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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28082/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare (danno patrimoniale di speciale tenuità). Il ricorrente deduceva che la corte territoriale aveva rifiutato l'attenuante senza adeguata valutazione del materiale probatorio e senza considerare la diminuzione concreta della massa attiva causata dalle condotte contestate, valutazione che, secondo la giurisprudenza, deve basarsi sull'entità della distrazione e sull'incidenza della condotta illecita sull'attivo disponibile per il riparto, e non solo sull'ammontare del passivo fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che la corte territoriale non abbia adeguatamente motivato, avendo liquidato la questione con un richiamo generico allo stato passivo della società senza valutare la diminuzione della massa attiva imputabile alle condotte illecite e senza esaminare le prove e le produzioni documentali offerte dalla difesa, né l'impatto della mancata tenuta/occultamento delle scritture sulla possibilità di ricostruire il danno e di esercitare azioni a tutela dei creditori.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 219, comma 3

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata in relazione alla diminuzione globale della massa attiva causata dalle condotte del fallito, ossia in rapporto all'importo della distrazione e all'incidenza della condotta sul patrimonio ripartibile, e non in base al solo ammontare del passivo fallimentare.

  • Legge fallimentare, art. 216

    Richiamata come disciplina delle fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte precisa che i principi di valutazione dell'attenuante si applicano anche alla bancarotta fraudolenta documentale, indipendentemente dalle differenze strutturali tra le fattispecie previste dagli art. 216 e 217.

  • Legge fallimentare, art. 217, comma 1, n. 2

    Articolo richiamato nella distinzione delle fattispecie documentali; la Corte sottolinea che l'occlusione o l'occultamento delle scritture che impedisca la ricostruzione del danno ostacola il riconoscimento dell'attenuante.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione

    Secondo l'orientamento costante citato, la valutazione del danno di speciale tenuità deve considerare l'ammontare delle distrazioni, la dimensione dell'impresa, il movimento d'affari, l'entità dell'attivo e del passivo e l'incidenza delle condotte illecite sulla possibilità di esercitare azioni revocatorie e di tutela dei creditori; per la bancarotta documentale va valutato anche il pregiudizio derivante all'impossibilità di ricostruire la situazione contabile.

Massime di principio

  • L'attenuante di speciale tenuità prevista dall'art. 219, co. 3 L.F. si valuta in relazione alla diminuzione dell'attivo causata dalla condotta e non al solo ammontare del passivo fallimentare.
  • Nelle fattispecie di bancarotta documentale il giudice deve considerare l'impatto dell'omessa tenuta o dell'occultamento delle scritture sulla possibilità di ricostruire i fatti di gestione e sull'esercizio delle azioni revocatorie; se l'occultamento impedisce la ricostruzione del danno, l'attenuante difficilmente è applicabile.
  • Il giudice d'appello è tenuto a motivare specificamente, con riferimento al materiale probatorio prodotto, le ragioni di esclusione o riconoscimento dell'attenuante; formule generiche riferite solo allo stato passivo sono insufficienti e possono determinare annullamento e rinvio.
  • Nella valutazione complessiva devono essere considerati sia l'importo delle distrazioni/documenti mancanti sia le dimensioni e l'operatività dell'impresa, per comprendere l'incidenza effettiva della condotta sul patrimonio ripartibile.
  • In caso di lacune motivazionali rilevanti sul punto dell'attenuante, la Cassazione può limitare l'annullamento alla questione specifica e rinviare per nuovo esame, senza riesame integrale degli altri profili di responsabilità.

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