Cassazione Civile, Ordinanza n. 33164/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per le imposte dirette e l'IVA relative all'anno 2010. La CTR aveva già rigettato l'appello della società contro la decisione di primo grado sfavorevole. In cassazione la società ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi su una sentenza passata in giudicato relativa all'annualità 2006, sostenendo che quell'accertamento avrebbe escluso la riferibilità alla società di movimentazioni bancarie fittizie e che tale valutazione dovesse estendersi al 2010; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme che subordinano gli accertamenti bancari alla previa autorizzazione, sostenendo che l'autorizzazione fosse mancante e che ciò le avesse arrecato un concreto pregiudizio, anche per il coinvolgimento di soggetti estranei alla compagine sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso l'estensione del giudicato formatosi sull'annualità 2006, osservando che il precedente annullamento era fondato sulla mancata prova, da parte dell'Ufficio, dei fatti posti a base dell'accertamento, e che tale valutazione, riferita a un'annualità specifica, non è automaticamente estensibile agli anni successivi, salvo elementi costitutivi della fattispecie a carattere permanente. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sugli accertamenti bancari, affermando che la CTR aveva correttamente rilevato la mancanza di un concreto pregiudizio derivante dalla mancanza dell'autorizzazione; la semplice irritualità nell'acquisizione degli elementi non comporta, di per sé, inutilizzabilità, salvo lesione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, non ravvisata nel caso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno su una sentenza tributaria relativa a una specifica annualità non si estende automaticamente agli anni successivi; vale solo per elementi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma invocata per censurare la violazione del giudicato esterno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare la violazione delle regole sugli accertamenti bancari.
art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973
La mancata autorizzazione agli accertamenti bancari non comporta automaticamente invalidità o inutilizzabilità, occorrendo un concreto pregiudizio per il contribuente.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972
La Corte ribadisce che l'eventuale irregolarità dell'autorizzazione non determina di per sé l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti in assenza di una specifica previsione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno formatosi su una decisione concernente una determinata annualità d'imposta fa stato per gli anni successivi solo con riguardo agli elementi della fattispecie che abbiano natura tendenzialmente permanente; non si estende, invece, a valutazioni di fatto o probatorie riferite al singolo periodo d'imposta.
- L'annullamento di un precedente avviso di accertamento per difetto di prova a carico dell'Amministrazione non determina automaticamente l'illegittimità di un accertamento relativo ad annualità diversa, anche se originato dal medesimo processo verbale o da analoghi rilievi.
- In materia tributaria, la mancanza dell'autorizzazione agli accertamenti bancari non comporta di per sé l'inutilizzabilità delle risultanze acquisite: occorre che il contribuente alleghi e dimostri un concreto pregiudizio derivante dalla sua assenza.
- La violazione di regole procedimentali nell'acquisizione della prova non conduce automaticamente alla caducazione dell'atto impositivo, salvo che sia compromessa la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.
- Il contribuente può contrastare nel merito le presunzioni tratte dalle movimentazioni bancarie fornendo prova contraria in giudizio; il vizio procedimentale, da solo, non basta se non incide in modo effettivo sul diritto di difesa.
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