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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23308/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva respinto la liberazione anticipata per i semestri 10/2-10/8/2019 e 10/8/2019-10/2/2020. Si deduceva vizio di motivazione perché l'ordinanza aveva valutato solo il primo semestre e il richiamo disciplinare dell'11/4/2019, omettendo ogni motivazione rispetto al secondo semestre; inoltre si contestava che il presunto inadempimento lavorativo fosse relativo al rifiuto di svolgere un turno ulteriore/straordinario dovuto a problemi di salute, mentre il lavoro ordinario era stato regolarmente svolto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. Il motivo è che il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato solo un semestre anziché entrambi e aveva motivato il diniego sulla base di una generica "refrattarietà al rispetto delle regole", valutazione ritenuta inappropriata perché il giudizio sulla liberazione anticipata deve concentrarsi sulla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. La Corte ha altresì precisato che le sanzioni disciplinari rilevano solo se indicano un manifesto rifiuto della rieducazione e della risocializzazione, elemento che non era stato esaminato.

Norme richiamate

  • criterio di concedibilità della liberazione anticipata (valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione)

    La Corte interpreta che la concessione della liberazione anticipata deve basarsi principalmente sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; le sanzioni disciplinari contano solo se evidenziano un rifiuto reale e manifesto alla risocializzazione, non per affermazioni generiche di refrattarietà alle regole

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulla liberazione anticipata deve valutare entrambi i semestri o periodi indicati dal detenuto; l'omissione di esame di uno dei periodi costituisce vizio di motivazione.
  • La valutazione per la liberazione anticipata va centrata sulla partecipazione all'opera di rieducazione: comportamenti disciplinarmente sanzionati rilevano solo se dimostrano un effettivo rifiuto della rieducazione o della risocializzazione.
  • Una motivazione basata su affermazioni generiche come "refrattarietà al rispetto delle regole" è insufficiente; il Tribunale deve motivare perché specifici fatti ostano al riconoscimento del beneficio.
  • Deve essere distinto l'inadempimento rispetto agli obblighi lavorativi ordinari dall'eventuale rifiuto di prestazioni aggiuntive o straordinarie: il rifiuto motivato da problemi di salute o altre giustificazioni rilevanti può escludere la rilevanza disciplinare ai fini del beneficio.
  • In caso di accertati vizi di motivazione la Corte di cassazione può annullare e rinviare la decisione al Tribunale per una nuova valutazione conforme ai criteri indicati.

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