanno emesso la decisione impugnata.

Testo integrale

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