Sentenza del 29/04/2016 n. 8554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa alle sanzioni ICI per gli anni 2000-2003. Con il primo motivo ha contestato la carenza di motivazione della cartella, sostenendo che essa indicava un importo diverso da quello degli avvisi di liquidazione e non specificava adeguatamente il tributo e i criteri di calcolo. Con il secondo motivo ha dedotto la decadenza del Comune dalla riscossione, sostenendo che la cartella, notificata il 17 marzo 2009, fosse successiva al termine del 31 dicembre 2007. In memoria ha inoltre sostenuto l'inesigibilità delle sanzioni per effetto dell'esenzione IMU introdotta dal 2014 per determinati fabbricati destinati alla vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la cartella, essendo successiva a un avviso di liquidazione già conosciuto e impugnato dalla società, non doveva contenere una motivazione completa come un primo atto impositivo: era sufficiente il richiamo all'atto presupposto e alla sentenza della Commissione tributaria provinciale, poiché la contribuente aveva dimostrato di conoscere i presupposti della pretesa e di poter esercitare pienamente il diritto di difesa. Quanto alla decadenza, il termine applicabile decorreva dalla pubblicazione della sentenza della CTP e non dalla notifica dell'avviso originario; la cartella era quindi tempestiva alla luce del termine triennale introdotto dalla legge n. 296 del 2006, applicabile anche ai rapporti pendenti. La riscossione frazionata delle sanzioni era legittima, anche se per l'ICI non era prevista la riscossione frazionata del tributo, in forza dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472 del 1997. La successiva esenzione IMU non eliminava l'obbligo di pagamento dell'ICI per gli anni precedenti né le relative sanzioni. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.
L'obbligo di motivazione varia in relazione alla funzione dell'atto: una cartella che costituisce il primo atto della pretesa deve essere dettagliata, mentre una cartella successiva a un atto impositivo già conosciuto può limitarsi a richiamarlo in modo sufficiente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi; tuttavia, il richiamo a un atto presupposto già notificato e impugnato può essere sufficiente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La disciplina della cartella di pagamento è stata valutata insieme ai principi generali sulla motivazione degli atti della riscossione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12
La disciplina previgente dei termini di riscossione ICI non è stata applicata isolatamente, poiché per i rapporti pendenti è intervenuta la successiva disciplina della legge n. 296 del 2006.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 163 e 171
Il termine triennale per la riscossione dei tributi locali decorre dall'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo e si applica anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2007. Nel caso esaminato, la decorrenza è stata collegata alla pubblicazione della sentenza della CTP.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, commi 1 e 2
Le regole sul pagamento in pendenza di giudizio sono state utilizzate come base per la riscossione frazionata nei casi previsti.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19
Le disposizioni sul pagamento frazionato di cui all'articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 si applicano anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata.
La riscossione frazionata può riguardare anche le sanzioni ICI, nonostante per l'imposta ICI non operasse ordinariamente l'istituto della riscossione frazionata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2
Il principio del favor rei non si applica automaticamente quando un tributo viene sostituito da un altro, se l'obbligazione relativa agli anni precedenti resta dovuta e non vi è una specifica abolitio criminis.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2, convertito nella legge n. 124 del 2013
A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L'esenzione IMU introdotta dal 2014 non produce effetti retroattivi sull'ICI dovuta per gli anni precedenti e non elimina le sanzioni relative a violazioni commesse durante la vigenza dell'ICI.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento successiva a un avviso di accertamento o liquidazione già notificato e impugnato non deve necessariamente ripetere tutti gli elementi della pretesa: è sufficiente un richiamo idoneo a rendere identificabile l'atto presupposto e a garantire il diritto di difesa.
- La contestazione della motivazione della cartella è meno probabile che abbia successo quando il contribuente ha dimostrato, con le proprie impugnazioni, di conoscere concretamente il tributo, l'atto presupposto e il criterio della pretesa.
- Per i tributi locali e i rapporti ancora pendenti al 1° gennaio 2007, il termine triennale di riscossione introdotto dalla legge n. 296 del 2006 può decorrere dalla definitività dell'accertamento, anche giudiziale, anziché dalla notifica dell'originario avviso.
- La riscossione frazionata può essere legittima per le sanzioni anche quando il tributo principale non è soggetto a riscossione frazionata; il fatto che il Comune avrebbe potuto riscuotere subito l'intero importo non rende illegittima la scelta più favorevole al contribuente.
- La sostituzione o abolizione di un tributo produce effetti per il futuro, salvo espressa previsione retroattiva: le imposte e le sanzioni relative a periodi anteriori restano normalmente dovute se l'obbligazione tributaria non è stata eliminata anche per il passato.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta nuove questioni che richiedono accertamenti di fatto, come la destinazione degli immobili alla vendita o la loro mancata locazione.
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