Decreto dirigenziale n. 229 del 02/07/2026
Decreto direttoriale recante disposizioni operative per la verifica dei veicoli mirata al rafforzamento e al completamento delle campagne di richiamo sugli airbag Takata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce un sistema vincolante di controllo e gestione dei veicoli interessati da campagne di richiamo per airbag Takata. Conferma il rischio grave per tutti i veicoli coinvolti fino all’avvenuta sostituzione dell’airbag, disciplina le verifiche in sede di revisione, impone obblighi ai costruttori sulla gratuità e tempestività dell’intervento e attribuisce compiti di informazione e monitoraggio a uffici della Motorizzazione, centri di revisione, studi di consulenza, forze di polizia e altri soggetti della filiera. Sono previste diverse conseguenze tecniche e documentali in base alla presenza o meno della prescrizione "Stop Drive" e una progressiva stretta dal 1° ottobre 2026 per i veicoli non ancora risanati.
Misure operative obbligatorie per i veicoli con richiamo airbag Takata in sede di revisione, trasferimento di proprietà e monitoraggio dei costruttori
Misure operative per i veicoli con richiamo airbag Takata
Il decreto definisce un sistema di controllo e di gestione obbligatoria dei veicoli interessati da campagne di richiamo per airbag Takata, adottato congiuntamente dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto e dalla Direzione generale per la motorizzazione. Il provvedimento si colloca nel quadro del d.lgs. n. 165/2001, del d.P.C.M. n. 186/2023 come modificato dal d.P.C.M. n. 43/2026, del regolamento (UE) 2018/858, della direttiva 2014/45/UE, del regolamento (UE) 2019/1020, del d.lgs. n. 157/2022 e delle norme del codice della strada sulla sicurezza ed efficienza dei veicoli.
Base normativa e finalità
Il decreto richiama la disciplina europea e nazionale sulla vigilanza del mercato, sulla sicurezza dei prodotti e sui controlli tecnici periodici dei veicoli. In particolare, valorizza:
- la direttiva 2014/45/UE, che include l’airbag tra gli elementi oggetto di controllo tecnico;
- il regolamento (UE) 2018/858, che impone alle autorità di vigilanza di avvisare gli utenti e, se necessario, adottare misure restrittive provvisorie;
- il d.lgs. n. 157/2022, per il sistema sanzionatorio in materia di vigilanza del mercato;
- gli articoli 75, 78, 79 e 80 del d.lgs. n. 285/1992, relativi alla competenza ministeriale sulla sicurezza ed efficienza dei veicoli.
La finalità dichiarata è la massima riduzione del rischio derivante dalla circolazione di veicoli con dispositivi airbag difettosi, mediante un controllo esteso del parco veicolare interessato e il completamento delle attività di risanamento.
Classificazione del rischio e presupposti applicativi
Il decreto afferma in modo espresso che, per tutti i veicoli oggetto di campagna di richiamo relativa ad airbag Takata, permane lo stato di "rischio grave" fino alla sostituzione dell’airbag e alla certificazione dell’avvenuto ripristino della sicurezza.
Eventuali declassamenti del rischio proposti dai costruttori non hanno efficacia automatica ai fini delle misure previste dal decreto, salvo esplicita validazione da parte delle due Direzioni generali firmatarie.
Revisione periodica: obblighi di verifica e conseguenze tecniche
In sede di revisione ex articolo 80 del codice della strada, prima di iniziare le prove strumentali, l’ispettore deve verificare l’eventuale presenza di campagne di richiamo sui sistemi airbag. La verifica va effettuata consultando la sezione dedicata del portale MIT, che rinvia agli elenchi dei richiami dei costruttori, oppure accedendo direttamente ai portali tecnici delle case costruttrici o di soggetti delegati, tramite inserimento del VIN.
