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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40326/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione attenuata. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per asserita totale omissione, da parte del giudice di secondo grado, nell'esaminare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la sua giustificazione circa il possesso di un bene di provenienza furtiva, con particolare riferimento alla documentazione prodotta e alla data di un preteso acquisto del telefono cellulare. La doglianza mirava quindi a contestare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni dell'imputato e la lettura delle risultanze probatorie svolta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di quello già proposto in appello e già esaminato e disatteso con motivazione congrua e logica dalla Corte territoriale. Ha inoltre osservato che la censura, nella sostanza, sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio e delle dichiarazioni dell'imputato, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il delitto di ricettazione è stato oggetto della contestazione e della doglianza sul suo elemento psicologico; la Corte non ne riforma la qualificazione, limitandosi a rilevare che la motivazione della sentenza d'appello sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene era congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una mera riproposizione delle censure già dedotte in appello né in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, quando la sentenza impugnata le abbia già esaminate con motivazione non manifestamente illogica o meramente apparente.
  • La deduzione di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, delle prove e della credibilità delle dichiarazioni dell'imputato, poiché tali apprezzamenti restano riservati al giudice di merito.
  • Quando il giudice di appello abbia affrontato specificamente l'elemento soggettivo del reato e abbia spiegato, anche sulla base di riscontri documentali, perché la versione difensiva non sia credibile, la censura che contesti solo la lettura di tali elementi non supera il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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