Sentenza del 17/05/2016 n. 4586 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TERM 02953, relativo al periodo d'imposta 2006, con cui erano state contestate maggiori imposte IRPEF e addizionali per redditi da lavoro dipendente. Ha sostenuto, principalmente, che l'avviso fosse stato notificato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge, poiché notificato il 26 novembre 2011. Ha inoltre dedotto la nullità dell'atto per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e per la mancata sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, non essendo stata presentata una dichiarazione dei redditi, ma soltanto il modello CUD da parte del sostituto d'imposta, fosse applicabile il termine più lungo previsto per l'omessa dichiarazione.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente rigettato il ricorso, ritenendo applicabile il termine quinquennale previsto per l'omessa dichiarazione. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania ha riformato la sentenza, stabilendo che la disponibilità dei CUD da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'utilizzo di tali dati per il calcolo del reddito e delle imposte non equivalgono a un'omessa dichiarazione dei redditi. Pertanto, non era applicabile la proroga del termine di accertamento. Poiché l'avviso è stato notificato oltre il termine ordinario, scaduto il 31 dicembre 2010, la pretesa tributaria è stata dichiarata decaduta. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare al contribuente 300 euro per il primo grado e 300 euro per il grado d'appello.
Norme richiamate
Art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
Il termine di accertamento è prorogato nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
La proroga del termine di accertamento prevista per l'omessa dichiarazione non si applica automaticamente quando il sostituto d'imposta ha trasmesso il CUD e l'Amministrazione dispone dei dati necessari per determinare il reddito e le imposte. Il CUD non è una dichiarazione dei redditi, ma la sua presenza e utilizzabilità impediscono di equiparare la situazione all'omessa dichiarazione ai fini della proroga.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Termine ordinario per la notifica degli avvisi di accertamento.
Nel caso esaminato, il termine ordinario relativo al periodo d'imposta 2006 scadeva il 31 dicembre 2010. La notifica effettuata il 26 novembre 2011 è stata quindi ritenuta tardiva e comportante la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria.
Massime di principio
- La mera mancata presentazione del modello 730 o Unico non comporta automaticamente l'applicazione del termine più lungo previsto per l'omessa dichiarazione: occorre verificare se la fattispecie sia effettivamente assimilabile a una dichiarazione completamente omessa.
- Quando il sostituto d'imposta ha trasmesso il CUD e l'Amministrazione finanziaria possiede dati sufficienti per ricostruire il reddito e calcolare le imposte, tale situazione può essere considerata distinta dall'omessa dichiarazione ai fini della proroga dei termini di accertamento.
- La tempestività della notifica dell'avviso deve essere verificata in concreto rispetto al periodo d'imposta e al termine applicabile. Se l'atto è notificato oltre il termine, l'Amministrazione decade dalla pretesa tributaria.
- L'accertamento fondato esclusivamente su dati già disponibili all'Amministrazione, come quelli risultanti dai CUD, non consente necessariamente di invocare il termine più lungo previsto per l'omessa dichiarazione.
- Quando viene accolta l'eccezione preliminare relativa alla decadenza dell'accertamento, gli ulteriori motivi di impugnazione possono essere dichiarati assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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