Se il veicolo risulta interessato da richiamo obbligatorio airbag Takata, il decreto distingue due ipotesi:
- campagna classificata "Stop Drive": comporta il fermo cautelativo immediato del veicolo e il divieto di circolazione;
- campagna con rischio grave ma senza Stop Drive: il costruttore consente la circolazione nelle more dell’intervento di ripristino.
Nel primo caso, l’ispettore assegna l’esito "Ripetere - sospeso dalla circolazione". Il veicolo non può circolare, salvo il tragitto necessario per rientrare al domicilio/residenza e per recarsi presso la rete autorizzata del costruttore per l’intervento di ripristino. Dopo la sostituzione dell’airbag, il mezzo può circolare solo nel giorno della nuova revisione e per il tragitto strettamente necessario al centro di controllo; l’esito regolare richiede la preventiva esibizione di certificazione ufficiale dell’avvenuta sostituzione, ad esempio una fattura rilasciata dalla rete autorizzata.
Nel secondo caso, fino al 30 settembre 2026 l’esito positivo della revisione è subordinato alla produzione della prenotazione ufficiale dell’intervento di sostituzione, rilasciata dalla rete autorizzata, oppure di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti prenotazione e data prevista. Tale documentazione deve essere trattenuta dal centro di controllo e archiviata con gli atti della revisione. In mancanza, l’esito è necessariamente "Ripetere".
Dal 1° ottobre 2026, per i veicoli non ancora risanati, l’ispettore deve assegnare l’esito "Ripetere" e registrarlo nel sistema informativo; il veicolo deve essere sottoposto a nuova revisione entro un mese. In tale periodo la circolazione è vietata, salvo il caso di rientro dopo l’intervento già eseguito e nei limiti indicati dal decreto. Anche in questo caso, il successivo esito positivo richiede l’esibizione della certificazione ufficiale di avvenuto ripristino.
Per i casi di esito negativo o sospeso, il certificato di revisione deve riportare l’annotazione testuale prevista dal decreto, che richiama il richiamo obbligatorio di sicurezza con rischio grave e l’urgenza della messa in sicurezza.
Obblighi dei costruttori e misure di mitigazione
La sostituzione dei dispositivi oggetto di richiamo deve essere eseguita dai costruttori in modo totalmente gratuito per l’utente, includendo ricambi, manodopera e materiali di consumo.
Per le campagne classificate "Stop Drive", i costruttori devono garantire di norma la sostituzione entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale dell’utente. Se vincoli tecnici o di approvvigionamento documentati alla DG competente impediscono il rispetto del termine, il costruttore deve adottare misure di mitigazione del disagio, anche tramite soluzioni di mobilità alternative, e dare priorità assoluta alla pianificazione dell’intervento.
I costruttori devono inoltre:
- mantenere costantemente aggiornati gli archivi dei numeri di telaio dei veicoli richiamati e di quelli bonificati;
- valutare l’eventuale utilizzo dei centri di revisione autorizzati, ai sensi dell’articolo 80, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992, per la sostituzione degli airbag, tenendo conto della professionalità degli stessi;
- rispettare gli obblighi di tempestività e le misure di mitigazione, pena l’attivazione delle procedure sanzionatorie di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 157/2022.
Informazione, vigilanza e ruolo degli altri soggetti della filiera
Il decreto qualifica le proprie disposizioni come direttiva operativa vincolante per tutti gli ispettori tecnici autorizzati alle revisioni. Gli UUMC devono diffonderla tempestivamente a tutti i centri di controllo privati del territorio di competenza.
Sono inoltre previsti specifici ruoli per:
- operatori degli studi di consulenza automobilistica, UUMC e sezioni PRA/STA, che devono verificare la presenza del richiamo nei trasferimenti di proprietà e nelle immatricolazioni/importazioni, informare l’acquirente/proprietario e acquisire una dichiarazione di presa visione;
- IVASS e imprese assicuratrici, invitate a adottare procedure di incentivo alla sostituzione;
- associazioni dei consumatori, coinvolte in momenti di confronto informativo;
- organi di polizia stradale, che possono accedere ai dati per i controlli di competenza;
- officine autorizzate e imprese di autoriparazione, chiamate a informare gli utenti a ogni accesso del veicolo presso le proprie strutture.
