Cassazione Penale, Ordinanza n. 28748/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una decisione del tribunale resa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente deduceva: 1) omessa motivazione in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 2) mancanza di motivazione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rilevato che, nei confronti della sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha quindi ritenuto il primo motivo estraneo ai motivi deducibili e comunque smentito dal contenuto della decisione impugnata, che richiamava espressamente l'art. 129 c.p.p. escludendo cause di proscioglimento. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che l'errore sulla qualificazione giuridica è deducibile solo se manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità, e che una doglianza generica o non autosufficiente è inammissibile quando l'asserita violazione non emerga in modo diretto dal capo d'imputazione e dalla motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con decisione de plano, ritenendo che le censure non rientrassero nei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento e che, in ogni caso, la doglianza sul mancato proscioglimento fosse infondata perché la sentenza impugnata aveva già escluso le ipotesi dell'art. 129 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato per verificare l'eventuale presenza di cause di proscioglimento immediate; la sentenza impugnata ne ha escluso la ricorrenza.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede che la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena avvenga de plano, senza formalità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per la regola sulla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in assenza di assenza di colpa del ricorrente.
art. 448 c.p.p.
richiamato nel contesto della disciplina delle impugnazioni avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di impugnabilità tipizzato e non può essere fondato su censure estranee ai motivi espressamente previsti dalla legge.
- La denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; non basta una contestazione generica o non autosufficiente.
- Il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento se la censura non rientra nei motivi consentiti e se la sentenza ha già escluso l'esistenza di cause di immediato proscioglimento.
- L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena può essere dichiarata de plano, senza formalità procedimentali.
- In caso di inammissibilità non determinata da assenza di colpa del ricorrente, è dovuta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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