Cassazione Penale, Sentenza n. 26775/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunto errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente deduceva che la Suprema Corte avrebbe travisato le risultanze probatorie, sostenendo che la sentenza di merito non avrebbe provato la sua partecipazione alla fase preparatoria del sequestro/omicidio di Michele Fantauzza. In particolare si lamentava che le dichiarazioni dei collaboratori (Barbieri, Taradico, Scibetta) dimostrerebbero che Forcella fosse presente solo al momento dell'esecuzione quale "staffetta" e non fosse a conoscenza del piano criminoso, per cui la Corte di legittimità avrebbe errato nel ritenere invece che egli avesse preso conoscenza del piano al momento dell'attuazione.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure rappresentino una critica della valutazione logico-probatoria svolta dai giudici e non un errore di fatto percettivo rilevante ai fini dell'art. 625-bis c.p.p.: si è precisato che il rimedio riguarda solo errori percettivi nella lettura degli atti e non divergenze valutative (errori di giudizio). La Corte ha confermato che la valutazione secondo la quale la presenza del Forcella sul luogo del delitto, in qualità di staffetta del capo latitante, era idonea a dimostrare il concorso nel reato perché gli consentì di prendere coscienza del trattamento riservato alla vittima. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il rimedio è circoscritto agli errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; non è esperibile contro valutazioni critiche o errori di giudizio nella valutazione del materiale probatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende (applicata qui pari a euro 3.000).
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori percettivi nella lettura degli atti; contestare la valutazione logica e la ponderazione delle prove costituisce errore di giudizio, non rimediabile con tale procedura.
- Le valutazioni complessive del compendio probatorio effettuate dai giudici di merito e confermate in Cassazione sono generalmente insuscettibili di essere ribaltate con un ricorso per "traviso" delle risultanze, salvo che non emerga una chiara e oggettiva contraddizione o svista materiale negli atti.
- La presenza di un imputato sul luogo del delitto, anche qualora fosse svolta la funzione di "staffetta", può essere ritenuta idonea a provare il concorso nel reato se da tale presenza risulta che l'imputato abbia preso coscienza dell'attuazione del piano criminoso al momento dell'esecuzione.
- In procedimenti di legittimità, la difesa che invoca l'errore di fatto deve documentare in modo preciso e circostanziato la svista o il difetto percettivo (es: trascrizioni incongruenti, atti omessi o erroneamente riportati), non limitarsi a proporre una diversa lettura probatoria.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare il rischio economico prima di proporre rimedi straordinari analoghi.
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