La DGSSA assicura il monitoraggio sull’andamento delle attività di messa in sicurezza, fermo restando che restano in capo ai costruttori la responsabilità dell’esecuzione degli interventi e della veridicità dei dati, nonché ai proprietari l’onere di aderire tempestivamente ai richiami.
Ambito di applicazione ed entrata in vigore
Le disposizioni si applicano a tutti i veicoli immatricolati sul territorio nazionale interessati da campagne di richiamo airbag Takata, indipendentemente dalla data di immatricolazione e dai precedenti trasferimenti di proprietà. Si applicano anche ai veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova, sia già immatricolati sia non ancora immatricolati, in deroga alle regole ordinarie di esenzione dalla revisione.
Restano ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza dei prodotti, tutela del consumatore e circolazione stradale.
Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale del MIT ed è da tale data immediatamente applicabile su tutto il territorio nazionale.
Punti principali
Finalità del decreto e conferma del rischio grave
Il provvedimento istituisce un controllo capillare sui veicoli oggetto di richiamo airbag Takata non ancora risanati, con l’obiettivo di accelerare la sostituzione del componente difettoso e ridurre il rischio per gli occupanti e per la circolazione. Per tutti i veicoli interessati viene confermato lo stato di "rischio grave" fino alla certificazione dell’avvenuto ripristino della sicurezza.
Regole per la revisione periodica
In sede di revisione ex articolo 80 del codice della strada l’ispettore deve verificare la presenza di campagne di richiamo airbag tramite il portale MIT o i portali tecnici dei costruttori, usando il VIN. Se il richiamo riguarda airbag Takata, il veicolo è trattato come inefficiente/non conforme ai fini della revisione, con esiti differenziati tra casi con prescrizione "Stop Drive" e casi di rischio grave senza Stop Drive.
Obblighi dei costruttori e sanzioni
I costruttori devono eseguire la sostituzione gratuitamente, comprensiva di ricambi, manodopera e materiali di consumo. Nei casi "Stop Drive" l’intervento va eseguito di norma entro 30 giorni dalla richiesta dell’utente; se permangono vincoli tecnici o di approvvigionamento, il costruttore deve adottare misure di mitigazione del disagio. Il mancato rispetto degli obblighi può attivare le procedure sanzionatorie previste dal d.lgs. 157/2022.
Tracciabilità nei passaggi di proprietà e ruolo degli altri soggetti
In caso di trasferimento di proprietà o immatricolazione/importazione, gli operatori STA, UUMC e PRA devono verificare l’eventuale richiamo e informare l’acquirente/proprietario, acquisendo una dichiarazione di presa visione. Il decreto coinvolge anche IVASS, imprese assicuratrici, associazioni dei consumatori, organi di polizia stradale, officine e imprese di autoriparazione per attività di informazione e monitoraggio.
Entrata in vigore e ambito applicativo
Le disposizioni si applicano a tutti i veicoli immatricolati in Italia interessati da richiami airbag Takata, a prescindere dalla data di immatricolazione e dai passaggi di proprietà, e anche ai veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova. Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale del MIT.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 1 lug 2026Decreto dirigenziale n. 197 del 01/07/2026
- decreto_dirigenziale · 1 lug 2026Decreto dirigenziale n. 78 del 01/07/2026
- decreto_dirigenziale · 3 lug 2026Decreto dirigenziale n. 80 del 03/07/2026
- decreto_dirigenziale · 6 lug 2026Decreto dirigenziale n. 173 del 06/07/2026
- decreto_dirigenziale · 6 lug 2026Decreto dirigenziale n. 201 del 06/07/2026
- decreto_dirigenziale · 9 lug 2026Decreto dirigenziale n. 81 del 09/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →