Sentenza n. 700/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di sole 11 ore settimanali di insegnante di sostegno, anziché delle 18 ore previste dal PEI e deliberate dal GLO, per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dell’istituto scolastico e gli atti connessi relativi all’assegnazione delle ore e degli insegnanti di sostegno, deducendo l’illegittimità dell’attribuzione di sole 11 ore settimanali rispetto alle 18 ore indicate nel Piano Educativo Individualizzato e deliberate dal Gruppo di Lavoro Operativo. È stato dedotto, in particolare, l’eccesso di potere dell’amministrazione ed è stata chiesta la declaratoria del diritto del minore a beneficiare di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l’intero orario di 18 ore, nonché il risarcimento dei danni. Il Ministero ha sostenuto che l’assegnazione sarebbe conforme a legge, valorizzando la natura non grave della disabilità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda principale e ha accertato il diritto dello studente ad avere, per l’anno scolastico 2025/2026, un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali. Il giudice ha ritenuto che spetti al GLO determinare le concrete esigenze di sostegno, in funzione dei bisogni educativi dello studente, senza che il dato formale della gravità o non gravità della disabilità possa determinare automaticamente la riduzione delle ore. Anche le proposte relative a disabilità lievi o medie devono trovare seguito, salvo un potere meramente correttivo dell’amministrazione fondato su riscontri oggettivi. È stata invece rigettata la domanda risarcitoria, poiché la decisione tempestiva nel merito era idonea a minimizzare gli effetti pregiudizievoli dedotti, comunque in modo generico. I ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata previa discussione in camera di consiglio
Ha consentito al TAR di definire il giudizio nel merito, previo avviso alle parti, nella camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare o camerale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, per disporre l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate.
Massime di principio
- La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere determinata in relazione alle concrete esigenze educative dello studente individuate dal GLO e recepite nel PEI, non sulla base del solo dato formale relativo alla gravità o non gravità della disabilità.
- Anche in presenza di disabilità non grave, le esigenze di sostegno accertate dal GLO devono essere effettivamente considerate dall’amministrazione scolastica; la riduzione delle ore rispetto alla proposta richiede riscontri oggettivi e non può fondarsi automaticamente sulla qualificazione formale della disabilità.
- Gli Uffici scolastici devono assegnare agli istituti scolastici un numero di insegnanti di sostegno sufficiente a coprire le ore individuate come necessarie, salva la possibilità di esercitare un potere correttivo fondato su elementi oggettivi.
- La domanda risarcitoria per la riduzione delle ore di sostegno può essere rigettata quando la tempestiva decisione di accertamento e reintegrazione della prestazione scolastica sia ritenuta idonea a minimizzare il pregiudizio e i danni siano dedotti genericamente.
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