Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06163/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In particolare sosteneva che i presupposti della non punibilità dovessero essere riconosciuti nonostante la condanna confermata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto non illogica la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato la protrazione dell'assenza dal domicilio per un tempo apprezzabile, le modalità del rientro a casa attraverso il lastrico solare di un edificio collegato ad altra palazzina, il silenzio dell'imputato all'interrogatorio e l'esistenza di precedenti penali con recidiva infraquinquennale. In conseguenza, l'insussistenza della particolare tenuità del fatto non era sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito, immune da illogicità, escluda la lieve offensività alla luce della durata dell'assenza, delle modalità della condotta, del comportamento processuale e dei precedenti penali dell'imputato.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata indirettamente dalla descrizione del delitto di evasione dagli arresti domiciliari.

Massime di principio

  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto possono rilevare la durata apprezzabile della condotta, le modalità concrete dell'evasione, l'assenza di giustificazioni e la presenza di precedenti penali dell'imputato.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. senza confrontarsi con una motivazione di merito non manifestamente illogica può essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.