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Ordinanza

Ordinanza n. 245/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche e/o collegiali: 1. del provvedimento finale di rigetto prot. nr. -OMISSIS-, a firma del Capo del 2° Dipartimento di MARIPERS, notificato al ricorrente in data -OMISSIS- avente ad oggetto «Chiusura del procedimento e adozione del provvedimento finale ex legge 241/90»; 2. della presupposta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente

Giustizia amministrativa202600556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento ordinario in altra sede, adottato nell’ambito di un procedimento connesso a un’istanza formulata ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente della Marina Militare, ha impugnato il provvedimento finale di rigetto dell’istanza di trasferimento ordinario in altra sede, la comunicazione dei motivi ostativi e gli atti connessi, chiedendo la sospensione cautelare. Il diniego era motivato anche con riferimento alla pendenza del procedimento relativo all’istanza formulata ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104/1992. In sede cautelare, il ricorrente contestava quindi la legittimità del rigetto del trasferimento, mentre l’Amministrazione ha dedotto l’assenza di posizioni vacanti compatibili con la qualifica del dipendente nelle sedi richieste.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, con valutazione sommaria, che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza, poiché l’Amministrazione aveva rappresentato di non disporre, nelle sedi richieste, di posizioni vacanti compatibili con la qualifica del ricorrente. Quanto al periculum in mora, ha considerato plausibile che l’assistenza alla persona disabile potesse essere garantita da altri soggetti, tra cui il fratello del ricorrente, anch’egli titolare dei benefici previsti dalla l. n. 104/1992 per la medesima persona. Il rigetto cautelare non impedisce all’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza ancora pendente ai sensi della l. n. 104/1992 e non preclude la rivalutazione dell’istanza di trasferimento ordinario, secondo quanto già precisato nell’atto impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 33 l. 5 febbraio 1992, n. 104

    La pendenza del procedimento relativo all’istanza formulata ai sensi della disposizione è richiamata nel provvedimento di diniego e nella motivazione dell’ordinanza, senza una specifica interpretazione della disciplina sostanziale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal Tribunale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la dedotta indisponibilità di posizioni vacanti compatibili con la qualifica del dipendente nelle sedi richieste può escludere, allo stato degli atti e con valutazione sommaria, il fumus boni iuris della domanda di annullamento del diniego di trasferimento ordinario.
  • Il periculum cautelare connesso all’esigenza di assistere una persona disabile può essere ritenuto insussistente quando l’assistenza risulti plausibilmente garantibile da altri soggetti, anche familiari, titolari dei medesimi benefici previsti dalla legge n. 104/1992.
  • Il rigetto della domanda cautelare contro il diniego di trasferimento ordinario non preclude né la successiva decisione dell’Amministrazione sull’istanza formulata ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 né la rivalutazione dell’istanza di trasferimento ordinario, ove l’Amministrazione abbia espressamente mantenuto tali possibilità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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