Cassazione Penale, Ordinanza n. 09781/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi estranei ai limiti tassativi di ricorribilità contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di cause che escludessero la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale con cui era stata applicata la pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di applicazione della pena emesse dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso proposto verteva invece su profili non più deducibili, cioè sulla responsabilità, sulla valutazione della prova e sulla pretesa omissione di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale il ricorso per cassazione è ammesso solo entro limiti specifici.
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per ottenere il proscioglimento; la Corte osserva che la sua mancata applicazione non è deducibile nel ricorso contro il patteggiamento nei casi considerati.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato per delimitare, per i provvedimenti successivi alla riforma, i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i provvedimenti soggetti alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non sono più deducibili, nel ricorso avverso il patteggiamento, censure che investano l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova o la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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